Sentenza 4 ottobre 2018
Massime • 1
La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso volto a denunciare l'inutilizzabilità della prova orale assunta a seguito del rinvio concesso dal giudice dopo la mancata citazione dei testi da parte del pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 21788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21788 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
21788-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. MATILDE CAMMINO DEL 04/10/2018 Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - SENTENZA- Consigliere - N. Dott. SERGIO DI PAOLA 2639 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - N. 46020/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE EN N. IL 03/06/1978 avverso la sentenza n. 2825/2016 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/05/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI L Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PERLA LORI che ha concluso per l' omento сон rinvis per intervenute /rescrizione conferme elle statinzioni sivili Del Faver, in sostitutions Udito, per la parte civile, l'Avydues Del Faver in Sell lavr. Raimo To Romque,che si riporter all conduction scritte Udit (difensor Avdiciam ione, in sostituzione dell'avis. Federico Burbano, dhe e chiesto l'echiesto l'esuplime sel ricorss RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/5/2017 la Corte di Appello di Genova ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 22/9/2015 dal Tribunale cittadino nei confronti di CI NE in ordine al delitto di appropriazione indebita aggravata ai danni dell'agenzia assicurativa presso cui era impiegata, in relazione a somme incassate per premi assicurativi e non versate, parzialmente riformando la predetta sentenza con una riduzione della provvisionale disposta dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, sollevando quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per essere state utilizzate prove assunte dopo la mancata citazione dei testi ed il rinvio concesso dal giudice, nonché prove acquisite in violazione del diritto di difesa, senza che le parti avessero concordato alcuna inversione dell'ordine di assunzione delle prove ed altresì acquisendo dichiarazioni scritte di pugno da numerosi clienti, assunte in violazione del diritto di difesa.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata, con particolare riguardo all'individuazione nella Pierfederici della persona a cui sono state versate le somme dai clienti e, soprattutto, allo storno di queste che le è stato attribuito.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla condanna al risarcimento del danno ed alla provvisionale, pur avendo la Corte, ad avviso della ricorrente, dato atto dell'avvenuto h pagamento con surrogazione.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, è manifestamente infondato, non potendo la ricorrente dolersi della mancata declaratoria di decadenza di una delle parti dal diritto alla prova: secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione. (Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010 dep. 09/04/2010, Cirullo, Rv. 246604). Allo stesso modo, giova ricordare che, stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 cod. proc. pen., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale (Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009 - dep. 06/03/2010, Bianco e altro, Rv. 246169). 1 3.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile in.quanto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Le doglianze della ricorrente tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni che, sulla base delle testimonianze sia dei clienti dell'agenzia, che di colleghi della stessa Pierfederici, hanno portato ad individuare in questa la persona che riceveva i versamenti per conto dell'agenzia, e che, poi, ne ha effettuato lo storno.
3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, assumendo che la Corte territoriale avrebbe "dato atto dell'avvenuto pagamento surrogazione", non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, con riferimento alla お deduzione difensiva secondo cui le parti private avrebbero già ottenuto un risarcimento, evidenziava, invece, che "non appare dimostrato per quale entità e per quali soggetti": da qui l'aspecificità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Per mera completezza di esposizione, peraltro, con specifico riferimento alla statuizione relativa alla provvisionale, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014 dep. 25/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054; Sez. 3, n. 18663 del - 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486) 3.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. La richiesta di riduzione di pena, invece, veniva formulata in termini assolutamente immotivati e generici ("nel caso di conferma della responsabilità penale, salvo gravame, voglia diminuire la pena inflitta"), tali da renderla inammissibile, sicché la Corte territoriale non era tenuta a rispondere sul punto: è comunque inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). 2 4. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Ad essa consegue, invece, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Agenzia assicurativa Bertoni-Nastasi-Teneggi s.n.c. delle spese del grado che liquida, come da richiesta in euro 3000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA. Così deciso il 4 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Larciano ImperialiDutt Dott. Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 MAG. 2019 IL Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli 3