Sentenza 20 aprile 1994
Massime • 1
L'omessa dichiarazione di proventi per un ammontare superiore ai cento milioni di lire, prevista dal comma primo, seconda parte, dell'art. 1 D.L. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il D.L. 16 marzo 1991, n. 93, conv. in legge 15 maggio 1991, n. 154, tuttora applicabile ai fatti pregressi ai sensi dell'art. 4 legge 7 gennaio 1929, n. 4) costituisce circostanza aggravante del reato base punito dalla prima parte della medesima disposizione e non titolo autonomo di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 6
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Piero CALLÀ Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " NA VA " N. 12259/92
3. " QU AN "
4. " NC VA "
5. " RU FO "
6. " Raffaele RAIMONDI (rel.) "
7. " AU IC PI "
8. " IO ZI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rieti nei confronti di:
1) PETRONGARI Bernardini, n. Contigliano il 29/6/43;
2) DOMINICI AR, n. a Rieti il 2/9/1959;
3) GE GU, n. a Rieti il 4/12/1953;
quali IMPUTATI del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 1, I comma, L. n. 516/82, per avere, in concorso tra loro, in qualità di amministratori della O.M.R. s.n.c., esercente attività di manutenzione e riparazione di macchine edili stradali, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA, anno 1986, pur avendo percepito corrispettivi per un imponibile di lire 425.094.000. In Rieti acc. con den. 20/5/91.
Avverso la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Rieti in data 6/1/91, con cui, previo giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla contestata aggravante, era stata applicata a ciascuno degli imputati la pena dell'ammenda di lire 2.000.000. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Raffaele RAIMONDI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Rieti, giudicando del reato di cui agli art. 110 c.p. e I, I comma, legge 7/8/1982 n. 516 per la omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA per corrispettivi percepiti in lire 425.094.000, con sentenza del 6/11/1991, emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha dichiarato le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, relativa all'ammontare di corrispettivi superiori a lire 100.000.000, e ha applicato agli imputati RO NA, MI AR e NG GU la pena di lire 2.000.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Rieti, denunciando, in relazione all'art. 606, I comma, lett. b) c.p.p., che nel caso in esame, non era stata contestata un'aggravante bensì un reato autonomo e pertanto non si poteva operare il giudizio di valenza delle concesse attenuanti, ma soltanto applicare la riduzione sulle pene previste congiuntamente dalla norma in argomento.
Con ordinanza del 19/1/1994, la terza sezione penale di questa corte ha rimesso il ricorso alle sezioni unite, avendo dato luogo la questione a un contrasto giurisprudenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infatti, la questione se il superamento della soglia di 100.000.000 di lire di proventi non dichiarati costituisca nell'art. 1 legge n. 516 cit. una circostanza aggravante o un titolo autonomo di reato, ha diviso la dottrina, prevalentemente orientata nel primo senso, e la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità (fra le molte per la tesi della aggravante Cass., Sez. III, 26 ottobre 1990, Cominato;
Cass., Sez. III, 25 gennaio 1994, P.G. in proc. c.Tulli; per l'opposta tesi dell'ipotesi autonoma di reato Cass., Sez. III, 21 febbraio 1989, Montagna;
Cass., Sez. III, 22 aprile 1991, P.M. in proc. c/ Caramignoli).
Come è noto, il reato circostanziato si connota per il concorso di elementi accidentali, che, come tali, non sono necessari per la sua esistenza, ma incidono sulla sua gravità.
Nella fattispecie, l'unico dato che distingue la ipotesi prevista dall'art. 1, I comma, 2/a parte, legge 516/82 (beninteso prima della riforma della legge 15/5/91 n. 154) dalla ipotesi prevista nella prima parte dello stesso comma è un mero dato quantitativo che indica il maggiore pericolo, cui è esposto il bene giuridico protetto, che è comune ad entrambe le ipotesi contravvenzionali. Comuni sono anche la condotta del reato, consistente nell'omessa dichiarazione dei proventi realizzati, e l'elemento psicologico, essendo sufficiente per entrambe le ipotesi la colpa. Sicché la diversità del dato quantitativo, contraddistinto dal superamento o meno della soglia dei 100.000.000, resta un profilo contingente. Non che il legislatore nella sua discrezionalità non possa attribuire all'entità dei valori evasi e, più in generale, al dato quantitativo un particolare rilievo tale da elevare al rango di elemento costitutivo quella che altrimenti sarebbe rimasta una circostanza aggravante. Occorre però che possa ricavarsi chiaramente una volontà in tal senso. Laddove nella fattispecie in esame risulta proprio il contrario. Recita infatti la relazione governativa al D.L. 10/7/82 n. 429, poi convertito nella legge 7/8/82 n. 516:
"l'art. 1 raggruppa le diverse fattispecie semplici costituenti contravvenzione, riconducibili alla tipologia delle violazioni dell'obbligo di dichiarazione, fatturazione e contabilizzazione. Tutte le ipotesi base sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per modo di consentir al giudice di adeguare la sanzione al caso concreto. Nei casi più gravi le pene sono previste congiuntamente anche con indicazioni di minimi edittali".
Significativo è anche l'ordine di collocazione delle due ipotesi in argomento, dislocate in immediata successione, l'una prima e l'altra subito dopo, nello stesso I comma dell'art.
1. Il superamento della soglia dei 100.000.000 previsto nella seconda ipotesi non influisce sull'illiceità della omissione prevista nella prima, non condiziona il disvalore dell'inadempienza che è già reato, ma denota solo la rilevanza del maggior pregiudizio potenziale che tale superamento rivela.
Infine, la legge 154/91, successivamente alla omissione in questione, nel modificare la legge 516/82, ha invertito l'ordine delle proposizioni normative, anteponendo l'ipotesi dell'omessa dichiarazione di proventi per oltre 100 milioni in modo da trasformare tale ipotesi in reato base rispetto a quella, posposta, della omessa dichiarazione di proventi per un importo inferiore a detta soglia.
Tale inversione, mentre da un lato lascia trasparire la intervenuta preoccupazione, che, mediante giudizio di prevalenza o di equivalenza, come nel caso in esame, si potesse infliggere una pena assai mite anche nel caso in cui fosse superata di molto la soglia dei 100 milioni di proventi non dichiarati, dall'altro conferma il convincimento del legislatore che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 154 cit., l'omessa dichiarazione di proventi per oltre 100 milioni costituisse un'ipotesi aggravata. Tale dunque dovendosi ritenere questa, prima della citata legge di riforma, legittimo va riconosciuto il giudizio di equivalenza operato dal G.I.P. presso il Tribunale di Rieti. E pertanto deve rigettarsi il ricorso con cui il P.M. ha impugnato la relativa sentenza.
P.Q.M.
letti gli artt. 615 ss. c.p.p. la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 20 Aprile 1994.