Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, cod. proc. pen., nell'udienza fissata ex art. 447 cod. proc. pen. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2004, n. 33634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33634 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 530
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 040415/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IC, N. IL 28/06/1965;
avverso SENTENZA del 13/05/2002 G.I.P. TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. con la richiesta di rigetto del ricorso.
LA CORTE rileva.
1. Con la sentenza indicata in epigrafie è stata applicata a MO RZ la pena richiesta, con il consenso del P.M., in ordine al reato di furto aggravato. Con la stessa decisione l'imputata è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile.
2. Ricorre per Cassazione la RZ denunciando inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Tribunale avrebbe illegittimamente liquidato le anzidetto spese in favore della parte civile, la quale non avrebbe potuto costituirsi nella udienza fissata a sensi dell'art. 447 c.p.p.. 3. Il ricorso non è fondato. Osserva il collegio che, anche nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza fissata ex art. 447 c.p.p., la richiesta dì esclusione della stessa parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80 co. 2^ c.p.p., fino al momento di accertamento della costituzione delle parti. E poiché non risulta che una tale richiesta sia comunque avvenuta nel corso della udienza in questione, deve concludersi che nella fattispecie la condanna alla rifusione delle spese è stata legittimamente pronunciata. Pertanto i vizi denunciati non sussistono.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004