Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2002, n. 34273
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Sentenza 20 settembre 2002

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.385 cod. pen., dedotta con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento rispetto all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente di configurare il delitto di evasione in qualunque allontanamento dal luogo di lavoro ed in qualunque violazione delle prescrizioni relative al tragitto casa - lavoro, in quanto la diversa norma (art. 30 ord. pen.) che attribuisce rilevanza penale ad un ritardo superiore alle 12 ore nel rientro all'istituto, allo scadere del permesso, si riferisce ad un'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione occasionale, episodica e legata a specifici presupposti e finalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2002, n. 34273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34273
    Data del deposito : 20 settembre 2002

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