Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale, qualora il giudizio abbreviato consegua a richiesta, proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., a seguito della ricezione dell'avviso di udienza preliminare o nel corso di tale udienza, deve essere rilevata ed eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, e solo se sussista detta condizione è possibile - effettuata l'opzione per il rito alternativo - la reiterazione della predetta eccezione. (Nella specie l'imputato non aveva proposto l'eccezione di incompetenza territoriale né nel corso dell'udienza preliminare né in limine al rito abbreviato ma solo con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 45395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45395 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
45395 /1 3 M M ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - 1446/2013 Presidente N. Dott. VINCENZO ROMIS Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 7883/2013 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE ha pronunciato la seguente SENTENZA suricorso proposto da: ET EN N. IL 15/11/1973 AD HA N. IL 31/10/1980 avverso la sentenza n. 1301/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 13/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E t Cagni, che ha concluso per l'amullamiendo con rinois Eletramente alle Jul forgrove vel AD or ambele sewage & merito;
Efeso crosso popero nell' interesse delle Petrur;
Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensore Avv. Men s Pisseler, de he cluers l'accogl Mento oles arcouss. recorse;
1 H RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dalla Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata nei confronti, tra gli altri, di IN EN e di AD AM. Il primo giudice aveva ritenuto la IN responsabile di una pluralità di cessioni di sostanza stupefacente commesse in luoghi diversi ed avvinte dal nesso di continuazione (capi a, b, d, e, f, g, h, i, 1); ed il AD responsabile di un unico fatto di cessione illecita, commesso in concorso con la IN in Loreto (capo d). La Corte di Appello ha ritenuto che dovesse essere dichiarata l'estinzione dei reati sub b) e sub d), limitatamente alla detenzione di 197 gr. di hashish, per prescrizione ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta alla IN e al AD, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione con atto sottoscritto personalmente il AD e lamenta violazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che tanto in primo che in secondo grado è stata eccepita tempestivamente l'incompetenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata in relazione alla posizione del AD, gravato da un'unica contestazione. La Corte di Appello di Ancona avrebbe errato nel ritenere la competenza determinabile sulla scorta della connessione di tale reato con quelli contestati alla IN, non essendo il AD imputato anche del reato sub a) della rubrica, che per il giudice di secondo grado radica nel Tribunale di Macerata la competenza a giudicare il AD.
3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputata IN il difensore di fiducia avv. Giancarlo Giulianelli. Con unitario motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AD AM è infondato.
4.1. In punto di fatto va ribadito che la Corte di Appello di Ancona ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata nell'interesse del AD facendo riferimento all'art. 12, lett. a) e b) nonché all'art. 16, co. 1, ultima parte cod. proc. pen. In sostanza, ha ritenuto la competenza territoriale determinabile sulla base della connessione tra i reati;
relativamente al AD tale connessione è di natura soggettiva, per essere quello commesso sub d) in concorso con la 2 M IN, che risponde altresì di altri reati. Quanto a quest'ultima si tratta di una connessione di natura oggettiva, perché i più reati chele sono addebitati, ivi compreso quello commesso in concorso con il AD, risultano avvinti dal nesso di continuazione. Orbene, è principio costantemente affermato da questa Corte che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013 - dep. 21/02/2013, Confl. comp. in proc. Baruffo e altri, Rv. 254924). Nel caso di specie la Corte di Appello non ha fatto corretto governo di tale principio, posto che il AD risulta imputato unicamente per il fatto sub d) della rubrica (cessione di droga in concorso con la IN, commesso in Loreto), mentre la IN è stata tratta a giudizio per una pluralità di reati, ritenuti avvinti dal nesso di continuazione ed il cui reato avente priorità temporale (quello sub a) ha determinato il radicamento della competenza presso il Tribunale di Macerata. Pertanto, poiché Loreto ricade nel circondario del Tribunale di Ancona, sulla ricordate competente per territorio a conoscere delscorta delle regole danzibie state reato ascritto al Badelvera il Tribunale di Ancona.
4.2. Tuttavia, calando tali premesse nel caso che occupa, deve registrarsi l'avvenuta decadenza dell'imputato dalla facoltà di eccepire l'incompetenza territoriale. Diversamente da quanto asserito nel ricorso, risulta dagli atti processuali al cui esame questa Corte è legittimata in ragione della natura della censura che l'udienza preliminare dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata venne celebrata il 18.5.2005. Il relativo verbale lascia emergere che il giudice diede atto che, dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, l'avv. Pistelli, difensore di fiducia del AD, aveva fatto richiesta di ammissione al rito abbreviato (ed egualmente il difensore della IN per la propria assistita), sicchè il giudice dispose il rito semplificato e rinviò per la discussione della causa al 21.9.2005. In tale udienza anche gli ulteriori coimputati chiesero di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato ed il giudice rinviò nuovamente la discussione delle parti al 14.12.2005. Nella nuova udienza, assunti dal giudice provvedimenti preliminari in ordine ad altri coimputati, il pubblico ministero rassegnò le proprie conclusioni ed altrettanto fece l'avv. Pistelli, le cui richieste non contemplarono alcun riferimento a questioni di incompetenza territoriale del giudice che celebrava il giudizio. P 3 La stessa sentenza di primo grado, nella parte che riporta le conclusioni delle parti, non menzione alcuna eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa del AD e l'intero sviluppo della decisione si incentra sul merito della vicenda. Solo nell'atto di appello si rinviene il primo riferimento ad una 'ordinanza sulla competenza territoriale' e si articola il motivo prendendo le mosse dal fatto che l'ulteriore coimputato per il capo d), CY BE, era stato giudicato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona, concludendo "che pure il AD doveva seguire la stessa sorte in quanto il territorio lauretano appartiene alla competenza del Tribunale anconetano". Com'è noto, con decisione ancora recente le S.U. di questa Corte hanno risolto il contrasto interpretativo che si era determinato a proposito della ammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato. Il S.C. ha affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012 - dep. 13/07/2012, Forcelli, Rv. 252612). Ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen., allorquando il giudizio abbreviato consegua a richiesta proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. dopo la ricezione dell'avviso di udienza preliminare o nel corso di tale udienza, l'incompetenza per territorio deve essere rilevata od eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Solo a tale condizione é possibile effettuata l'opzione per il rito alternativo la reiterazione dell'incidente di competenza. L'eccezione di incompetenza territoriale risulta quindi preclusa all'imputato AD, il quale non l'ha proposta né nel corso dell'udienza preliminare né in limine al rito abbreviato, ma solo e tardivamente con l'atto di impugnazione - - della sentenza di primo grado. Nessun rilievo assume la circostanza che la Corte di Appello non abbia registrato l'insorgere di tale decadenza ed abbia quindi valutato nel merito il relativo motivo di appello. E' evidente che l'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado non può avere alcun effetto sul compiersi della decadenza. Sotto altro profilo, la formulazione di uno specifico motivo di ricorso avente ad oggetto l'applicazione delle norme in tema di competenza territoriale impone a questa Corte di ristabilire, una volta rinvenuta una violazione di legge, la corretta applicazione della legge. H 4.3. Conclusivamente, la sentenza impugnata va in parte qua rettificata, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., rinvenendosi nella motivazione un errore di diritto che non comporta l'annullamento del provvedimento impugnato. Sicchè il ricorso va rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
5. Il ricorso proposto nell'interesse della IN è parzialmente fondato.
5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. I reati ascritti all'imputata sono stati commessi tutti nel maggio 2003; il giudice di primo grado ha concesso le sole attenuanti generiche, ed anche la Corte di Appello non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Ne risulta che, secondo la cornice edittale prevista al tempo di commissione dei reati la pena massima era pari ad anni venti;
il termine di prescrizione secondo il regime vigente nel tempo anteriore alla legge n. 251/2005 era quindi pari ad anni quindici;
secondo l'attuale regime è di ventiquattro anni. Resta pertanto in ogni caso escluso che i reati ascritti alla IN si siano estinti per prescrizione. Il dato che probabilmente è sfuggito all'esponente, il quale evoca la dichiarazione di estinzione del reato sub b) per prescrizione, è che tale dichiarazione trae origine dal fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto carente la prova della tipologia della sostanza ceduta e che quindi, in applicazione del principio del favor rei, oggetto materiale del reato dovesse ritenersi esser stata della droga 'leggera', con l'effetto di una minore pena massima e quindi di un termine prescrizionale più breve. Quanto al capo d), esso menziona sia la detenzione illecita di 154 gr. di eroina che la detenzione illecita di 197 gr. di hashish;
e la Corte di Appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione unicamente con riferimento alla detenzione della seconda delle droghe appena menzionate. Pertanto, ribadito che tutti i restanti fatti ascritti alla IN hanno ad oggetto dell'eroina, non vi è alcun errore o contraddizione nella motivazione resa dal giudice di secondo grado laddove respinge la richiesta di declaratoria di estinzione dei medesimi per prescrizione. Il motivo sulla prescrizione è completamente sballato;
si tratta di eroina che non è mai prescritto né per la prima né per la successiva.
5.2. Come già scritto, a tale conclusione la Corte di Appello è pervenuta rigettando la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Ma la motivazione resa sul punto non supera la censura mossa dall'esponente, che risulta fondata. Invero, a fronte dell'atto di appello che chiedeva la qualificazione di tutti i reati alla stregua del comma 5 dell'art. 73 cit., la Corte distrettuale ha ritenuto di H non recepire la richiesta "quantomeno in ragione della rilevante quantità repertata e per la professionalità dimostrata nell'acquisizione dello stupefacente attraverso canali ultraregionali e nella continua e stratificata distribuzione locale", concludendo che "tale richiesta va sicuramente e decisamente disattesa in relazione alla contestazione sub d)", concernente i già ricordati 154 grammi di eroina. Siffatta motivazione appare adeguata in relazione al capo d), ma del tutto incapace di proiettarsi oltre il perimetro di tale imputazione. Mette conto ricordare che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante in parola, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di 'lieve entità' (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 - dep. 20/02/2012, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942). Nel caso che occupa, se il riferimento al dato ponderale è già di per sé esplicativo delle ragioni che hanno indotto la Corte di Appello ad escludere la lievità del fatto sub d), non altrettanto può dirsi per gli ulteriori illeciti ascritti alla IN, tutti relativi a pochissimi grammi di stupefacente (ed anzi talvolta a quantità inferiori al grammo). D'altro canto, è lo stesso Collegio territoriale a limitare il riferimento ai parametri rilevati al solo capo sub d); con l'effetto di rendere del tutto mancante la motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di concessione dell'attenuante in argomento con riferimento agli ulteriori reati accertati in capo all'imputata.
5.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IN EN limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, del D.P.R. n. 309/90 e va disposto il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di AD AM che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN EN limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, del D.P.R. n. 309/90 e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia;
rigetta nel resto il ricorso della IN stessa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Мото Vincenzo Romis Salvatore Dovere 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 NOV. 2013 EMA DIC E LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Giulio MakiTIBERIO I S N E Z O A C