Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9405
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Sentenza 27 giugno 2002

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I creditori non ammessi al passivo, anche se hanno proposto opposizione contro tale esclusione, non possono opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, atteso che legittimati a quest'ultima opposizione, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, legge fall., sono solo i creditori dissenzienti aventi diritto al voto nel concordato, e quindi, ex art. 127 della legge stessa, i soli creditori ammessi al passivo (anche se con riserva o in via provvisoria). Nè la legittimazione dei creditori, non ammessi al passivo, ad opporsi all'omologazione può fondarsi sul disposto dell'art. 136, secondo comma, legge fall., poiché, anche ad ammettere che tra i "creditori contestati" siano da comprendere anche quelli non ammessi al passivo, ma tuttora opponenti, a tale categoria di creditori la legge attribuisce, nella sola fase di esecuzione del concordato, il solo diritto all'accantonamento delle somme, se dovute e nella misura accertata in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9405
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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