Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
ее 61958 3 EPUBBLICA ITALIANA ME L P OLO ALL037 16/0 1 LA C Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ماناSunfiorbe di regialico Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Compa Dot DELLI PRISCOLI - Presidente- R.G.N. 20036/98 Cron. 7772 - Bel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 01/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA N. 61958 sul ricorso proposto da: IMM BOTO DI AT FR TOPPAN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente ج ر و و domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, 1 ر presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO, che la difende unitamente all'avvocato BONAMIGO FRANCESCO, 0 7 giusta delega a margine;
4 - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEIVIA PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1999 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 93/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 10/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Сов udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La IMMOBILIARE BOTO di AT AN, OP LO & C. .n.c., a suo tempo, impugnò, a 15 e SS. d.p.r. 26.10.1972 n.sensi degli artt. 636, dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Treviso, all'epoca operante, l'avviso di accertamento n. 911V003357, notificatole il 30 aprile 1993, con il quale l'ufficio del registro del suddetto capoluogo provinciale veneto❤ aveva rettificato, maggiorandolo dalle dichiarate £. 82.000.000 a £. 425.000.000, il valore di un fondo stato oggetto di vendita in data 31 maggio 1991 intercorsa fra essa reclamante, in veste di acquirente, e tale SA MO, in qualità di alienante: correlò l'impugnativa alla deduzione della nullità dell'atto impositivo contestato, per difetto di motivazione, e dell'infondatezza n. Cook sostanziale della pretesa impositiva ad esso sottesa. con decisione La commissione adita, 219/05/95 del 12 dicembre 1995, in parziale accoglimento del reclamo, ridimensionò in £. 338.360.000 il valore discusso. Sull'appello della IMMOBILIARE BOTO di AT AN, OP LO & C.
4.n.c., la 3 Commissione tributaria regionale del Veneto, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, con sentenza resa, nel contraddittorio delle parti, il 10 ottobre 1997, disattesa l'impugnativa, confermò la pronuncia del primo giudice. La commissione tributaria regionale motivò la così resa statuizione rilevando, innanzi tutto, non essere riscontrabile l'accampata nullità, per difetto di motivazione, dell'avviso di accertamento in discussione, risultando che detto atto "contiene particolareggiata dei lotti dila descrizione terreno con indicazione delle concessioni edilizie rilasciate e delle aree destinate a strade, parcheggio e verde pubblico", oltreché un "esplicito riferimento alla natura ed alla ubicazione del terreno, nonché ai prezzi di mercato Posk di immobili simili, quale criterio idoneo per porre il contribuente in condizione di poter conoscere l'iter logico giuridico seguito a giustificazione del maggior imponibile accertato"; in secondo luogo, essere dimostrato e da un certificato di destinazione urbanistica in data 29 aprile 1991, e dallo stesso atto recante consacrazione del discusso contratto aver avuto questo ad oggetto un edificabile, sul quale, per quanto terreno "perizia" prodotta ricavabile da una dall'appellante, al momento della traslazione era già iniziata la realizzazione di lavori di urbanizzazione;
in terzo luogo, doversi ritenere "assorbite", in virtù delle suesposte osservazioni, le "pretese violazioni" degli artt. 43, comma 1, e M.431 comma 3, d.p.r. 26.4.1986 in tema di 51, individuazione della base imponibile, e doversi negare, al riguardo, "la valenza" della "relazione di stima allegata dal contribuente trattandosi di atto di parte"; da ultimo, appalesarsi non censurabile il giudizio di estimazione espresso dalla commissione di primo grado "avendo (questa) utilizzato tutti gli elementi - quali parametri legali - portati nell'atto impugnato che, non ...! reca alcuna lesione dei diritti del contribuente. La IMMOBILIARE BOTO di AT AN, OP LO C.
4.n.c. ricorre, con due articolatissimi motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, notificata all'ufficio periferico dell'amministrazione stadiofinanziaria stato parte del pregresso processuale di merito il 26 ottobre 1998. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli il 20 novembre 1998, con controricorso del 30 dicembre 1998. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - La IMMOBILIARE BOTO di AT AN, OP LO & C. .n.c., con la prima delle censure enucleabili dal primo motivo del ricorso, unitariamente inteso a denunciare la riscontrabilità nella sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria "violazione e falsa regionale del Veneto di applicazione di norme di diritto (punto 3, I ° comma, art. 360 c.p.c.)", lamenta, in buona sostanza, che erroneamente la commissione anzidetta avrebbe negato la sussistenza della, da essa dedotta, invalidità dell'avviso di accertamento di cui in narrativa per carenza di motivazione: premesso che, in tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento di maggior valore deve Сав essere corredato da una motivazione adeguata al duplice risultato a) di delimitare l'ambito delle- ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa successiva, e 5) di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa di fronte alla maggiore pretesa fiscale, dopo aver fatto presente, altresì, che la motivazione considerata deve, di norma, essere correlata ai criteri di valutazione costituiti dal metodo comparativo, da quello della capitalizzazione del reddito, O da quello basato sulla "acquisizione degli elementi di valutazione forniti dai Comuni", sostiene che, nella riscontrata carenza della motivazione, il giudice tributario deve limitarsi a sancire la nullità dell'atto impositivo senza affrontare l'esame del rapporto tributario sostanziale cui l'atto medesimo si riferisce, e deduce che ciò avrebbe dovuto fare la commissione tributaria regionale nel caso in discorso, in cui ha dovuto constatare che l'avviso di accertamento Cali contestato risulta recare una motivazione risoltasi, oltre che nella descrizione del cespite valutato, nella generica enunciazione del criterio valutativo, senza nessun riferimento concreto alla situazione fattuale discussa. La doglianza è infondata. Sul punto, è sufficiente richiamare il giurisprudenza diconsolidato orientamento della questa Corte Suprema secondo il quale, in tema di imposta di registro, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore può ritenersi soddisfatto quando l'avviso medesimo enunci il criterio astratto in base al quale è stata determinata la valutazione da esso risultante (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 11420 del 12.12.1998). Alla stregua del principio enunciato, nel contesto dato, in cui il giudice del merito ha accertato che, come è pacifico per ammissione della ricorrente, l'avviso di accertamentostessa in discussione è corredato di motivazione contenente l'indicazione dell'astratto criterio valutativo utilizzato ai fini della relativa emissione, va вве esclusa la riscontrabilità della denunciata violazione di legge. 2) - La IMMOBILIARE BOTO di AT AN, OP LO & C. .n.c., con la seconda delle doglianze articolate nel motivo di ricorso di cui al paragrafo precedente, lamenta che la commissione tributaria regionale, a suo dire, in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 43, comma 1 lett. a), d.p.r. 26.4.1986 n. 131, avrebbe erroneamente ritenuto dover essere determinata la base imponibile della traslazione in controversia avendo riguardo alla natura edificatoria del terreno trasferito, omettendo di considerare che la fabbricabilità del terreno medesimo nel momento in cui era stata posta in essere la discussa relativa vendita, sulla base di convenzione di lottizzazione intercorsa il 17 ottobre 1991 fra l'autore di essa ricorrente ed il Comune di Fenson di Piave, risultava sottoposta alla duplice condizione, non regolare avveratasi, della tempestiva e collaudo di e del positivo realizzazione programmate opere di urbanizzazione. La lagnanza è assolutamente inconsistente. In proposito, va posto in risalto che il giudice del merito, con declaratoria integrante risultante di accertamento di fatto, da tenere, perciò, per censurabile in cassazione solo con documentata Poli critiche intese ad evidenziare l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione che lo sorregge, ha affermato essere l'edificabilità del fondo oggetto della vendita in argomento dal contenuto dell'atto recante consacrazione della vendita medesima, nel quale detto fondo è stato testualmente qualificato "app zzamento di terreno edificabile". La declaratoria in questione non è stata specificamente censurata, in particolare con critiche suscettibili di rilevare a mente dell'art. 9 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., nella presente sede, e, pertanto, è da avere per irretrattabile. Consegue da ciò che la ricorrente non ha titolo, né interesse, a revocare qui in discussione l'accertamento della natura edificatoria del suolo in controversia contestando l'ortodossia l'esattezza sostanziale della pronuncia resa al riguardo dal giudice del merito, anche, sulla base di rilievi diversi da quello, incensurato, di cui dianzi: sul tema, basta far richiamo al fermissimo indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale il gravame proposto avverso una pronuncia la cui ratio decidendi risulti articolata in più linee argomentative, convergenti о alternative, Gool concettualmente distinte l'una dall'altra e ciascuna, di per sé sola, sufficiente a sorreggere ہ و il relativo dictum può essere ritenuto ammissibile soltanto se supportato da uno spettro di censure tanto ampio da investire utilmente tutte le dette linee argomentative, perché la mancata, о inefficace, critica di una di queste renderebbe la pronuncia intangibile, sul basamento della parte di motivazione non, 0 mal censurata, privando l'impugnazione dell'attitudine al conseguimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla 10 rimozione della declaratoria criticata (cfr., ex multis, Cass. Sez. lav., sent. n. 8517 del 22.6.2000, id. Sez. III civ., sent. n. 9449 del 18.7.2000). 3) La IMMOBILIARE BOTO di AT AN, OP LO & C.
4.n.c., con le restanti doglianze sviluppate nel ripetuto primo motivo di ricorso, assume che la contestata decisione della commissione tributaria regionale che ha ravvisato la discussa valutazione legittima e fondata nell'an, pur se passibile di ridimensionamento del quantum, andrebbe ravvisata resa in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., perché adottata nel mancato assolvimento da parte dell'amministrazione finanziaria dell'onere di dimostrare, con prove rapportabili al criterio comparativo posto a base dell'avviso di accertamento di cui in narrativa, la Col bontà della predetta pretesa impositiva e nella carenza della, comunque acquisita, dimostrazione della fondatezza delle ragioni oggetto di tale pretesa. La società ricorrente, quindi, con la prima, in ordine logico, e fondamentale censura estrapolabile dal secondo mezzo di ricorso, con il quale denuncia passibile di essere la sentenza impugnata 11 cassazione perché correlata ad "1omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (punto 5, 1° comma, art. 360 c.p.c.)", lamenta non essere rintracciabile in detta sentenza l'enunciazione delle ragioni che hanno indotto il giudice del merito a ritenere fondata, sia pur solo nei contenuti limiti precisati in narrativa, l'avversa pretesa impositiva. Le doglianze, connesse, e, perciò da esaminarsi insieme, sono fondate nei termini di seguito precisati. La motivazione della pronuncia contestata sul profilo della vertenza cui afferiscono le censure in esame è costituita unicamente dall'affermazione, Cool evanescente, per non dire, vacua, che "il giudizio espresso dalla Commissione di primo grado non appare censurabile O avendo utilizzato tutti gli elementi, quali parametri legali, portati nell'atto impugnato". La manifesta inconsistenza della riportata asserzione implica che va riscontrato esistente il dedotto vizio di motivazione sulla prova del contestato credito erariale e che, in relazione a ciò, la sentenza impugnata deve essere cassata. 12 4) - Tutti gli altri, sottordinati, profili di censura, restano assorbiti. 5) Nella come sopra sancita cassazione della sentenza di merito, la causa, per un discussa rinnovato esame, da condursi nel rispetto dei principi e dei limiti desumibili dai paragrafi precedenti, va rinviata dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto diversa da quella che ha reso la pronuncia demandando al designato giudice di annullata, rinvio il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (da correlarsi a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di Рав ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, 1'1 dicembre 2000. 13 NI IN, Il Relatore Ивилон IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 14 Il Presidente ANCELLERIADEPOSITATO MAR 20014 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista A I R 5 A 6 . T 8 N 9 E U 1 - N B / I 4 B O / I R . 6 Z L T 2 L A . R A R . T . P S . A B I I D A G R T L E E E 1 R D T 3 1 I A A S . N D M E N S E I T A N E S E