Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29194
CASS
Sentenza 19 giugno 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e, a maggior ragione, il giudizio negativo finale circa l'esito dell'esperimento, possono trovare giustificazione anche nella mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma settimo, dell'ordinamento penitenziario, di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, potendo assumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatto costituito dall'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione, mediante il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29194
    Data del deposito : 19 giugno 2003

    Testo completo