Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La mancata riparazione del danno causato dal reato non può, di per sé, giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la riparazione del danno rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 23047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23047 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1709
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 007055/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV TR N. IL 15/02/1949;
avverso ORDINANZA del 13/11/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Lo Voi F. che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13.11.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, pronunciando nei confronti di ZI NO in relazione alla pena residua di anni 1 di reclusione conseguente a condanna per bancarotta per distrazione, rilevata la personalità incline a consimili delitti, i precedenti penali, la mancata rivisitazione autocritica ed il difetto del risarcimento, negava la chiesta misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio sociale, ammettendo però il predetto al beneficio della semilibertà.
2. Avverso tale ordinanza, in ordine alla negata misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio sociale, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
il Tribunale aveva mancato di considerare positivamente l'ineccepibile comportamento sociale e familiare a far tempo dalla sentenza di condanna (il fatto è del 1993) e le gravi ripercussioni negative che il regime della semilibertà comporterebbe in ordine alla sua attuale attività lavorativa di collaboratore nella ditta di vendita confezioni della sua compagna di vita.
3. Il Procuratore generale preso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.
Ed invero la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio sociale è stata negata con argomentazione incongrua che da un lato, in larga parte, fa riferimento alla mancata riparazione del danno causato con il delitto di bancarotta cui l'esecuzione si riferisce, dall'altro svilisce il lungo periodo di buon comportamento sociale tenuto dall'ZI dopo i fatti di cui alla condanna. L'anzidetto primo profilo argomentativo non può essere convalidato, atteso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità la mancata riparazione del danno (attività che, in ipotesi, deve essere oggetto delle relative prescrizioni, ex art. 47, comma 7, Ord. Pen.) non può, in sè, essere posta a fondamento del diniego della misura in parola (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 15098 in data 08.03.2001, Rv. 218405, Gammaidoni;
ecc). In proposito, se è pur vero che l'effettiva indisponibilità ad attivarsi in tal senso può essere oggetto di legittima valutazione concretamente negativa (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 39474 in data 25.09.2007, Rv. 237740, Arnesano;
ecc.), però deve risultare, per accertamenti obbiettivi e del tutto stringenti, che si tratti di esplicazione di perdurante volontà antisociale, sintomatica di un non avviato distacco dalle logiche delinquenziali, e non derivante da altra causa meno negativa (quali le difficoltà economiche o le assorbenti necessità familiari). In tal senso l'impugnata ordinanza si rivela non compiutamente approfondita come si rendeva necessario. Ma anche il secondo ordine di argomenti (il giudizio perplesso, se non negativo, sul complessivo comportamento serbato in ben 15 anni) non si sottrae a critica, posto che l'indole propensa alla commissione di consimili reati, attribuita dall'ordinanza al condannato, risulta - nel concreto - smentita da tale lungo periodo in cui l'ZI nulla risulta aver commesso di penalmente riprovevole. Nello stesso senso depone la mancanza di carichi pendenti ed il corretto svolgimento di regolare attività lavorativa. Non solo, ma nel frattempo lo stesso ZI ha goduto di due affidamenti in prova (per fatti precedenti) entrambi positivamente superati. L'inaffidabilità del condannato, in tale situazione, risulta dunque affermazione non del tutto logica. Neppure è dato pienamente cogliere come gli stessi elementi di valutazione (però riguardati con maggiore apertura prognostica) siano stati posti a base della concessa semilibertà (la cui esecuzione finisce per pregiudicare l'attività lavorativa da tempo svolta e quindi il già avviato reinserimento), con evidente vizio di contraddizione rilevabile dal testo stesso del provvedimento.
L'impugnata ordinanza va dunque annullata. Gli atti vanno quindi rimessi al Tribunale di competenza per nuovo esame sulla richiesta di affidamento in prova al Servizio sociale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento al Servizio sociale e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009