Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 2
È abnorme, in quanto determina uno stallo del procedimento, l'ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la trasmissione degli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio sull'erroneo presupposto che la richiesta riguardi un reato punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. (Nella specie la Corte ha rilevato che il delitto di cui all'art.2, comma terzo, del D. Lgs. n. 74 del 2000 è circostanza attenuante e non fattispecie autonoma di reato sicché della stessa non può tenersi conto ai fini della determinazione della pena).
Il delitto di cui all'art. 2, comma terzo, del D. Lgs. n. 74 del 2000 è circostanza attenuante e non fattispecie autonoma di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2008, n. 25204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25204 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 08/05/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00549
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 036389/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) ET LO, N. IL 21/09/1982;
avverso ORDINANZA del 20/07/2007 GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
lette le conclusioni del P.G., per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 20.7.2007 il GUP del Tribunale di Palermo, premesso che il P.M. aveva richiesto il rinvio a giudizio di TT OR per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, che dal capo di imputazione risultava che l'ammontare degli elementi passivi fittizi era inferiore ad Euro 154.937,07, che, pertanto, stante i limiti edittali previsti dal citato D.Lgs., art. 2, comma 3, trattavasi di reato a citazione diretta a norma dell'art. 550 c.p.p., ordinava la restituzione degli atti al p.m. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso immediato per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assumendo che l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, prevede una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma di reato.
Il GUP quindi avrebbe dovuto tener conto, a norma del combinato disposto degli artt. 550 e 4 c.p.p., dei limiti edittali, previsti per la fattispecie base di cui al citato D.Lgs., art. 2, comma 1 (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni), che imponevano l'udienza preliminare.
Determinando l'ordinanza del GUP una stasi del procedimento, chiede l'annullamento, perché abnorme, del provvedimento impugnato. 2) Va premesso che il contrasto tra GIP e PM non può essere risolto mediante proposizione di conflitto (cfr. Cass. sez. 1, 21.1.2000 n. 451 - Carbonara). Essendosi di fatto bloccato il procedimento per la omessa celebrazione dell'udienza preliminare, il P.M., correttamente ha proposto ricorso per Cassazione per rimuovere la situazione di stallo per abnormità funzionale.
È affetto da abnormità, infatti, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
L'abnormità dell'atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass.sez.un. 10.12.1997 n. 17- Di Battista).
2.1) Tanto premesso, il ricorso è fondato.
L'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva e, per la determinazione della pena, rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 4 c.p.p. (non si tiene conto delle circostanze del reato fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale).
Costituendo il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, pacificamente, una ipotesi attenuata, di essa non può tenersi conto per la determinazione della pena.
Essendo l'ipotesi "base" punita con pena superiore ai quattro anni non è consentita, dunque, la citazione diretta ex art. 550 c.p.p., per cui è necessaria l'udienza preliminare.
Avendo il GUP, al quale era stato richiesto di emettere il decreto di citazione a giudizio, restituito gli atti al P.M., si è determinato uno stallo del procedimento.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Palermo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008