Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2006, n. 41263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41263 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe IA - Presidente - del 28/09/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1336
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina NN - Consigliere - N. 006032/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AR, N. IL 04/05/1984;
2) AT RO NN, N. IL 18/08/1960;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 G.I.P. TRIBUNALE di TRAPANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA NN;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese alla parte civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 19/12/2005, il G.I.P. del Tribunale di Trapani accoglieva la richiesta di condanna, ex art. 444 c.p.p., alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e Euro 200,00 di multa, con sospensione di pena, nei confronti di MA IA e AT OS NN. La MA e la AT erano imputate del reato ex art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, art. 629 c.p., comma 2 in riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, mediante minaccia, costringevano TO NI a consegnare loro, in più occasioni, varie somme di denaro, una delle quali di Euro 780,00, ed in particolare, nel periodo più recente, la somma di Euro 100,00 mensili. Il G.I.P., considerate le richieste della difesa ed il consenso del P.M., valutata la qualificazione giuridica del fatto, le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante contestata, l'attenuante dell'integrale risarcimento del danno prima del giudizio e la diminuente del rito, accoglieva la richiesta della difesa di condannare le imputate alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione e Euro 200,00 di multa, con pena sospesa per anni 5 alle condizioni di legge, ex art. 444 c.p.p. e segg., e art. 62 c.p., n. 6, art. 62 bis c.p., artt. 69 e 163 c.p.. Il G.I.P. condannava, contestualmente,
MA IA e AT OS NN al pagamento, in solido, delle spese di costituzione in giudizio della parte civile (Euro 850,00, più 12,5% per spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A.).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il 31/12/2005, il difensore di fiducia di MA IA e di AT OS NN, avv. Michele Cavarretta del foro di Trapani. Deduceva che il provvedimento impugnato era incorso nella violazione di legge, apparendo illegittima la consequenziale condanna alle spese di costituzione della parte civile. Per la difesa, l'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p., era destinata ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile;
affermava di averne denunciato immediatamente l'antinomia e l'incompatibilità con la specifica sede processuale.
Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente alla parte in cui le imputate erano state condannate in solido al pagamento delle spese di costituzione in giudizio della parte civile. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, richiamando la sent. della 5^ sez. di questa Corte n. 19925/2005, che ha escluso la possibilità della costituzione di parte civile all'udienza di cui all'art. 447 c.p.p., ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese alla parte civile.
Questo Collegio non condivide le ragioni che hanno indotto la quinta sezione di questa Corte ad escludere la possibilità della costituzione di parte civile all'udienza di cui all'art. 447 c.p.p., ritenendo invece di conformarsi quantomeno a quelle decisioni che hanno espressamente o implicitamente ammesso la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita. In tal senso si sono espresse diverse decisioni e fra queste le sentenze n. 7902 del 3.2.2006, rv. 233699, e n. 3441 del 28.11.05, rv. 233116, dovendosi richiamare anche l'evidente orientamento positivo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20 del 27/10/1999 (dep. 3/12/1999, rv. 214637, imputato Fraccari). Tale sentenza, decidendo fra l'altro in tema di spese relative all'azione civile, ha osservato che, poiché l'art. 153 disp. att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria. In tali rilievi può, quindi, dirsi ammessa pienamente la liquidazione delle spese della parte civile costituita. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2006