Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Il decreto penale di condanna, emesso per un reato previsto dalla normativa in materia di disciplina igienica degli alimenti (L. 30 aprile 1962, n. 283), deve essere notificato al difensore di fiducia nominato dall'imputato in sede di richiesta di revisione delle analisi, in quanto la nomina fiduciaria intervenuta in tale fase produce i suoi effetti anche nel successivo procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 26152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26152 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 13/05/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00569
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 019137/2007
ha pronunciato la seguente: 041557/2007
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AN, N. IL 28/03/1958;
avverso ORDINANZA del 07/05/2007 GIP TRIBUNALE di FERRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ordinanza in data 3/4/2007 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione presentata da LU LE avverso il decreto penale di condanna n. 938 del 25/10/2006, atteso che il decreto opposto (in data 12/3/2007) era divenuto irrevocabile a far data dal 19/12/2006.
2- Avverso l'ordinanza suddetta, ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto, Avv. Claudio Piccaglia del foro di Bologna, deducendo nullità assoluta, ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., in quanto il decreto penale non era stato notificato ad esso difensore, nominato dall'imputato quale difensore di fiducia sin dal 5/1/2005, con la conseguenza che il termine per proporre opposizione al decreto penale non poteva ritenersi decorso. Tale nomina difensiva era avvenuta contestualmente alla richiesta di revisione di analisi, proposta dall'interessato ai sensi della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, essendo stato il LU condannato per il reato di cui all'art. 5, lett. h) e art. 6 L. citata. Chiedendo la revisione delle analisi, il prevenuto aveva nominato contestualmente suo difensore di fiducia l'Avv. Claudio Piccaglia, al quale, appunto, il decreto penale non era stato mai notificato. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza (Procedimento N. 41557/2007 R.G.).
3 - Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto la nomina difensiva effettuata ai fini della revisione delle analisi, trattandosi di fase amministrativa antecedente l'instaurazione del processo penale in senso proprio, non poteva estendersi alle disposizioni in tema di procedimento per decreto.
4 - Con altro provvedimento in data 7/5/2007, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ferrara rigettava, perché tardiva, l'istanza di restituzione in termini per la presentazione della opposizione al suddetto decreto penale di condanna N. 938/06, presentata nell'interesse del LU il 2/5/2007.
Nel provvedimento impugnato si evidenziava che il prevenuto non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale in tempo utile per proporre opposizione, in quanto gli era stato notificato nel luogo di residenza (Piazza Malpigli n. 8, Bologna) nel mese di novembre 2006, mentre il LU abitava in S. Agostino (FE) quantomeno dal maggio 2006. Tuttavia, l'istanza di restituzione in termini non risultava presentata tempestivamente, in quanto l'interessato era a conoscenza dell'emissione del decreto penale di condanna a suo carico quantomeno dal 12/3/2007, data nella quale l'allora legale di fiducia aveva presentato opposizione e la richiesta di restituzione in termini risultava pervenuta in cancelleria, a mezzo fax, il 2/5/2007, vale a dire ben oltre il termine di trenta giorni da quello dell'effettiva conoscenza del provvedimento, previsto a pena di decadenza dall'art. 175 c.p.p., comma 2. 5 - Avverso il suddetto provvedimento in data 7/5/2007 proponeva ricorso per Cassazione il difensore del LU, deducendo violazione del combinato disposto di cui agli artt. 461 e 175 c.p.p.. Il decreto penale era stato notificato nel luogo di residenza, ma in un momento in cui nessuno abitava in quell'appartamento. Il prevenuto, appena entrato in possesso della cartolina postale, si era subito prodigato per il ritiro della raccomandata presso gli uffici postali. Il 5/3/2007 il LU aveva ricevuto la notifica del decreto penale e, non appena ritirato il piego presso le poste, si era opposto nei termini di cui all'art. 461 c.p.p.. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento (N. 19173/2007 R.G.).
6 - Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
7 - All'odierna udienza, in via preliminare, si provvedeva alla riunione del procedimento N. 41557/07 R.G. al procedimento N. 19173/07 R.G., per evidenti ragioni di connessione oggettiva (questioni attinenti allo stesso decreto penale di condanna) e soggettiva.
8 - Ragioni di ordine sistematico impongono di iniziare la disamina della presente vicenda processuale dai motivi di ricorso concernenti le doglianze della difesa per omessa notifica del decreto penale di condanna n. 938/06, essendo di palese evidenza che l'accoglimento di tale motivo, ove ritenuto fondato, assorbe e rende ultronea la trattazione delle ulteriori questioni attinenti la ritenuta tardività dell'istanza di restituzione in termine per proporre opposizione avverso il ridetto decreto di condanna.
9 - Si osserva preliminarmente che il decreto penale di cui si controverte concerneva la violazione p. e p. dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. h) e art. 6 perché il LU "nella qualità di legale rappresentante della società "Coferasta s.p.a.", avente sede in Ferrara, ...vendeva alla ditta Modellato Vanni, avente sede in Bogara (VR), un quantitativo di albicocche, risultate, dalle analisi di laboratorio, contenere residui di prodotto fitosanitario "Clorpirifos" in concentrazione superiore al limite stabilito dal D.M. 19 maggio 2000. In Ferrara, loc. San Martino, nel luglio 2004".
Con raccomandata in data 15/12/2004, l'ARPAV di Verona informava la "Coferasta s.p.a." di aver riscontrato una non conformità nelle analisi di prima istanza relativi al campione di albicocche di cui al predetto verbale, nonché della possibilità di impugnare i risultati delle suddette analisi mediante richiesta di revisione di analisi "entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, unitamente alla dichiarazione di nomina di difensore di fiducia". Possibilità di cui il LU si avvaleva, formulando in data 5/1/2005 istanza di revisione di analisi relative al campione di albicocche prelevate il 21/7/2004 da personale della AULSS di Legnago (VR) e nominando contestualmente l'Avv. Claudio Piccaglia del foro di Bologna suo difensore di fiducia.
Il successivo decreto penale di condanna, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara in data 25/10/2006, veniva notificato ad un difensore nominato d'ufficio, mentre non veniva notificato al ridetto Avv. Piccaglia, benché in atti risultasse pacificamente tale nomina. 10 - La questione sottoposta all'esame della Corte consiste, dunque, nello stabilire se al difensore di fiducia dell'imputato, nominato in sede di revisione delle analisi, spetti il diritto alla notifica del successivo decreto penale di condanna per violazione della normativa in tema di disciplina igienica degli alimenti, presupponendosi la rapportabilità degli effetti della nomina difensiva (effettuata dall'interessato ai fini della revisione) alle disposizioni in tema di procedimento per decreto, di cui all'art. 459 c.p.p. e segg., ovvero se tale nomina, risultando antecedente alla instaurazione del procedimento penale in senso proprio, come da taluno ritenuto (cfr. Cass. Sez. 3, 21/10/1999 n. 2110, Rubiolo;
Cass. Sez. 6, 26/3/1980, De Marco), stante la natura squisitamente "amministrativa" della procedura di revisione delle analisi e come sostenuto anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, sia inidonea a riverberare i suoi effetti sull'instaurando procedimento penale. Ritiene il Collegio di aderire alla prima delle due tesi prospettate. Va brevemente rammentato che, in tema di vigilanza sanitaria sulla produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione, la L. n. 283 del 1962 prevede, con disposizione generale estesa a tutti i prodotti alimentari prelevati: a) un primo accertamento, di natura tecnico - amministrativa, ad opera dei laboratori all'uopo autorizzati, che si svolge al di fuori dell'ambito processuale;
b) la comunicazione all'interessato dei risultati delle analisi, se a lui sfavorevoli, sì da consentirgli di richiedere la revisione delle stesse;
c) solo successivamente, nel caso di mancata richiesta dell'interessato o di conferma - in sede di revisione - dei primi risultati, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
L'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 434 del 1990, ha poi assoggettato le operazioni di revisione di analisi alle garanzie defensionali, rilevando che se l'autorità amministrativa, con la prima analisi, accerta un illecito penale, ogni successiva indagine deve avere carattere giurisdizionale, con le ovvie conseguenze sotto il profilo procedurale.
La disciplina garantista risultante dopo l'intervento del Giudice delle leggi è stata sostanzialmente confermata con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il quale, con l'art. 223 disp. att. c.p.p., ha introdotto una determinante distinzione, a seconda che i campioni prelevati ai fini delle analisi possano o meno essere oggetto di revisione: nel primo caso (comma 2), rinviando il rispetto dei diritti della difesa alla eventuale fase della revisione, nel secondo caso (comma 1), anticipando tale tutela al momento della prima analisi. In particolare, l'art. 223 disp. att. c.p.p. ha stabilito: a) l'obbligo di dare avviso urgente (anche orale) all'interessato dell'inizio delle operazioni d'analisi, quando la normativa specifica non prevede la revisione (comma 1); l'obbligo di un preavviso più congruo, di almeno tre giorni, per l'inizio delle analisi di revisione, quando è prevista la revisione delle analisi e questa sia stata richiesta dall'interessato (comma 2). La norma, al suo ultimo comma, stabilisce che "i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo del dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2".
La citata pronuncia della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità della L. n. 283 del 1962, art. 1 nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito delle analisi a tutti coloro che, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, risultino indiziati di reato, consente di affermare che il soggetto interessato, che chieda la revisione delle analisi, è già indiziato di reato;
da ciò la previsione ex art. 223 disp. att. c.p.p. di nominare un difensore di fiducia. Tale procedura, avente carattere giurisdizionale, si pone, dunque, al di fuori della fase di natura squisitamente tecnico-amministrativa, in quanto parte necessariamente prodromica rispetto all'instaurando procedimento penale.
La stessa dizione letterale dell'ultimo comma dell'art. 223 disp. att. c.p.p., laddove stabilisce che "i verbali di analisi non ripetibili ed i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo del dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2", milita inequivocabilmente - prevedendo la confluenza nel fascicolo ex art. 431 c.p.p. dei verbali di revisione e la non utilizzabilità degli stessi qualora le analisi dei campioni prelevati siano state eseguite senza il previo avviso ai soggetti interessati, sempre che la nullità sia stata ritualmente eccepita nei termini di cui all'art. 180 c.p.p. - per una lettura "processuale", non certo tecnico-amministrativa, della fase della revisione, di guisa che la stessa, pur essendo logicamente antecedente all'instaurazione del procedimento penale in senso proprio, ne costituisce, tuttavia, l'indefettibile presupposto, con conseguente estensione degli effetti della nomina difensiva, effettuata dall'interessato ai fini della revisione delle analisi, al successivo procedimento instaurato. Nè può ravvisarsi una base argomentativa nelle norme generali sulla difesa di fiducia, di cui all'art. 96 e segg. del codice di rito, atta a sostenere, con una qualche fondatezza, la necessità di nominare un nuovo difensore di fiducia dopo la fase di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p.. Invero, le pronunce di questa Corte, con le quali si è sostenuto che la nomina del difensore di fiducia, intervenuta nell'ambito di un procedimento, non spiega effetti con riferimento ad altri procedimenti ugualmente pendenti a carico dello stesso soggetto, attengono tutte - appunto - ad una pluralità di procedimenti diversi, pendenti dinanzi allo stesso Giudice ovvero a Giudici diversi (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. n. 38749/2003, Di Caterino, secondo cui "qualora pendano diversi procedimenti in sede esecutiva, uno volto alla revoca di una sentenza di condanna ed uno volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione, la nomina del difensore di fiducia effettuata in uno di essi non esplica la sua efficacia nell'altro e, pertanto, non è dovuto l'avviso al difensore di fiducia per l'udienza camerale del procedimento in cui non è stato nominato"; così, Cass. Sez. 1, sent. n. 2635/2004, Minarelli, secondo cui "la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di esecuzione non spiega effetti con riferimento a quello di sorveglianza"). Nella specie, per contro, la nomina del difensore di fiducia, intervenuta nella fase della revisione della analisi, spiega i suoi effetti nella fase successiva proprio perché trattasi dello stesso procedimento, che si snoda attraverso le fasi sopra indicate, di cui l'una rappresenta il presupposto dell'altra, in quanto la conferma, in sede di revisione, dei primi risultati, è sicuramente conducente al procedimento penale che si instaurerà nei confronti del soggetto. Da ciò discende il principio di diritto secondo cui la nomina difensiva, effettuata dall'interessato ai fini della revisione delle analisi, estende i suoi effetti sull'instaurando procedimento penale in senso proprio, con le ovvie conseguenze sotto il profilo procedurale.
11 - Nel caso in disamina il decreto penale di condanna non venne notificato al difensore di fiducia, Avv. Piccaglia, benché il predetto risultasse nominato sin dal 5/1/2005.
Ne discende che l'omessa notifica ad uno dei soggetti legittimati comporta la non esecutività del decreto stesso.
L'ordinanza di inammissibilità della opposizione a decreto penale, pronunciata in data 3/4/2007 va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara per nuovo esame.
12 - L'accoglimento del presente gravame rende inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di cui al procedimento N. 19173/07 R.G. Trattandosi di inammissibilità determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente, non va disposta la sua condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 2, 17/5/2006 n. 30669, De Mitri).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione riunisce al ricorso N. 19173/07 il N. 41557/07. Annulla l'ordinanza di inammissibilità della opposizione a decreto penale e rinvia al Tribunale di Ferrara.
Dichiara inammissibile il ricorso N. 19173/07 per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008