Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari, atteso che anche nell'udienza disciplinata dall'art. 447 cod. proc. pen. vengono adottati provvedimenti che possono essere pregiudizievoli per la parte lesa, così come avviene nell'udienza ex art. 444 cod. proc. pen.: ne consegue che, dovendosi ritenere che il legislatore non ha inteso differenziare sostanzialmente le due ipotesi, ma solo dettare modalità diverse per la fissazione dell'udienza, stabilire una preclusione alla possibilità di costituzione di parte civile appare irragionevole. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione a decreto penale di condanna e congiunta richiesta di patteggiamento, la Corte ha specificato che soprattutto in tale caso - in cui con l'emissione del decreto penale l'azione penale viene esercitata - deve ritenersi l'ammissibilità della costituzione di parte civile).
Commentario • 1
- 1. Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2007, n. 20600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20600 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/05/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 668
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 026712/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL CO, N. IL 26/02/1980;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 GIP TRIBUNALE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. FERRI Enrico, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
La Corte di Cassazione osserva:
FATTO E DIRITTO
Contro
CI CO, imputato del delitto di lesioni in danno di SO FA, veniva emesso decreto penale di condanna dal GIP presso il Tribunale di Modena.
In seguito ad opposizione al decreto penale e richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il GIP, acquisito il consenso del P.M., fissava l'udienza di cui all'art. 447 c.p.p.. Con sentenza del 22 aprile 2005 il GIP presso il Tribunale di Modena applicava ad CI CO la pena ex art. 444 c.p.p., e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
Con il ricorso per cassazione l'CI deduceva la inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 79, 447 e 464 c.p.p., essendo illegittima in tale fase la costituzione di parte civile ed illegittima, quindi, la conseguente condanna dell'imputato alle spese in favore della stessa.
La parte civile depositava memoria difensiva con la quale eccepiva, fondatamente, la tardività della notifica di fissazione dell'udienza presso la Corte di Cassazione e, pertanto, il processo, già fissato per l'udienza del 22 settembre 2006, veniva rinviato a nuovo ruolo e fissato per l'udienza odierna.
La parte civile deduceva ancora in rito la tardività del ricorso presentato, ma la doglianza è infondata perché, se è vero che il termine per impugnare è di quindici giorni, è pure vero che tale termine, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., non decorre dalla lettura della sentenza in udienza, ma, trattandosi di provvedimenti adottati in Camera di consiglio, dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato.
I termini sono stati, quindi, nel caso di specie rispettati. La parte civile, infine, contestava la tesi del ricorrente concernente la illegittimità della costituzione della parte civile e della conseguente liquidazione in suo favore delle spese. Il motivo di ricorso non appare fondato.
È certamente vero che vi è un filone giurisprudenziale che da ragione al ricorrente.
Infatti parte della giurisprudenza ha sottolineato che nella udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p., per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, anche quando questa sia formulata in sede di opposizione a decreto penale, non è consentita la costituzione di parte civile ed è, pertanto, illegittima, ove la stessa sia, ciononostante, avvenuta, la condanna dell'imputato alla rifusione delle relative spese (Cass. Pen., Sez. 5^, 5 aprile 2004 n. 22681, in CED 228095 e CP 05, 901).
Detto principio è stato, peraltro, ribadito dalla Cassazione, che ha anche rilevato che l'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p., è destinata esclusivamente ad una conclusione incompatibile con l'esercizio dell'azione civile (Cass. Pen., Sez. 5^, 22 aprile 2005, n. 19925, in CED 232059). La Suprema Corte, inoltre, nell'affermare tale principio aveva in precedenza rilevato che il diritto a costituirsi parte civile sorge soltanto con l'udienza preliminare, mentre quella di cui all'art. 447 c.p.p., è una particolare udienza che viene fissata quando la richiesta di applicazione della pena avvenga, come nel caso di specie, nel corso delle indagini preliminari (vedi Cass. Pen., Sez. 5^, 17 ottobre 2002, in CP 04, 3726). Di contro, però, si è formato un diverso orientamento con Sez. 5^, 7 maggio 2004, Meriggi, rv 229441, secondo cui è legittima, in presenza della richiesta di applicazione concordata della pena formulata dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, la liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza della parte civile, costituitasi all'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p.. La citata sentenza ha rilevato che la parte civile è interessata ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del Giudice, dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede. Inoltre la Suprema Corte (Cass., Sez. 4^ penale, 16 marzo 2004, n. 33634, Borzese, rv. 229090) ha affermato che in tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80 c.p.p., comma 2, nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p., non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p., nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile.
Tale secondo orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla 2^ Sezione penale (28 settembre 2006, n. 41263, Romano ed altro, rv. 235802) che, ponendosi in consapevole contrasto con la citata decisione della 5^ Sezione penale del 22 aprile 2005, ha stabilito che in tema di patteggiamento è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena proposta nel corso delle indagini preliminari.
Questo Collegio condivide il secondo orientamento giurisprudenziale indicato.
È bene ricordare che la Corte ha già più volte stabilito che la costituzione della parte civile nella udienza di applicazione concordata della pena è ammissibile perché essa ha interesse ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del Giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in separato giudizio (vedi SS.UU., 19 maggio 1999, Pediconi, in CP, 00, 10). Del resto la stessa Corte Costituzionale (CC n. 443 del 12 ottobre 1992) aveva stabilito che il Giudice, nell'applicare la pena secondo la richiesta delle parti, deve liquidare le spese in favore della parte civile costituita.
Il problema è sorto, invece, con riferimento alla udienza dell'art.447 c.p.p., che si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l'azione penale non sia stata ancora esercitata. La differenza tra le due udienze, in verità, non appare corretta per le ragioni già indicate e anche perché comunque nel corso della udienza disciplinata dall'art. 447 c.p.p., vengono adottati provvedimenti che possono risultare pregiudizievoli per la parte lesa del tutto analoghi a quelli che vengono adottati ai sensi dell'art.444 c.p.p.. Differenziare in tal modo le due procedure appare, pertanto, irragionevole.
Del resto il legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso, ma ha soltanto stabilito modalità diverse per la fissazione dell'udienza.
Se ciò è vero per la richiesta di pena concordata che venga avanzata nel corso delle indagini preliminari, ciò è ancora più vero per la richiesta di patteggiamento presentata congiuntamente alla opposizione al decreto penale di condanna.
In effetti con la emissione del decreto penale di condanna l'azione penale viene esercitata, come si desume dall'art. 405 c.p.p., e, quindi, non è lecito sostenere che la udienza conseguente alla opposizione ed alla congiunta richiesta di pena concordata si inserisca nelle indagini preliminari.
Il riferimento che tradizionalmente viene fatto alla udienza di cui all'art. 447 c.p.p., peraltro non esplicitamente richiamata dall'art.464 c.p.p., è soltanto con riferimento alle modalità di acquisizione del consenso del Pubblico Ministero e di fissazione dell'udienza.
Nel resto non vi sono differenze apprezzabili tra tale udienza e quella disciplinata dall'art. 444 c.p.p., cosicché sarebbe del tutto irragionevole prevedere per la udienza che segua una opposizione con congiunta richiesta di patteggiamento una disciplina per la parte civile diversa da quella prevista per la udienza di cui all'art. 444 c.p.p.. In conclusione, quindi, è del tutto legittima in siffatte ipotesi la costituzione di parte civile ed è, quindi, legittima anche la liquidazione delle spese in favore della stessa, come correttamente è avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
La parte civile, che pure ha presentato una memoria nel corso della presente procedura, non ha avanzato nessuna richiesta di rimborso delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007