Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito.
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Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21.9.1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 5076
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO " N. 12833/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) IC UL n. il 14.12.1981
avverso ordinanza del 28.01.1999 TRIB. MINORI di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dott. Nura che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. OSSERVA
Con ordinanza del 28.1.1999, il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NK LI, in relazione all'espiazione della pena di sette mesi di reclusione e lire 300.000 di multa, ritenendo insussistenti le condizioni prescritte dall'art. 47 ord. pen. per la concessione della misura alternativa richiesta, in quanto il condannato non aveva alcuna occupazione lavorativa. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il diniego della misura alternativa era stato erroneamente giustificato col solo richiamo alla mancanza di attività lavorativa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la struttura della motivazione dell'ordinanza è inficiata da palesi vizi logici e giuridici.
Deve premettersi che l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. rappresenta una misura alternativa alla detenzione intesa a contribuire alla rieducazione, del reo, assicurando contemporaneamente la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sè soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali ne' può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1996, Tron;
Cass., Sez. I, 19 novembre 1995, Fiorentino). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dal suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Cass., Sez. I, 13 dicembre 1996, Occhipinti, e, da ultimo, Cass., Sez. I, 5 febbraio 1998, Cusani). Ditalché nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'esecuzione della pena il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, oltre agli elementi sintomatici desumibili dalla natura e dalla gravità dei reati, la condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire se il soggetto possa compiere in futuro nuove azioni delittuose (Cass., Sez. I, 11 marzo 1997, Caputi;
Cass., Sez. I, 14 febbraio 1997, Cordelli). Dai principi testè indicati deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta del tutto inadeguata e non rispondente alle linee della legge penitenziaria, in quanto nel giudizio ha avuto un ruolo assorbente ed esclusivo il riferimento alla sola circostanza che "non è stata reperita alcuna occupazione lavorativa nella quale applicare il condannato e, dunque, non è formulabile alcuna programma cui agganciare il richiesto beneficio". La ratio decidendi dell'ordinanza impugnata risulta in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ha reiteratamente stabilito che lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 13 marzo 1996, De Palma;
Cass, Sez. I, 14 luglio 1994, Panaro;
Cass., Sez. I, 1^ marzo 1991, Mazzeri). Dalle precedenti considerazioni si evince che gli accertati vizi logici e giuridici della motivazione giustificano l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Venezia, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa adeguandosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Venezia.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999