Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
Non è consentita la costituzione di parte civile nell'udienza prevista dall'art. 447 cod. proc. pen. per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, in quanto essa è destinata esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile.
Commentario • 1
- 1. Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 19925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19925 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 609
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 24166/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO BR N. IL 14/02/1971;
2) RI AU N. IL 20/08/1971;
nei proc.to
contro
:
3) RE NT N. IL 30/08/1975;
avverso SENTENZA del 23/04/2004 GIP TRIBUNALE di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette/sentite le conclusioni le P.G. di inammissibilità. RITENUTO
1 - Per le persone offese AL NA e AN IZ è proposto ricorso per violazione di legge, avverso la sentenza del GUP di Asti, che applica pena su richiesta a RR EN. Con il ricorso si denunzia l'illegittimità della sentenza, nella parte in cui dichiara inammissibile la loro costituzione di P.C. all'udienza.
2 - I ricorsi sono infondati.
Giusta sentenza Donaero di questa Corte (Sez. 5^, 11.1.02, CED, rv. 221249), menzionata dalla sentenza impugnata, la costituzione diparte civile è prevista esclusivamente per esercitare l'azione civile e non vi è ragione di ammetterla all'udienza di cui all'art. 447 CPP, destinata esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile.
Pertanto, seppure i ricorrenti erano astrattamente legittimati a proporre ricorso per l'omessa liquidazione delle spese, non hanno ragione di dolersi della dichiarazione di inammissibilità della loro costituzione nell'udienza fissata nella specie per la decisione sulla richiesta concordata di applicazione di pena.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005