Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.385 cod. pen., dedotta con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento rispetto all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente di configurare il delitto di evasione in qualunque allontanamento dal luogo di lavoro ed in qualunque violazione delle prescrizioni relative al tragitto casa - lavoro, in quanto la diversa norma (art. 30 ord. pen.) che attribuisce rilevanza penale ad un ritardo superiore alle 12 ore nel rientro all'istituto, allo scadere del permesso, si riferisce ad un'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione occasionale, episodica e legata a specifici presupposti e finalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2002, n. 34273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34273 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 20/09/2002
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 2095
3. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 8249/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RT RA n. a Milano il 30.10.1968
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 26.6.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Piccininni;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 26.6.2000 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva condannato RA RT alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato evasione.
Avverso la detta decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputata chiedendo l'annullamento della sentenza con conseguente pronuncia di assoluzione dal reato per il quale era stata condannata ovvero, subordinatamente, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto dell'art. 385, comma 3, con l'art. 3 della Costituzione ovvero, in via ancor più subordinata, la riduzione della pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche.
In particolare con tre distinti motivi la RT denunciava vizio di motivazione e violazione della legge penale, lamentando sostanzialmente che la violazione dell'obbligo di rincasare nei termini stabiliti (era agli arresti domiciliari con obbligo di rientro dal lavoro alle 19,30 ed era stata sorpresa fuori dall'abitazione alle 21,20) non avrebbe dovuto integrare gli estremi del reato di evasione, ma avrebbe dovuto essere disciplinata conformemente a quanto previsto dall'ordinamento penitenziario (artt. 30 e 51); una diversa interpretazione della normativa vigente che non consentisse in base al dato testuale la estensione in via interpretativa della disciplina dei citati artt. 30 e 51 alla fattispecie penale in esame avrebbe dovuto comportare la proposizione di questione di legittimità costituzionale del citato art. 385, comma 3, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infine deduceva una ulteriore violazione di legge, in relazione ai criteri adottati nella formulazione del giudizio negativo espresso in merito alla concessione delle attenuanti generiche.
DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Nel caso in cui persona che si trovi agli arresti domiciliari sia autorizzata al lavoro fuori dalla propria abitazione si viene infatti a determinare una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia, che per una parte della giornata viene a coincidere con il luogo di lavoro.
Da ciò consegue che, non essendovi una sospensione temporanea dello stato di custodia cautelare, qualunque allontanamento dal luogo di lavoro, coincidente come detto con il luogo di custodia, e qualunque violazione delle prescrizioni impartite per regolamentare il comportamento da osservare nel tragitto casa - luogo di lavoro al fine di consentire soltanto quegli spostamenti che siano funzionali ad assicurare il necessario collegamento con il posto di lavoro integra gli estremi del delitto in esame;
questo in quanto si viene in tal modo a creare una situazione per la quale la persona legalmente arrestata è in grado di poter liberamente disporre di sè stesso, al di fuori dunque degli obblighi di sorveglianza e di controllo che l'autorità amministrativa deve essere sempre in grado di poter esercitare (in tal senso la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel cui ambito si segnalano C. 1.6.98, n. 6394, 30.7.98, n. 8863, 14.1.99, n. 423). Nel caso di specie risulta che la RT dovesse rientrare nell'abitazione per le 19,30, mentre è stata sorpresa all'esterno alle 21,20 e tale comportamento, alla luce dei principi sopra indicati, integra gli estremi del reato contestato. Nè può dirsi, come assume la ricorrente, che possa trovare applicazione l'art. 30 O.P. che attribuisce penale rilevanza alla violazione della prescrizione relativa all'orario di rientro soltanto nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 12 ore, e ciò in quanto detta disposizione è applicabile alla diversa ipotesi in cui l'autorizzazione ad allontanarsi dall'istituto di detenzione è occasionale, episodica ed ancorata a diversi presupposti e finalità, circostanza questa che non consente di ritenere fondatamente prospettabile neppure la questione di costituzionalità dedotta, come d'altra parte già precedentemente ritenuto da questa Corte (6.6.94, n. 6617). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, si tratta di valutazione in fatto incentrata, da una parte, sull'avvenuta quantificazione della pena entro i limiti edittali e, dall'altra, su un giudizio di pericolosità desunto dai precedenti giudiziari e penali dell'imputata, valutazione che essendo evidentemente non inficiata da manifesta illogicità, non può essere oggetto di censura in questa sede.
Conclusivamente la questione di costituzionalità risulta manifestamente infondata ed il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di somma che si ritiene equo e congruo quantificare in Euro 500 (cinquecento euro).
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002