Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 2
In materia di esecuzione della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che sia privo del permesso di soggiorno.
Per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2013, n. 18939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18939 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 26/02/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 681
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 29901/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.A.N. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 9/2012 TRIB. SORV. MINORI di TORINO, del 28/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28.06.2012 il Tribunale per i Minorenni di Torino, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, concedeva a N..E.A. la misura alternativa della detenzione domiciliare, nel contempo respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. In particolare tale ultima misura era denegata sul rilievo della mancanza di un lavoro peraltro - si sostiene - neppure ottenibile, stante la mancanza del permesso di soggiorno.
2. Avverso tale ordinanza, per quanto attiene il rigetto dell'affidamento in prova, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nei seguenti termini: la condizione di straniero irregolare non era ostativa all'affidamento in prova e così la mancanza di lavoro che comunque era garantito dalla dichiarata disponibilità di uno zio.
3. In data 18.02.2013 la difesa del predetto condannato depositava memoria con cui comunicava di avere contratto matrimonio con K.G.I. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
2. Il provvedimento di rigetto della chiesta misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale è stato basato su due presupposti: a) il condannato non aveva un lavoro;
b) la sua condizione di straniero irregolare.
Entrambe tali condizioni, per giurisprudenza consolidata di questa Corte che va qui richiamata e ribadita, non sono ostative al chiesto beneficio.
Ed invero: A) per la concessione dell'affidamento in prova la sussistenza di un lavoro già disponibile non è requisito necessario (v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 26789 in data 18.06.2009, Rv. 244735, Gennari;
ecc), potendo eventualmente essere surrogato da attività socialmente utile anche di tipo volontaristico, tale da consolidare nel condannato un virtuoso progresso nella rieducazione sociale, argomento che deve essere ritenuto tanto più valido ove si tratti di minorenni la cui complessiva formazione umana è ancora in divenire. Nella fattispecie, comunque, il Tribunale di competenza ha apoditticamente disatteso la dimostrata disponibilità all'assunzione formulata da un congiunto.
B) la misura alternativa in questione è concedibile anche a stranieri irregolari privi di permesso di soggiorno (v. Cass. Pen, Sez. 1, n. 21836 in data 09.05.2006, Rv. 234702, Chen;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 17334 in data 04.04.2006, Rv. 234019, Pereira;
ecc.). Il provvedimento impugnato ha dunque contraddetto entrambi tali insegnamenti giurisprudenziali.
3. Si impone pertanto annullamento con rinvio al giudice a quo che valuterà nuovamente la domanda dal condannato tenendo doverosamente presenti, ex art. 627 c.p.p., i principi fissati da questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza del Tribunale per i Minorenni di Torino. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013