Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17575 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
1 75 7 5 /02 J N 346 ее I S V E V N I EPUBBLICA ITA V T G T N I IN NOME DEL POPO ITA IAN % 9 Y / N N b ' I / CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 S V 6 8 9 SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 22302.98 H Composta dai Magistrati: Cron. 41305 PRESIDENTE Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO Rep. CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA Ud.
9.5.2002 Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE OGGETTO: dichiaraz Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO CONSIGLIERE one Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE errore, rimborso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPR: AA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPION CIVILE
contro
IN. 67346 AL DO k intimato, avversO la sentenza n. 173.18.97 in data 28.5.97 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 21.10.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1924 9.5.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DARIO CAFIERO, che ha concluso per l'inammissibilità 0 il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con istanza inviata alla competente Intendenza di Finanza, ZZ IC chiedeva il rimborso dell'Irpef versata in misura maggiore di quella dovuta, a causa di errori materiali e di calcolc commessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1986. Contro il silenzio rifiuto, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma. Questa disponeva il rimborso richiesto nella misura di lit.
4.839.000 oltre interessi. Proponeva appello la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, 2. deducendo l'erroneità della procedura seguita ex art. 38 del D. P. R. n. 602.73 mentre il contribuente avrebbe dovuto ricorrere alla dichiarazione rettificativa, a sensi dell'art. 9 del D. P. R. n. 600.73. 3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado, motivando nel senso che il contribuente aveva commesSO un errore materiale nella dichiarazione e la procedura onde ottenere il rimborso era quella prevista dall'art. 38 sopra citato. in 4. На proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione 5. e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 38 del D.P.R. n. 602.73 8 e 9 del D.P.R. n. i 600.73. Secondo la ricorrente, l'errore nella dichiarazione tale da consentire la procedura di rimborso è soltanto quello materiale, desumibile dalla stessa dichiarazione. Nella specie, l'accoglimento dell'istanza di rimborso comporterebbe un riesame della posizione reddituale, onde non si sarebbe più in presenza di un errore materiale, ma di una vera e propria emenda della dichiarazione, ragion per cui l'unica procedura possibile è quella di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 600.73. 6. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che a partire dal 1997 la giurisprudenza di questa Corte si è prevalentemente orientata nel senso che è ammessO il rimborso di somme erroneamente versate anche per errore di diritto (Cass. 10.7.98 n. 6714) 寶 per carenza dell'obbligazione tributaria (Cass. 27.7.98 n. 7350) per errore ' non desumibile dalla dichiarazione (Cass. 10.9.2001 n. 11545). Ma nella specie va rilevato che il ricorso per Cassazione non risulta specifico quanto ai motivi di diritto ed incentrato sul riesame in che cosa sarebbe consistito l'errore non materiale> commesSO M del fatto> non consentito in sede di legittimità. Non è chiarito I Tributaria Regionale dal contribuente laddove la Commissione afferma che si è trattato di errore materiale nella compilazione della dichiarazione, con motivazione esauriente, immune da lacune о vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. Non viene altresì precisato in che cosa sia consistito il preteso errore, e per quale ragione esso non fosse desumibile dalla dichiarazione. Posto, dunque, che la Commissione Tributaria Regionale accerta in fatto che si è trattato di errore materiale, le considerazioni in diritto svolte nel ricorso per Cassazione non colgono la ratio decidendi> della anche accettando sentenza impugnata. In altri termini, dell'art. 38 del D. P. R. n. 602.73 l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, rimane la circostanza che si è trattato di errore materiale come accertato I V N S ' Z S dalla Commissione Tributaria Regionale. T N S I I S Z I I L è luq 7. Non essendosi la controparte costituita, non vi V Ġ B E I ' V C V U ' N T Ž 'a pronunciare sulle spese. 1 I * Ó I V 8 S 8 N * L 9 I / U
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5 N V * Y / 1 Z 9 I 6 8 O 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N H dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 9.5.2002. IL PRESIDENTE ARYLA XARESTANO ОнаDOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTAN O IL CONSIGLIERE ESTENSORE DEPOSITATO IN CANCELLERIA DR. VINCENZO DI NUBILA Oggi .. 10 DIC. 2002 Миш и IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 OS IO OS IO 羹 T