Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5076
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito.

Commentari2

  • 1Il giudice non può negare l'affidamento in prova solo per mancanza di documenti sul lavoro all'estero, se prima non verifica lui stesso i fatti (Cass. pen. n.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 maggio 2025

    1. Premessa Con la sentenza n. 16467 del 24 aprile 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra misure alternative alla detenzione e condannati residenti all'estero, riaffermando il dovere di attivazione istruttoria officiosa da parte del giudice di sorveglianza, soprattutto quando l'accertamento investe circostanze suscettibili di verifica mediante cooperazione giudiziaria. 2. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Ac.Do., cittadino tedesco, sulla base del mancato deposito della documentazione relativa all'attività lavorativa svolta in …

     Leggi di più…

  • 2Affidamento in prova ai servizi sociali anche senza lavoro (Cass. 16541/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2019

    Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5076
Data del deposito : 21 settembre 1999

Testo completo