Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 29 77 /0 1 IN N LA CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 746/98 dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 945 Cron. 6225 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 26.9.2000 Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Michele LO PIANO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 1500 sul ricorso proposto X MAR. 2001 IL CANCELLIERE da NI IO AU, NI EM, NI DI Egi- zia, NI IT, AG IS n.q., elettivamente domiciliati in Roma, via G.G. Belli n. 27, presso lo studio dell'avv. Gian Mi- LIRE 1500 chele Gentile, difesi dall'avv. Massimo Mereu, giusta delega in atti. CANCELLER ricorrenti
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del dott. Ga- 0293270 الح lileo Costanzo, direttore della filiale di Prato e come tale rappresen- tante legale della Banca ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto della banca medesima, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 72, presso lo studio dell'avv. Cecilia Reanda, che la difende unita- 1475/2000 Oggetto: Fideiussione DIRITTIT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 24 JINYA 3 dal Sig. RANDA 1000+12 per diritti . mente all'avv. Alberto De Biase, giusta delega in atti. 1 8 APR 2001 IL CANCELLIERE controricorrente avverso la sentenza n. 975/97 della Corte d'appello di Firenze, CANCELLERIA emessa il 22 aprile 1997 e depositata il 20 giugno 1997 (r.g. 1501/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo NI IO AU, NI BI LA, NI EM, NI DI IZ, NI IT e AG IS (que- 00678222 st'ultima in nome per conto del minore NI CO), proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Prato, in data 16 ottobre 1981, che aveva loro ingiunto, quali eredi di NI NO, di pagare alla Cassa di Risparmio di л и ч Prato la somma di lire 200.000.000 per scoperto di conto corrente ed CANCELLERIA altri debiti della società di fatto Maglificio Rafà di NI Raffaello e LI (dichiarata fallita il 28 novembre 1989), della quale il detto NI NO si era costituito fideiussore. La convenuta chiese il rigetto della opposizione. Il Tribunale di Prato dichiarò inammissibile l'opposizione pro- posta dalla AG e rigettò l'opposizione degli altri coeredi del NI. La Corte d'appello di Firenze, ritenuta ammissibile l'opposi- E00628219 DIRITTI DI DIRITTI DI DOG78213 2 ANG IBA 3 ADD-IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. GENTILE 3000 per diritti L. - 3 MAG. 2001. zione proposta dalla AG, confermò nel resto l'impugnata senten ✓ CANCELLIERE za, confermando il rigetto dell'opposizione per il rilievo che la fide- LIRE 1500 CANCELLERIA iussione c.d. omnibus, prestata dal NI, doveva ritenersi per- fettamente legittima in relazione al periodo temporale nel quale ave- X va avuto effetto, mentre nessuna efficacia retroattiva o valore di 0265935 norma d'interpretazione autentica poteva attribuirsi all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, che aveva modificato gli artt. 1938 e 0265973 1956 del codice civile. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso NI IO AU, NI EM, NI DI Egi- zia, NI IT e AG IS. эт Ha resistito con controricorso la Banca Monte dei Paschi di о Siena, succeduta fin dal giudizio di merito alla Cassa di Risparmio di Prato. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Violazione del principio gene- rale della retroattività del c.d. jus novum, da valere quale norma giuridica immanente dell'ordinamento giuridico. Si ripropone la tesi già sostenuta nel giudizio di merito della retroattività dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992. La censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la dispo- sizione dell'art. 10 1. 17 febbraio 1992 n. 154 che ha modificato gli art. 1938 e 1956 c.c., condizionando l'ammissibilità della fideiussio- ne per obbligazioni future alla predeterminazione dell'importo mas- 3 simo garantito e negando la possibilità della preventiva rinuncia del fideiussore di invocare la propria liberazione per crediti concessi no- nostante le sopravvenute difficoltà economiche del debitore, non ha carattere interpretativo, ma innovativo e quindi, non operando con efficacia retroattiva, non spiega alcuna incidenza sui rapporti prece- dentemente costituiti (Cassazione civile sez. III, 17 novembre 1999, n. 12743; Cassazione civile sez. III, 29 ottobre 1998, n. 10808; Cass. 1 ottobre 1998 n. 9758; Cass. 26 giugno 1993 n. 6333; Cass. 28 gennaio 1998 n. 831). I ricorrenti nell'auspicare che questa Corte muti il proprio con- solidato orientamento sul punto non adducono alcun valido argo- mento a sostegno della loro richiesta. Deve, pertanto, essere ribadito il richiamato orientamento. In conclusione il ricorso deve essere respinto ed i ricorrenti, per effetto della soccombenza, devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese in favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla resistente le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 140.800. oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Culeprow CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista тыш 20000 270000] Meria - 1 MAR. 2001 Ciovanni Giambattista CANCELLIERE C1 Gio anni Giambattista UFFICIO DELLE EI DATE ROMA 2 2.3 MAR. 2001 4. 14173 : 0 1 O I C I F F