Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15318 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 66971 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19860 N. 131 TAB. ALL. B N. MATERIA REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIA BUTARIAN1 5 3 1 8/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CA SAZ Tibutaria SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente R.G. N. 23464/99Dott. Bruno CICALA Cron. 35743 Dott. Mario Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio - Consigliere Ud. 29/04/02 AMARI Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Nino FICO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO ROVERETO, in elettivamente ORTE SUFREMA DI CASSAZIONE persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, press CAMP ONE CIVILE 66971 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta. e difende ope legis;
ricorrente
contro
PI NC;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 202/98 della Commissione 1676 tributaria II grado di TRENTO, depositata il 25/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 23464SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza 25 gennaio 1999, n. 61 con cui la Commissione Tributaria Regionale di secondo grado di Trento, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dal sig. AN Iseppi l'imposta straordinaria istituita con l'art. 8, comma nono de D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, per un autoveicolo di 23 cavalli fiscali immatricolato nel 1992 MOTIVI DELLA DECISIONE Con motivazione piuttosto stringata il giudice di merito si limita ad osservare "pare di dover rilevare che il fine che il legislatore intendeva perseguire emanando l'imposta straordinaria su particolari beni di lusso ex art. 8 d.l. 384/1992 convertito con 1. 14 novembre 1992 n. 438, era quello di tassare determinati beni di lusso che per motivi di opportunità fiscale venivano acquistati in capo alle aziende e non certo tassare veicoli utilizzati per trasportare attrezzi e merci vari". Ma è evidente che l'applicazione della norma secondo cui “il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa" (quinto comma del citato art. 8) richiede una congrua prova delle circostanze di fatto su cui si basa il giudizio secondo cui il veicolo viene utilizzato esclusivamente come bene strumentale. Di fronte alla puntuali deduzioni dell'ufficio il giudice doveva cioè motivare puntualmente e non limitarsi ad una apodittica e generica affermazione. E questo M difetto della pronuncia di merito è colto dai motivi di ricorso sia sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) sia sotto il profilo della omessa pronuncia su deduzioni di causa.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria di II° grado di Trento che deciderà anche per le spese . Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 29 aprile 2002 ришо Kezues говь Смоль 30 филов боль ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 13 TAB. ALL B - N. 5AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA TRIBUTARIA