Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 21788
CASS
Sentenza 4 ottobre 2018

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La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso volto a denunciare l'inutilizzabilità della prova orale assunta a seguito del rinvio concesso dal giudice dopo la mancata citazione dei testi da parte del pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 21788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21788
    Data del deposito : 4 ottobre 2018

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