Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
In tema di reati tributari, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. n. 74 del 2000 è circostanza attenuante del reato di cui al comma primo dello stesso articolo e non fattispecie autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del G.u.p., valutata abnorme, di restituzione degli atti al P.M. per l'instaurazione di giudizio a citazione diretta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 20529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20529 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 20/04/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria Consigliere SENTENZA
Dott. GRILLO Renato Consigliere N. 860
Dott. ROSI Elisabetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. est. Consigliere N. 40989/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
nei confronti di:
RO BE, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia del 27 aprile 2010;
sentita la relazione del consigliere Dott. Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 aprile 2010, il GUP del Tribunale di Gorizia, nel corso dell'udienza i preliminare, rilevato che la fattispecie per la quale si procedeva era quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse, "in ragione della pena edittale prevista", alla citazione diretta a norma dell'art. 550 c.p.p.. Avverso tale provvedimento il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendone l'abnormità, sul rilievo che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 non sarebbe un'autonoma fattispecie di reato, ma una circostanza attenuante del reato previsto dal comma 1 dello stesso articolo. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve rilevarsi che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 del non è un'autonoma fattispecie di reato, ma una circostanza attenuante del reato di cui al comma 1 dello stesso articolo, perché non prevede un'autonoma e diversa condotta, ma si limita a prevedere una pena più lieve per il caso di violazioni di minore entità economica. Poiché la pena base prevista per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 è superiore a quattro anni, non è consentita nel caso in esame la citazione diretta dell'imputato, dovendo invece celebrarsi l'udienza preliminare. Il provvedimento adottato è, dunque, abnorme, perché ha determinato una situazione di stallo processuale, impedendo al pubblico ministero di adempiere al preciso obbligo di richiedere il rinvio a giudizio, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Trova, infatti, applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini - come nel caso di specie - la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 24-11-1999, 26-1-2000 n. 26; Sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912). S'impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gorizia per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011