Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, nell'ambito di ogni procedimento pubblico cui lo stesso sia interessato, ha il diritto di essere interrogato o esaminato nella lingua di appartenenza e di ricevere tradotti gli atti del procedimento, a condizione che ne faccia richiesta e fornisca la prova in ordine alla formale inclusione del territorio in cui risiede tra quelli espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi provinciali e comunali, emanati ai sensi dell'art. 3, legge 15 dicembre 1999, n. 482, aventi la funzione di delimitare l'ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela, mediante l'allegazione degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2015, n. 10198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10198 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
ACR 10 1 9 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Camera di consiglio del 4 novembre 2015 Sentenza n. 1392/2015 REG. GEN. N.8476/2015 Composta dai Sigg.ri dott. VINCENZO ROMIS Presidente Consigliere rel. dott. CLAUDIO D'ISA Consigliere dott. FAUSTO IZZO dott. UMBERTO MASSAFRA Consigliere dott. VINCENZO PEZZELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: n. il 4.05.1943 ON AT Nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso I'ORDINANZA N. 375/2013 DEL Tribunale di Oristano del 30.11.2013. Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso Udita all'udienza camerale del 4 NOVEMBRE 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letto il controricorso per l'Agenzia delle Entrate, presentato dall'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiede che venga dichiarato il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate. RITENUTO IN FATTO 1. NI OR propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Oristano ha respinto l'opposizione presentata contro il decreto con cui lo stesso Tribunale aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in precedenza disposta su istanza dell'interessato in relazione al procedimento n. 2647/10 R.G.. A tale determinazione il primo giudice era giunto in seguito alla comunicazione, da parte della Nucleo di Polizia Tributaria di Oristano in precedenza incaricato, dell'esito degli accertamenti condotti, dai quali risultava che l'Agenzia delle Entrate di Oristano aveva emesso nei confronti del NI due avvisi di accertamento in ordine agli anni 2009 e 2010, nei quali si evidenziava l'esistenza di redditi pari rispettivamente a Euro 88.010,00 per il 2009 e Euro 13.685,00 per il 2010 ed, inoltre, che lo stesso percepiva dell'Inail, a partire dal 2000, la pensione n. 01726355 e che il coniuge convivente, a partire dal mese di novembre del 2009, percepiva assegno sociale pari a Euro 887,00 per il 2009 e ad Euro 5.349,00 per il 2010. 2. A fondamento del ricorso si deduce violazione e mancata applicazione degli artt. 122 e 109 in relazione alla L. 15 dicembre 1999, n. 482, art. 2 in materia di tutela delle minoranze linguistiche, a motivo del mancato utilizzo nel procedimento di opposizione della lingua sarda, nella variante cd. campidanese, essendone stato il suo utilizzo espressamente richiesto dalla parte. $.
2.1 Con atto tempestivamente depositato, l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate chiamata in causa dal NI chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di essa Agenzia. Con memoria difensiva depositata in termini la Difesa del NI ha allegato copia della delibera n. 9 del 2 febbraio 2001 della Provincia di Oristano. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata (con richiamo al precedente di Sez. 1, n. 20530 del 08/05/2012, Sannino, non massimata), e come questa sezione ha già avuto modo di evidenziare (v. Sez. 4, n. 51812 del 26/11/2014, NI, non massimata;
Sez. 4, n. 53100 del 27/11/2014, NI, non massimata), la lingua sarda non può considerarsi mero dialetto ma costituisce patrimonio di una minoranza linguistica riconosciuta. Ai sensi, infatti, della L. 15 dicembre 1999, n. 482, art. 2 (recante Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), "in attuazione dell'art. 6 Cost. e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo". 2 ५ Con particolare riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria, il successivo art. 9, comma 3, prevede che "nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 c.p.p.". Tale disposizione del codice di rito prevede, al comma 2, che "davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale c.p.p. 134 è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta", precisando infine, al comma 3, che "le disposizioni di tale articolo sono osservate a pena di nullità". Giova ancora rammentare che, nell'intervenire sulla valutazione della legittimità costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 in relazione all'art. 122 cod. proc. civ., la Corte costituzionale ha sottolineato che la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica, al punto da indurre il costituente a definire quest'ultima quale minoranza linguistica. Come elemento fondamentale d'identità culturale e come mezzo primario di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica, il diritto all'uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche, che si collega ai principi supremi della Costituzione: al principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2, al principio di eguaglianza di fronte alla legge, garantito dall'art. 3, comma 1, al principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, assicurato dall'art. 3 Cost., comma 2, (Corte Cost. sent. n. 62 del 24 febbraio 1992). Sulla base di tali premesse, il giudice delle leggi ha evidenziato come non può esservi dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente, sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche. ! Questa affermazione assume un valore particolare in riferimento all'uso della lingua materna di fronte all'autorità giudiziaria, poiché in tali rapporti ricorre in ogni caso un'indubbia interferenza di questa tutela con la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili della difesa e, più precisamente, con il diritto a un regolare processo. Interferenza occorre sottolineare - non coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della difesa, poiché, mentre quest'ultima è finalizzata, per il profilo ora rilevante, all'adeguata 7 comprensione degli aspetti processuali e suppone che questa possa mancare quando l'interessato non abbia in concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale del processo (come, ad esempio, nel caso dello straniero), al contrario la garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a una 3 minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto, prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale (Corte Cost. sent. n. 62/92, cit.). diritto all'uso della lingua materna da parte degli appartenenti a minoranze linguistiche nei loro rapporti con le autorità giudiziarie locali, dunque, secondo la coerente argomentazione della Corte costituzionale, ha una generale copertura costituzionale nell'art. 6 Cost., a sua volta idonea a fondare pretese soggettive effettive e azionabili nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative istituzionali. Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, non è indispensabile l'emanazione di norme di attuazione specifiche, essendo sufficiente la sussistenza di istituti o strutture organizzative di generale applicazione che possono essere utilizzati anche al fine di rendere effettivo e concretamente fruibile il diritto garantito in via di principio dalla costituzione. Alla stregua di tali argomentazioni, il giudice delle leggi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono, ai cittadini appartenenti ad una minoranza linguistica (nel caso di specie, quella slovena) nel processo di opposizione a ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al giudice avente competenza sul territorio dov'è insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. Il complesso degli elementi di natura normativa d'indole costituzionale e legislativa, riguardati anche alla luce delle argomentazioni della giurisprudenza costituzionale appena richiamate, induce dunque questa Corte a ritenere sussistente il principio, avente portata interpretativa di carattere necessariamente generale, secondo cui il cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nell'ambito di ogni procedimento pubblico cui lo stesso sia interessato (sia esso di natura amministrativa o giudiziaria, penale o civile), ha il diritto di essere interrogato o esaminato nella madrelingua e di veder redigere in tale lingua il relativo verbale. Ha altresì il diritto di ricevere tradotti nella predetta lingua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla corrispondente richiesta dallo stesso avanzata all'autorità investita del procedimento (v., nel senso della necessità della previa richiesta dell'interessato quale strumento condizionante della tutela accordata, la L. n. 482 del 1999, art. 9, comma 3, l'art. 109 c.p.p. e la sentenza n. 62/1992 della Corte costituzionale, ed altresì la recente pronuncia di Sez. 1, n. 12974 del 17/01/2014, Princic, non massimata).
6. Tali considerazioni valgono di per sè a palesare l'infondatezza anche delle subordinate argomentazioni poste nell'ordinanza impugnata a supporto del rigetto dell'istanza diretta all'impiego della lingua minoritaria. In sintesi, secondo il Presidente f.f. del Tribunale di Oristano: a) stante il richiamo contenuto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 3, al 4 ļ processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, il giudizio di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio è un giudizio regolato dal codice di procedura civile dinanzi al tribunale;
b) la L. n. 482 del 1999, art. 9, comma 3, è di stretta interpretazione, con la conseguenza che, proprio per il fatto di riferirsi specificamente ai procedimenti davanti al giudice di pace e al processo penale (attraverso l'inciso "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 c.p.p."), deve a contrario interpretarsi nel senso che esso esclude la possibilità di ritenere consentito l'uso di lingua diversa da quella italiana nei giudizi regolati dal codice di procedura civile (quale, per la considerazione di cui al pt. 1, dovrebbe ritenersi quello de quo); c) in ogni caso, una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme dovrebbe portare ad escludere che non solo il processo civile ma anche quello penale "possano essere la sede di una tutela delle minoranze linguistiche fine a se stessa", con la conseguenza che "gli stessi art. 109 c.p.p. e della L. n. 482 del 1999, art. 9, comma 3, nella parte in cui vengono interpretati come norme che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano a prescindere dall'effettiva necessità dettata da difetto di - comprensione dell'italiano del singolo coinvolto nel processo penale o nel processo dinanzi al giudice di pace, ove non fossero norme irrilevanti del presente giudizio, andrebbero sottoposte ad un nuovo vaglio di compatibilità costituzionale con altri principi quali quello della ragionevole durata del processo e del buon funzionamento della pubblica amministrazione e, in un futuro prossimo, anche con quelli in materia di bilancio".
4. Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è anzitutto da escludere che alcun problema di compatibilità costituzionale possa porsi tra la tutela della minoranze linguistiche riconosciute nel processo con i principi della ragionevole durata dello stesso e del buon funzionamento della pubblica amministrazione, ricevendo anche il primo diretta copertura costituzionale e non ravvisandosi tra i principi richiamati alcuna insormontabile ragione di conflitto, trattandosi solo di assicurare condizioni strutturali e organizzative per il relativo coordinamento, non certamente tali da porre in crisi l'assetto ordinamentale e il buon funzionamento degli uffici preposti.
5. Quanto alle restanti argomentazioni (di cui supra lett. a e b), appare anzitutto da escludere che, proprio alla luce della copertura costituzionale assicurata dall'art. Cost., la norma di cui alla L. n. 482 del 1999, art. 9, comma 3, possa considerarsi di stretta interpretazione con la conseguenza che, per il fatto di riferirsi essa specificamente ai procedimenti davanti al giudice di pace e al processo penale, dovrebbe di conseguenza escludersi che possa ritenersi consentito l'uso di lingua diversa da quella italiana nei giudizi regolati dal codice di procedura civile.
5.1 In ogni caso, tale restrittiva interpretazione non potrebbe assumere rilievo con riferimento al procedimento de quo il quale, per il fatto di accedere, quale procedimento collaterale, ad un procedimento penale, indipendentemente dal richiamo da parte della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 3, al processo speciale previsto per gli onorari di 5 avvocato, deve comunque ritenersi regolato, per l'aspetto che qui interessa, dalle norme del procedimento penale e, quindi, anche dall'art. 109 cod. proc. pen.. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni. Cass. pen., sez. un., 11 luglio 1989, n. 5, in tema di opposizione alla liquidazione del compenso al perito nominato in sede di procedimento penale, ha rilevato che i connotati che caratterizzano la specialità del procedimento, allora disciplinato dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 e L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 non impediscono di configurare l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra quel procedimento e il processo dal quale deriva, con la conseguenza, quanto alla proponibilità del ricorso per cassazione, dell'applicabilità delle disposizioni di carattere generale previste dall'ordinamento processuale per il procedimento principale e con l'ulteriore conseguenza che, poiché l'ordinanza era stata pronunciata nel corso di un procedimento penale, il ricorrente avrebbe dovuto osservare la relativa normativa. Questo principio, seguito, in sede penale, da Cass. pen. 2 marzo 1998, n. 548 e da Cass. pen. 13 novembre 1997, n. 5263, e, in sede civile, da Cass. 28 agosto 1998, n. 8545, è stato ribadito da Cass. pen., sez. un., 6 dicembre 1999, n. 25/SU, la quale - sia pure investita della diversa questione della individuazione del giudice competente ad emettere gli specifici provvedimenti previsti dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6, 10 e 12 in tema di liquidazione degli onorari spettanti al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - ha rilevato che tali provvedimenti si ispirano al medesimo modello procedurale e precisamente a quello disciplinato dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, commi 5, 6 e 7, (e quindi dall'ivi richiamato art. 29, L. 13 giugno 1942, n. 794) ed è giunta alla conclusione che "dal riconoscimento della natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, non può non discendere, come logico corollario, il necessario coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito". A conclusioni non dissimili è poi giunta Cass. Civ., Sez. Un., n. 434/SU del 14/06/2000 che - pronunciando in materia di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi di ausiliari del giudice penale o del PM, ma affrontando specificamente la questione dell'individuazione del giudice, civile o penale, competente alla trattazione ha affermato che tale questione deve risolversi "in - conformità a quanto deciso dalle sezioni unite penali (sent. n. 25 del 1999), sulla base delle argomentazioni dalle stesse prospettate", e che pertanto tale competenza spetti, nel caso considerato, al giudice penale, trattandosi di un "subprocedimento collaterale e secondario rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale di natura penalistica, onde l'individuazione del giudice del riesame postula non già un legame di tipo meramente territoriale tra giudice decidente in prime cure e giudice del gravame, ma di 6 r natura organica e funzionale", soggiungendo, per quel che in questa sede maggiormente interessa, che non può in contrario avviso condurre li richiamo, quanto alla disciplina del procedimento alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 "trattandosi di norma che - nel prevedere il deposito del ricorso, la fissazione dell'udienza camerale con decreto presidenziale notificato alle controparti, comparizione degli interessati in camera di consiglio davanti al collegio, decisione con ordinanza non impugnabile disciplina il rito, non incide sulla competenza del giudice penale a provvedere". ma Reputa questo collegio che, nello stesso ordine di idee, il fatto che il procedimento di che trattasi, pacificamente "collaterale e secondario rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale di natura penalistica", debba svolgersi, secondo il richiamo contento nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 3, nelle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, non può valere ad escludere l'applicabilità anche della disposizione generale prevista per il processo penale dall'art. 109 cod. proc. pen., trattandosi di disposizione non incompatibile con le norme del procedimento richiamato, mirate a disciplinare solo singoli e specifici aspetti del procedimento. Tanto può affermarsi anche in relazione alla nuova disciplina del procedimento richiamato, quale prevista dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 come sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 16, lett. a) con rimando all'art. 14 D.Lgs. cit., il quale prevede l'adozione del rito sommario di cognizione (artt. 702- bis e segg. cod. proc. civ.).
6. Tutto ciò premesso, è necessario tuttavia anche evidenziare che, al fine di determinare l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche storiche, la L. n. 482 del 1999, art. 3 prevede l'instaurazione di un complesso procedimento amministrativo destinato a sfociare in un provvedimento del Consiglio provinciale territorialmente competente;
in particolare, detto Consiglio, su richiesta "di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni", provvede a delimitare detto ambito territoriale, "sentiti i comuni interessati". Laddove non sussista alcuna delle due condizioni indicate (ossia, l'esistenza del quindici per cento dei cittadini o un terzo dei consiglieri comunali), e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2 della medesima Legge, il procedimento amministrativo inizia "qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali". Quando, infine, le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 cit. si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, "esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere" (L. n. 482 del 1999, art. 3, cit.). Si deve pertanto ritenere (conformemente al citato precedente di questa Sezione del 26/11/2014) che, al fine di rivendicare il diritto all'applicazione delle disposizioni dettate a tutela delle minoranze linguistiche storiche, il richiedente abbia a fornire la prova (oltre ។. dell'appartenenza della lingua dallo stesso parlata a quelle ammesse a tutela, anche) della formale inclusione del territorio in cui lo stesso risiede tra quelli espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi provinciali o comunali di cui al sopra indicato art. 3: prova da fornire mediante l'allegazione in giudizio del corrispondente provvedimento, attesa l'estraneità di quest'ultimo (destinato alla realizzazione di interessi d'indole particolare e concreta) all'ambito degli atti a valenza normativa (generale e astratta), la cui conoscenza deve ritenersi presunta dal giudice, in forza del generale principio iura novit curia. Nel caso di specie, risulta dagli atti del procedimento che l'odierno ricorrente, a mezzo del proprio difensore, abbia espressamente richiesto l'uso della lingua sarda, nella sua variante campidanese, per la prima volta all'udienza del 15/10/2013, destinata alla trattazione dell'opposizione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Risulta, che lo stesso abbia materialmente allegato la deliberazione del Consiglio provinciale di Oristano n. 9 del 2/2/2001 (espressamente menzionata nel ricorso proposto in questa sede) al fine di verificare l'effettiva (e valida) inclusione del comune di Terralba nell'ambito territoriale interessato dalle prerogative di tutela di cui alla L. n. 482 del 1999. Dunque sulla scorta di tale documentazione le ragioni del ricorrente sono fondate e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Oristano per nuovo esame relativamente alla eccezione formulata dal NI. Quanto al controricorso dell'Agenzia delle Entrate se ne deve evidenziare l'inammissibilità non essendo previsto per questa procedura, ad essa applicabile le norme di rito penale, il ricorso incidentale.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Oristano, cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso in Roma il 4 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente ع тоїть Vincenzo Romis Claudio D'Isa CORTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza ☑