Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) non è subordinato al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso; ma l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2001, n. 30785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30785 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 09/07/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO " N. 4850
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 007534/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE NO N. IL 17/08/1972
avverso ORDINANZA del 07/11/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dr. G.F. Viglietta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Torino respinse la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare avanzata da IE NO, osservando, a sostegno di tale decisione, che all'accoglimento di detta richiesta ostava il fatto che il richiedente, condannato - si afferma - per "furto di una ingentissima somma di danaro" ai danni di un istituto di credito del quale era dipendente, si era "pervicacemente sottratto" all'obbligo di restituire il maltolto;
il che escludeva la concedibilità non solo dell'affidamento in prova al servizio, trattandosi di misura "normativamente subordinata al risarcimento dei danni in favore della parte offesa", ma anche della detenzione domiciliare, essendo questo un istituto che, "seppure maggiormente contenitivo, risponde anch'esso ad una logica premiale nei confronti di individui che abbiano palesato quanto meno un principio di resipiscenza";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, seguito da motivi nuovi, sempre a propria firma lo IE, denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sull'assunto, in sintesi e per quanto di sostanziale interesse:
a) quanto al diniego dell'affidamento in prova, che erroneamente sarebbe stata indicata dal tribunale come condizione normativamente prevista per la concessione di detta misura alternativa l'effettuazione del risarcimento del danno, quando la legge si limita a prevedere che soltanto fra le prescrizioni da inserire nel verbale di affidamento sia contenuta quella, per l'affidato, di adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del reato;
a ciò dovendosi poi aggiungere la mancata considerazione di elementi favorevoli quali l'irreprensibile comportamento, confermato anche dalle informazioni dei carabinieri e dei servizi sociali, tenuto successivamente al sofferto periodo di custodia cautelare;
b) quanto al diniego della detenzione domiciliare, che incongruo sarebbe stato il richiamo operato dal tribunale alle pretese connotazioni di "premialità" dell'istituto, laddove si sarebbe dovuto fare esclusivo riferimento all'unico parametro di valutazione previsto dall'art. 47 ter, comma 1 bis, dell'ordinamento penitenziario, costituito dalla presumibile idoneità della misura "ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati";
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che, come ricordato anche nel ricorso, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che deve ritenersi viziata in punto di motivazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale "deducendo l'assenza di segni di ravvedimento solamente dal mancato risarcimento del danno", oltre che "dall'atteggiamento, consapevole e deliberato, tenuto dal richiedente nella commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna" (Cass. 1^, 15 febbraio 1995 n. 5273, Violante, m. 200255);
- che parimenti è stato affermato da questa Corte il principio secondo cui "è illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno anticipando che, in mancanza di tale adempimento, non sarebbe stato l'esito positivo dell'esperimento" (Cass. 1^, 14 febbraio 2000 n. 6955, Nanocchio, m. 215204);
- che, in adesione alla linea interpretativa espressa da tali precedenti, deve quindi riconoscersi l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui essa risulta fondata sull'erroneo assunto secondo il quale l'affidamento in prova al servizio sociale sarebbe addirittura normativamente subordinato al risarcimento del danno, essendo in realtà soltanto previsto, dall'art. 47, comma 7, dell'ordinamento penitenziario - come giustamente osservato nel ricorso - che nel verbale redatto all'atto dell'affidamento (e quindi dopo la formulazione del giudizio prognostico favorevole di cui al comma 2 dello stesso art. 47), si prescriva all'affidato di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato;
il che, naturalmente, non significa che la ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire il danno da lui prodotto non possa rientrare nel novero degli elementi di segno negativo valutabili ai fini del diniego della misura alternativa in questione, dovendosi soltanto escludere che il detto elemento possa, di per sè, essere considerato come tale da rendere il diniego automaticamente giustificato;
- che parimenti, ed a maggior ragione, deve poi considerarsi illegittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui, sempre e soltanto sulla sola base della mancata disponibilità del condannato a risarcire in danno, nega anche l'applicazione della detenzione domiciliare senza considerare che tale istituto richiede, come suo presupposto essenziale, conformemente a quanto (anche in questo caso) osservato nel ricorso, soltanto la riconoscibile idoneità della misura, nel caso concreto, ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
pericolo la cui sussistenza non appare certo deducibile (almeno di regola e salva specifica motivazione sul punto, nella specie inesistente), dal mancato risarcimento del danno;
- che pertanto l'impugnata ordinanza non può che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di sorveglianza di Torino il quale, pur in assoluta libertà di valutazione, dovrà tuttavia motivare la propria decisione attenendosi ai principi di diritto dianzi indicati o richiamati;
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001