Sentenza 19 giugno 2003
Massime • 1
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e, a maggior ragione, il giudizio negativo finale circa l'esito dell'esperimento, possono trovare giustificazione anche nella mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma settimo, dell'ordinamento penitenziario, di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, potendo assumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatto costituito dall'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione, mediante il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mocali Piero Presidente
1. Dott. Marchese Antonio Consigliere
2. Dott. Silvestri Giovanni Consigliere
3. Dott. Granero Francantonio Consigliere
4. Dott. Dubolino Pietro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI, nato l'[...];
avverso ordinanza dell'1/10/2002 Trib. Sorveglianza di Torino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dubolino Pietro;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta, il quale ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio.
RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocò, con efficacia totalmente retroattiva, l'affidamento in prova al servizio sociale a suo tempo disposto nei confronti di DE RI, condannato alla pena di anni due e gg. 10 di reclusione per reati tributari, valutando, essenzialmente, come elemento negativo il fatto che il DE, nonostante le assicurazioni da lui fornite nel corso dell'attuazione della misura, non aveva provveduto, come risultava dalla relazione conclusiva dell'esito della prova, ne' al risarcimento del danno ne' al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, così dimostrando, ad avviso del Tribunale, di non aver "saputo cogliere nè il significato ne' la portata rieducativi della omessa prescrizione risarcitoria" e di non aver compiuto "una seria revisione critica della vita pregressa e del reato commesso"; e ciò nel contesto di quello che, secondo la suddetta relazione, sarebbe stato un "atteggiamento superficiale e poco collaborativo" mantenuto durante "tutta la gestione della misura";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del DE, lamentando come ingiustificato tanto il provvedimento di revoca quanto la mancata determinazione della parte di pena da considerarsi comunque espiata sull'assunto, in sintesi, che illegittimamente, nell'adottare tali statuizioni, il Tribunale avrebbe attribuito determinante rilievo al "dato risarcitorio" omettendo di considerare i "mutamenti di condotta del DE" e recependo senza valutazione critica l'immotivata affermazione circa l'atteggiamento "superficiale e poco collaborativi" che il ricorrente avrebbe tenuto durante il periodo di affidamento. CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che tra le prescrizioni che debbono accompagnare l'affidamento in prova vi è anche quella che l'affidato si adoperi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato" (art. 47, comma settimo, dell'ordinamento penitenziario");
- che la revoca dell'affidamento e, a maggior ragione, la formulazione di un giudizio negativo circa il suo esito finale, possono aver luogo, ai sensi del terz'ultimo comma del medesimo art. 47, quando il soggetto abbia posto in essere un comportamento "contrario alla legge o alle prescrizioni imposte", il quale appaia "incompatibile con la prosecuzione della prova;
- che, pertanto, in base al chiaro tenore letterale di tale disposizione, anche la sola violazione di una o più tra le prescrizioni imposte può essere, nella discrezionale valutazione del giudice di merito, causa di revoca o di giudizio negativo sull'esito finale della prova;
- che non può, quindi, censurarsi la decisione del Tribunale di Sorveglianza il quale abbia, come si verifica nella specie, motivatamente attribuito rilievo determinante alla mancata osservanza della prescrizione attinente al risarcimento del danno, quando non vi siano dubbi - cui non si fa riferimento alcuno neppure da parte del ricorrente - circa la effettiva possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione;
- che parimenti insindacabile si appalesa la decisione del Tribunale di considerare totalmente non espiata la pena cui si riferiva l'affidamento in prova, avendo il Tribunale soltanto l'obbligo di valutare - come ha fatto - la possibilità di attribuire valore di espiazione ad una parte del periodo trascorso in affidamento, ma non quello di giungere necessariamente ad una decisione in senso positivo, come confermato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 27 febbraio - 13 marzo 2002 n. 10530, Martola, RV 220878, nella parte in cui, nell'affermare l'obbligo del Tribunale di Sorveglianza, in caso di esito negativo della prova, di "determinare il quantum della pena" ancora da espiare, specifica che tale determinazione può avvenire "eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta";
- che, d'altra parte, la difesa del ricorrente, nel censurare la decisione oggetto di ricorso, anche nella parte in cui fa riferimento all'atteggiamento generale tenuto dal condannato durante l'affidamento, non ha, dal canto suo, fornito alcuna specifica indicazione in ordine ad elementi positivi di particolare valenza dei quali il Tribunale dovesse tener conto, essendosi limitata, in sostanza, alla già riportata e del tutto generica affermazione secondo cui si sarebbero dovuti considerare i non meglio precisati "mutamenti di condotta" da parte del DE;
- che pertanto il ricorso, siccome privo, ad avviso della Corte, di giuridico fondamento, non può che essere respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 LUGLIO 2003.