Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
I creditori non ammessi al passivo, anche se hanno proposto opposizione contro tale esclusione, non possono opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, atteso che legittimati a quest'ultima opposizione, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, legge fall., sono solo i creditori dissenzienti aventi diritto al voto nel concordato, e quindi, ex art. 127 della legge stessa, i soli creditori ammessi al passivo (anche se con riserva o in via provvisoria). Nè la legittimazione dei creditori, non ammessi al passivo, ad opporsi all'omologazione può fondarsi sul disposto dell'art. 136, secondo comma, legge fall., poiché, anche ad ammettere che tra i "creditori contestati" siano da comprendere anche quelli non ammessi al passivo, ma tuttora opponenti, a tale categoria di creditori la legge attribuisce, nella sola fase di esecuzione del concordato, il solo diritto all'accantonamento delle somme, se dovute e nella misura accertata in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARIPLO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 35, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO VITALE, giusta procura speciale per Notaio ZANARDI STEFANO di Milano del 15.03.2000 n. 40425;
- ricorrente -
contro
CURATORE DEL FALLIMENTO TO CO, TO CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 76/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 18/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VITALE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 22.05.1986, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarò il fallimento di TO CO, titolare della ditta "Stylart".
La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.a. (di seguito LO) fu ammessa al passivo in via chirografaria per la somma di lire 131.743.076 per la quale il presidente del tribunale di Milano aveva emesso un decreto ingiuntivo di pagamento, derivando la somma medesima dal saldo di conto corrente n. 5499/01 e dal finanziamento artigiano n. 5082/65.
Con domanda tardiva, ai sensi dell'art. 101 l.f., la stessa LO aveva richiesto di essere ammessa al passivo in via ipotecaria per l'ulteriore somma di lire 186.866.894 oltre interessi, in dipendenza di un'anticipazione di credito fondiario n. 250912/af. In data 25.10.1991 il fallito presentò una proposta di concordato fallimentare, che non teneva in considerazione, nemmeno ai fini dell'accantonamento ai sensi dell'art. 136 l.f., il credito ipotecario della LO.
Aperto il giudizio di omologazione, la LO propose opposizione. Richiese, in via preliminare, che il giudizio di omologazione fosse sospeso a cagione della pendenza del giudizio di gravame avverso la sentenza in data 5.2.1993 con la quale il tribunale, giudicando in sede di opposizione ex art. 98 l.f., aveva respinto la domanda di ammissione al passivo del credito ipotecario con una motivazione basata sul difetto di prova circa l'anteriorità alla dichiarazione di fallimento dell'anticipazione fondiaria concessa al TO. A motivi dell'opposizione all'omologazione la LO dedusse: a) che la valutazione dell'immobile di proprietà del fallito, ubicato in Cornate d'Adda, era stata sproporzionata per difetto, ossia inferiore a quello reale, sicché la percentuale offerta ai creditori chirografari risultava del tutto inadeguata rispetto all'attivo fallimentare;
b) che nella proposta di concordato, il suo credito derivante dall'anticipazione fondiaria, per il quale era in corso il giudizio sulla domanda tardiva, non era stato tenuto in considerazione nemmeno ai fini dell'accantonamento ai sensi dell'art. 136 l.f.
Con sentenza del 20.10.1997, l'opposizione fu respinta. Il Tribunale giudicò congruo il valore del fabbricato indicato nella proposta di concordato e ritenne, altresi, che non fosse dovuto l'accantonamento ex art. 136 l.f., facendo propria la tesi restrittiva circa l'interpretazione della categoria dei "crediti contestati" come limitata ai crediti ammessi e successivamente contestati mediante opposizione o revocazione, e non estensibile ai crediti non ammessi ancorché oggetto di opposizione allo stato passivo.
Avverso la sentenza propose appello la LO.
La Corte di Salerno, con sentenza emessa il 18.02.2000, rigettò il gravame, confermando la sentenza del tribunale.
Osservò la Corte a) che la valutazione dell'immobile, eseguita da un consulente nominato dal Pretore di Monza, era da ritenersi congrua mentre nessun idoneo elemento di confutazione era stato offerto dalla LO appellante;
b) che ne' la richiesta di sospensione del giudizio di omologazione ne' la stessa opposizione proposta dalla LO risultavano meritevoli di accoglimento. Per le ragioni di quest'ultima, considero che, Il prescindendosi dalle pur condivisibili considerazioni del tribunale circa la categoria dei crediti contestati, era da ritenersi, con riferimento all'art. 129 e all'indicazione in esso contenuta, circa i "creditori dissenzienti e gli altri interessati che la LO, in quanto non ammessa al passivo del fallimento, fosse l'esclusa dall'opposizione" all'omologazione.
Avverso la sentenza la LO ha proposto ricorso per cassazione, notificato tanto alla curatela che al fallito.
Nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Il ricorso è articolato in due motivi, come segue rubricati e svolti.
1^ - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 129 l.f.
La censura è rivolta contro il giudizio della Corte di merito circa il difetto di legittimazione di essa LO ad opporsi all'omologazione del concordato, in quanto creditore non ammesso al passivo, ancorché opponente avverso l'esclusione ed è svolta anche nel senso che la Corte aveva mancato di cogliere la ragione dell'opposizione le quali avevano prospettato che le somme offerte per il soddisfacimento dei creditori del concordato erano apparse sufficienti soltanto perché il proprio credito ipotecario, per il quale era in corso l'accertamento giudiziale, non era stato tenuto in considerazione.
2^ - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 136 l.f..
La censura attiene alla individuazione della categoria dei crediti contestati per i quali la norma richiamata dispone il deposito delle somme ad essi relativi ed è svolta nel senso che "dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tali debbano intendersi quelli insinuati e non definitivamente esclusi, e dunque i crediti per i quali pende il giudizio di opposizione allo stato passivo o il giudizio sulla dichiarazione tardiva di credito" La ricorrente trae la conclusione che, dovendo tenersi conto del suo credito ipotecario, non sussistevano le condizioni per l'omologazione del concordato per l'insufficienza del fabbisogno necessario all'esecuzione dello stesso.
Appare utile ed opportuno richiamare, per l'identità dei temi in discussione, la pronuncia di questa Corte n. 4669 del 1990, la quale intervenne a definire proprio le questioni oggetto di disputa in materia di creditori legittimati ad opporsi all'omologazione del concordato fallimentare (art. 129 l.f.) ed a chiarire il concetto di "credito contestato" cui aveva riferimento la norma dell'art. 136 l.f. in ordine agli accantonamenti.
Ebbene tale pronuncia, dalla quale, in assenza di decisivi argomenti in senso contrario, non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie, fissò i punti che a) l'interpretazione del disposto del comma secondo dell'art. 129, considerata la norma secondo la logica interna al sistema fallimentare soprattutto con riferimento all'attribuzione del diritto di voto nel concordato ai creditori legittimati ad influire nel computo delle maggioranze, induceva necessariamente a ritenere, attraverso un procedimento logico di immedesimazione delle diverse situazioni soggettive configurabili in relazione all'approvazione ed omologazione del concordato, che la qualifica di creditore dissenziente avesse a suo presupposto (implicasse) quella di creditore avente diritto al voto, e questa, secondo il disposto dell'art. 127 comma primo, quella di creditore ammesso al passivo (ancorché in via provvisoria, ex art. 99 comma terzo) e conseguentemente ad escludere che i creditori non ammessi al passivo potessero opporsi all'omologazione, anche se opponenti ex art. 98 l.f. avverso la loro esclusione dallo stato passivo;
b) che la legittimazione dei creditori non ammessi ad opporsi all'omologazione nemmeno poteva fondarsi sul disposto dell'art. 136 comma secondo della legge fallimentare, atteso che "anche ad ammettere che tra i creditori contestati fossero da ricomprendere anche quelli non ammessi al passivo ma tuttora opponenti (anziché soltanto quei creditori i cui crediti fossero stati oggetto di impugnazione o di revocazione) risultava evidente che a tale categoria di creditori la legge fallimentare attribuiva, nella sola fase dell'esecuzione del concordato, il diritto all'accantonamento e quindi al pagamento delle somme, se dovute e nella misura accertata in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza", con la conseguenza che "la qualifica di creditori contestati non attribuiva ai creditori non ammessi il diritto di interloquire sull'omologazione del concordato, diritto che risultava dipendere, invece - esclusivamente - dalla qualità di creditore legittimato al voto (ossia, per quanto dinanzi puntualizzato, ammesso al passivo) e dissenziente.
Richiamata tale ricostruzione del sistema, appare del tutto evidente come la Banca ora ricorrente l'abbia ignorata nel formulare i motivi di impugnazione.
Il primo di tali motivi non ha alcun fondamento proprio nella contestazione della sentenza sul punto del difetto di legittimazione all'opposizione di essa Banca quale creditore non ammesso. La ricorrente (legittimamente) insiste nel qualificarsi come "creditore dissenziente" con riferimento al suo credito chirografario ammesso al passivo ma, accomunando due posizioni processuali invece necessariamente diversificate, pretendeva di estendere la legittimazione che da tale qualificazione le derivava alla diversa posizione di creditore non ammesso, quanto al credito ipotecario derivante dall'anticipazione fondiaria, così da prospettare la propria legittimazione anche con riferimento a tale credito ed a dedurre, quale motivo di opposizione, il mancato accantonamento delle somme necessarie al relativo soddisfacimento e l'insufficienza dei beni a coprire anche tale accantonamento.
Proprio alla stregua della pronuncia di questa Corte, la sentenza impugnata, che ad essa espressamente si richiama, appare, invece, giuridicamente corretta nel rilievo che "in considerazione dell'espressione i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato, di cui all'art. 129 l.f., debbono ritenersi esclusi dall'opposizione i creditori che non siano stati ammessi al passivo, anche se hanno proposto opposizione contro l'esclusione".
Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso. Non giova alla Banca ricorrente richiamare il dibattito dottrinale e i precedenti giurisprudenziali in ordine alla definizione della categoria dei creditori (o crediti) contestati per i quali la norma dell'art. 136 l.f. dispone un accantonamento.
In relazione al caso di specie, nemmeno è necessario prendere posizione sul tema, e il Collegio, che non ignora le pronunce n. 3504 del 1969 e n. 3446 del 1972 richiamate dalla ricorrente (la prima delle quali espressamente enuncia che "fra i creditori contestati sono da ricomprendersi anche quelli esclusi e per i quali sia stata proposta opposizione), se ne astiene per ragioni di economia di giudizio, stante l'irrilevanza della questione.
Il punto decisivo, sufficiente a far emergere l'infondatezza del motivo di ricorso in esame nell'assunto che "il concordato proposto dal TO, non avendo previsto l'accantonamento per il credito ipotecario di essa LO, non poteva essere omologato", è individuabile in ciò che il mancato accantonamento delle somme spettanti ai creditori contestati, o condizionali o irreperibili, non può costituire motivo di opposizione all'omologazione del concordato perché l'accantonamento ex art. 136 l.f. è questione estranea al giudizio di omologazione e afferente, invece, alla sola successiva fase di esecuzione.
Proprio la sentenza n. 3504 del 1969, che la ricorrente ha richiamato, ebbe ad enunciare il principio, del resto derivante direttamente dalla norma dell'art. 136 l.f., che "la facoltà di disporre l'accantonamento delle somme spettanti al creditori contestati, condizionali o irreperibili, spetta, anche dopo intervenuti il concordato e la sua omologazione con sentenza definitiva, al giudice delegato, rientrando in quei poteri di controllo che a lui spettano per ciò che riguarda l'esecuzione del concordato".
Il concordato, del resto, una volta omologato con sentenza passata in giudicato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (art. 135 l.f.), compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, e ciò spiega perché la misura cautelare dell'accantonamento sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice delegato - il quale può disporla autonomamente e prescindendo anche da qualsiasi previsione che sul punto contenga o non la sentenza di omologazione - nella fase di esecuzione del concordato, piuttosto che essere prevista necessariamente nella fase precedente dell'omologazione. Se ne ricava anche, secondo quanto già dinanzi ricordato e pure sulla base della norma dell'art. 136 l.f., che a detta categoria di "creditori contestati" (anche ampliata la categoria stessa fino a ricomprendervi i creditori esclusi e che abbiano proposto opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.f.) non è data legittimazione alcuna ad interloquire in ordine all'omologazione, nemmeno - e senza alcuna lesione dei loro diritti (giacché anche l'eventuale mancata impugnazione del decreto che accerti l'avvenuta esecuzione del concordato e disponga nel senso di cui al comma quarto dell'art. 136 l.f., non comporta altro che la sola perdita, appunto per i creditori insinuati ma non ancora ammessi, del diritto all'accantonamento: v. la sentenza n. 3446 del 1972) - con riferimento alla opportunità/necessità di un accantonamento delle somme al pagamento delle quali, per l'ipotesi di accoglimento della loro opposizione allo stato passivo, essi dovessero aver diritto. Il ricorso va dunque rigettato.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della corte di cassazione, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002