Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
Il risultato di riprese visive di comportamenti non comunicativi, effettuate in ambito domiciliare, è probatoriamente utilizzabile se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui le riprese visive erano state effettuate all'interno di una camera d'albergo, con il consenso della persona che ne aveva la disponibilità, ed avevano sorpreso l'autore della clonazione della carta di credito ivi custodita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2007, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1658
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 018945/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CI, N. IL 16/11/1965;
avverso ORDINANZA del 10/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bandini Gianfranco;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 10.4.2007 il Tribunale del Riesame di Napoli, pronunciando sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di AP CI, confermò l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli con la quale era stata disposta nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, stante i gravi indizi del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e L. n. 197 del 1991, art. 12 ("...perché, in qualità di dipendente dell'Hotel S.
Lucia di Napoli, introducendosi clandestinamente nella stanza d'albergo di De Sisto Daniela, mentre la stessa era assente, donava la carta di credito n. 4333018200042333 intestata alla medesima, carpendone i dati mediante un apparecchio cd. Skimmer. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio e di prestazioni d'opera").
2. Avverso l'anzidetto provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli il difensore di AP CI ha proposto in data 21.5.2007 ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle risultanze delle effettuate riprese visive nella valutazione del quadro indiziario, stante il mancato inoltro della videocassetta, non potendo asseritamente valere "regole meno garantistiche di quelle applicabili alle riprese di comportamenti comunicativi, regolate dagli artt. 266 e 271 c.p.p.". Con il secondo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle risultanze investigative fondate sul contenuto delle riprese visive, in quanto non autorizzate dall'Autorità giudiziaria.
Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per avere il Tribunale del Riesame erroneamente ritenuto pienamente confessorie le dichiarazioni rese dall'indagato e per avere ritenuto altamente indiziante il solo possesso dello skimmer, benché la PG non avesse proceduto alle necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, all'interno dell'apparecchio, vi fossero stati effettivamente registrati i dati della carta di credito. Con il quarto motivo ha dedotto la perdita di efficacia della misura cautelare, ex art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per mancata trasmissione del supporto audiovisivo e l'illogicità della motivazione sul punto, essendo stato indicato che, a fondamento del provvedimento impositivo, non era stato posto il supporto audiovisivo, bensì il risultato dell'attività di osservazione della P.G.. 4. Il primo, secondo e quarto motivo di gravame vanno trattati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi. Va anzitutto rilevata l'inconferenza del richiamo alla disciplina inerente le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, vertendosi nella specie nella ripresa di comportamenti non comunicativi, costituiti da mere immagini.
Nè può trovare applicazione il divieto delle riprese visive di tali comportamenti in ambito domiciliare (cfr Cass., SU, n. 26795/2006, Prisco), dovendosi escludere l'illiceità delle medesime per violazione dell'art. 14 Cost. laddove, come nella specie, la ripresa sia avvenuta con il consenso del soggetto avente la disponibilità del locale ove è stata eseguita e a tutela del quale è posto il principio di inviolabilità del domicilio;
e, per le medesime ragioni, deve altresì riconoscersi l'infondatezza della asserita necessità della previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria all'attività di ripresa visiva. Quanto alle doglianze relative al mancato inoltro del (pretesamente esistente) supporto audiovisivo, il provvedimento impugnato ha avuto modo di specificare che non vi è neppure certezza che lo stesso sia stato effettuato e che non tale supporto era stato posto a fondamento della misura cautelare, "bensì il risultato dell'attività di osservazione della P.G. svolta con l'ausilio di una telecamera". Nè al riguardo è individuabile nella motivazione manifesta illogicità (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), atteso che l'osservazione da parte della PG ben può avvenire mediante l'utilizzo di un apparecchio di ripresa, senza che la mancata riproduzione su un supporto tecnico delle relative risultanze possa di per sè escludere la valenza indiziaria delle osservazioni in tal modo effettuate.
I motivi all'esame risultano quindi manifestamente infondati.
5. Quanto al terzo motivo di gravame, osserva la Corte che la motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente coerente e logica, fondandosi sul contenuto delle osservazioni svolte dalla PG (dalle quali risultava che il AP, facchino dell'albergo, si era introdotto nella camera oggetto di osservazione e aveva proceduto a rilevare i dati della carta di credito estratta da un portafoglio lasciato ben in vista, mediante un captatore che portava occultato nei calzini), sull'avvenuto sequestro del predetto rilevatore e sulle dichiarazioni di contenuto confessorio rese dall'indagato. Al contempo deve rilevarsi che, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il sindacato della Cassazione resta comunque quello di sola legittimità, cosicché continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr, ex plurimis, Cass., sez. 2, 23419/2007, PG in proc. Vignaioli), nel che in definitiva, esclusa per le ragioni anzidetti la sussistenza del vizio di illogicità della motivazione, si risolve la svolta disamina, da parte del ricorrente, di parte delle surricordate risultanze probatorie. Anche il motivo all'esame è dunque palesemente infondato.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
7. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa, della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008