Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2007, n. 20600
CASS
Sentenza 8 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari, atteso che anche nell'udienza disciplinata dall'art. 447 cod. proc. pen. vengono adottati provvedimenti che possono essere pregiudizievoli per la parte lesa, così come avviene nell'udienza ex art. 444 cod. proc. pen.: ne consegue che, dovendosi ritenere che il legislatore non ha inteso differenziare sostanzialmente le due ipotesi, ma solo dettare modalità diverse per la fissazione dell'udienza, stabilire una preclusione alla possibilità di costituzione di parte civile appare irragionevole. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione a decreto penale di condanna e congiunta richiesta di patteggiamento, la Corte ha specificato che soprattutto in tale caso - in cui con l'emissione del decreto penale l'azione penale viene esercitata - deve ritenersi l'ammissibilità della costituzione di parte civile).

Commentario1

  • 1Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2007, n. 20600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20600
Data del deposito : 8 maggio 2007

Testo completo