Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza i non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto la previsione del quarto comma dell'art. 592 cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati "esclusivamente agli effetti penali".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 40315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40315 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI PA - Presidente - del 28/09/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2598
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 40261/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA SC N. IL 19/05/1962 C/;
2) PE IE PA N. IL 24/04/1965;
avverso la sentenza n. 628/2009 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di NAPOLI, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. FLAMINI Luigi Maria, sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende;
- il difensore dell'imputato resistente, avvocato Arcella Roberto, il quale si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero. RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, Delib. il 25 marzo 2010 e depositata il 20 aprile 2010, il giudice della udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli, ha dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti del maresciallo aiutante della Guardia di Finanza AS NO, imputato dei delitti di insubordinazione con minaccia e di insubordinazione con ingiuria, entrambi i reati colla aggravante del grado, commessi in danno del parigrado PI PA Penza, in Putignano il 21 luglio 2009.
Il giudice della udienza preliminare ha motivato che i testi presenti al diverbio tra i due sottufficiali avevano negato di aver udito le espressioni minacciose e ingiuriose, attribuite dalla parte lesa denunciante al giudicabile;
e che la registrazione fonica dell'occorso (acquista dalla Autorità giudiziaria ordinaria) non aveva fornito alcun utile elemento.
2. - Ricorre per cassazione la persona offesa, personalmente, mediante atto recante la data del 3 maggio 2011, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 127 e 419 cod. proc. pen., eccependo l'omesso avviso della udienza preliminare.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunziare "violazione di legge", mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e - dopo aver premesso di avere registrato il colloquio con l'imputato e trascritto la relativa registrazione, allegandola alla querela presentata il 3 settembre 2009 - deduce: il giudice della udienza preliminare ha omesso di motivare "sui numerosi elementi evidenziati nel capo di imputazione";
ha trascurato di "disporre il proseguimento delle indagini"; ne' ha acquisito "la prova madre .. ovvero la registrazione su ed della conversazione dalla quale risultano le frasi ingiuriose che, dalle risultanze processuali, è risultata non leggibile" (sic). 3. - Con memoria depositata il 27 luglio 2012, il difensore dell'imputato, avvocato Roberto Arcella, resiste alla impugnazione ed eccepisce la inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo che la impugnazione è stata proposta della parte privata, personalmente, senza il prescritto ministero del difensore cassazionista e che, comunque, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza è "compiutamente motivata e scevra da qualsivoglia vizio logico" e, contrariamente all'assunto del ricorrente, "la prova madre" è stata acquisita;
ma "non ha partorito alcunché". Il resistente, concludendo per la declaratoria della inammissibilità o, comunque, pel rigetto del ricorso, insta per la condanna del ricorrente alla rifusione a favore dell'imputato delle spese e onorari del giudizio di cassazione.
4. - Il ricorso è inammissibile.
4.1 - Ricorre, infatti, la speciale ipotesi di inammissibilità sanzionata dall'art. 613 cod. proc. pen., comma 1, in quanto la impugnazione è stato proposta dalla parte offesa di persona, senza il ministero di difensore iscritto dell'albo speciale di questa Corte suprema di cassazione.
Soccorre in termini il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite: "La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo" (sentenza 16 dicembre 1998, n. 24/1999, Messina ed altro, massima n. 212076 e, da ultimo, Sez. 2^, 13 dicembre 2011, n. 10832/2012, P.O. in proc. c/ ignoti, massima n. 252464).
4.2 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
4.3 - Non può trovare accoglimento la richiesta del difensore dell'imputato di condanna del soccombente ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della parte privata che ha vittoriosamente resistito alla impugnazione.
Non ignora la Corte il principio di diritto fissato nell'arresto di legittimità invocato dal difensore del giudicabile resistente, secondo il quale "l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli art. 541, comma 2, e art. 592 cod. proc. pen., comma 4, ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ. che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra" (Sez. 6^, 12 maggio 2009, n. 20369, P.C. in proc. Rienzi, massima n. 243677; cui adde: Sez. 6^, 12 maggio 2010, n. 29274, Rinaldi e altro, massima n. 248256, con identica motivazione in parte de qua).
Il precedente risulta in termini, pur se nella specie la persona offesa ricorrente non si è costituita parte civile;
infatti la persona offesa, pur non rivestendo, in generale, la qualità di parte processuale in senso tecnico (Cass., Sez. 2^, 1 luglio 2008, n. 36579, P.O. in proc. Bassini e altro, massima n. 241115; Sez. 5^, 14 giugno 2007, n. 36657, Quinci, massima n. 237713), siffatta qualità acquista eccezionalmente nelle particolari ipotesi in cui esercita gli speciali diritti di impugnazione che la legge le conferisce, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., comma 6, e, come appunto nella specie, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., comma 2. Ritiene, tuttavia, il Collegio di dovere disattendere il succitato precedente. Non è certo il discussione il riconoscimento del "principio generale di causalità e di soccombenza".
Piuttosto, è il ricorso al ridetto principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato che non appare consentito, nella specie, alla stregua del protocollo di progressiva selezione delle fonti di diritto, stabilito dall'art. 12 disp. gen., approvate con R.D. 16 marzo 1943, n. 263. In materia di regolamento delle spese dei giudizi di impugnazione tra le parti private l'art. 592 cod. proc. pen., comma 4, con vera e propria norma di chiusura, circoscrive, infatti, la previsione della condanna del "soccombente" esclusivamente all'ambito dei "giudizi di impugnazione per i soli interessi civili", così ineluttabilmente implicando il divieto della condanna della parte de qua nei giudizi di impugnazione che siano, invece, instaurati "esclusivamente agli effetti penali".
E tale è, appunto, dopo le modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, all'art. 428 cod. proc. pen., "il ricorso per cassazione della persona offesa .. contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare" (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo, massima n. 239701). Orbene la positiva disciplina di esclusione della condanna della parte privata soccombente alla rifusione della spese a favore della parte vittoriosa nei giudizi di impugnazione "agli effetti penale" preclude il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto palesemente difetta il presupposto il presupposto stabilito dalla legge: che, cioè, la "controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012