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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29869 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA GI FO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/cerrtfte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29869 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia, in accoglimento dell'istanza di AL IA, ha concesso al suddetto il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale per il residuo periodo di pena da espiare. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia. Il ricorrente si duole che nel concedere la misura alternativa il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato i presupposti dell'art. 47 Ord. pen. e in particolare abbia omesso di valutare i precedenti e le pendenze del condannato;
e sia incorso in vizio motivazionale in ordine al percorso di ravvedimento (evidenziando lo stesso Tribunale la dubbia resipiscenza del condannato) ed al risarcimento (laddove afferma che la moglie del condannato non desidera avere con lo stesso contatti di alcun genere, neppure a fini riparatori). Il ricorrente conclude, alla luce di detti rilievi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (da ultimo, Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). Infine, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge in tema di affidamento in prova fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016 - dep. 08/02/2017, Panelli, Rv. 269033). E' d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (V. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante;
Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio;
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani;
Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti;
Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi); orientamento, ribadito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, Mariotti, Rv. 258884: nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato Il Consigliere estensore l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo), o comunque subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018 - dep. 18/03/2019, Nicastro Maurizio, Rv. 275171). 3. Il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi giurisprudenziali menzionati. Invero, nel valutare la personalità del condannato nell'ottica del suo reinserimento sociale e della sua rieducazione, il Tribunale a quo evidenzia che: - i precedenti penali del condannato sono risalenti (l'ultimo è del 2012); - il suddetto ha solo due procedimenti penali pendenti per reati non gravi;
- i reati per i quali è titolo spaziano tra il 2013 e il 2015 e non paiono correlati alle tematiche di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - dal 2019 il condannato, pur libero, non pare aver posto in essere ulteriori trasgressioni e tanto giova ad un giudizio prognostico circa la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati anche con l'aiuto delle prescrizioni che gli verranno assegnate;
- ha un domicilio controllabile ed idoneo, una stabile relazione affettiva e un lavoro nel veronese, il tutto in una cornice di avvenuto superamento della dipendenza tossicomanica alla radice dell'odierno titolo;
- IA, che ha manifestato dubbia resipiscenza ridimensionando la vicenda in danno della moglie, dovrà, altresì, frequentare un centro contro la violenza sulle donne e provvederà, laddove la parte offesa rinunci al risarcimento, a versare congrua somma a siffatta associazione;
- non vi sono elementi concreti per ritenere il pericolo di fuga;
- quindi, sussistono tutti i presupposti per l'ammissione del condannato alla più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il Procuratore generale nel suo ricorso invita, nei termini sopra riportati, ad una mera rivalutazione, non consentita, degli elementi fattuali posti, correttamente e coerentemente con i principi sopra menzionati, a fondamento della concessione della misura alternativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023
lette/cerrtfte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29869 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia, in accoglimento dell'istanza di AL IA, ha concesso al suddetto il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale per il residuo periodo di pena da espiare. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia. Il ricorrente si duole che nel concedere la misura alternativa il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato i presupposti dell'art. 47 Ord. pen. e in particolare abbia omesso di valutare i precedenti e le pendenze del condannato;
e sia incorso in vizio motivazionale in ordine al percorso di ravvedimento (evidenziando lo stesso Tribunale la dubbia resipiscenza del condannato) ed al risarcimento (laddove afferma che la moglie del condannato non desidera avere con lo stesso contatti di alcun genere, neppure a fini riparatori). Il ricorrente conclude, alla luce di detti rilievi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (da ultimo, Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). Infine, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge in tema di affidamento in prova fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016 - dep. 08/02/2017, Panelli, Rv. 269033). E' d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (V. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante;
Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio;
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani;
Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti;
Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi); orientamento, ribadito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, Mariotti, Rv. 258884: nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato Il Consigliere estensore l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo), o comunque subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018 - dep. 18/03/2019, Nicastro Maurizio, Rv. 275171). 3. Il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi giurisprudenziali menzionati. Invero, nel valutare la personalità del condannato nell'ottica del suo reinserimento sociale e della sua rieducazione, il Tribunale a quo evidenzia che: - i precedenti penali del condannato sono risalenti (l'ultimo è del 2012); - il suddetto ha solo due procedimenti penali pendenti per reati non gravi;
- i reati per i quali è titolo spaziano tra il 2013 e il 2015 e non paiono correlati alle tematiche di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - dal 2019 il condannato, pur libero, non pare aver posto in essere ulteriori trasgressioni e tanto giova ad un giudizio prognostico circa la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati anche con l'aiuto delle prescrizioni che gli verranno assegnate;
- ha un domicilio controllabile ed idoneo, una stabile relazione affettiva e un lavoro nel veronese, il tutto in una cornice di avvenuto superamento della dipendenza tossicomanica alla radice dell'odierno titolo;
- IA, che ha manifestato dubbia resipiscenza ridimensionando la vicenda in danno della moglie, dovrà, altresì, frequentare un centro contro la violenza sulle donne e provvederà, laddove la parte offesa rinunci al risarcimento, a versare congrua somma a siffatta associazione;
- non vi sono elementi concreti per ritenere il pericolo di fuga;
- quindi, sussistono tutti i presupposti per l'ammissione del condannato alla più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il Procuratore generale nel suo ricorso invita, nei termini sopra riportati, ad una mera rivalutazione, non consentita, degli elementi fattuali posti, correttamente e coerentemente con i principi sopra menzionati, a fondamento della concessione della misura alternativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023