Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
Nell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 447 cod.proc.pen. per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, anche quando questa sia formulata in sede di opposizione a decreto penale, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima, ove la stessa sia, ciononostante, avvenuta, la condanna dell'imputato alla rifusione delle relative spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22681 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI GI - Consigliere - N. 578
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 041913/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL PE N. IL 21/09/1943;
avverso SENTENZA del 13/06/2003 GIP TRIBUNALE di PISTOIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla costituzione di parte civile e liquidazione spese alla stessa.
Con sentenza 13 giugno 2003 il GIP presso il Tribunale di Pistoia a seguito di opposizione a decreto penale applicava a PI GI, indagato per i reati di cui agli artt. 582, 594, 612 in concorso, la pena di euro 750 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche. Liquidava le spese di parte civile a favore di RO IO, determinate in euro 610,50 oltre accessori di legge.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dello PI lamentando violazione degli artt. 79 e 447 c.p.p. perché nulla era dovuto alla parte civile costituitasi ad un'udienza nella quale non è prevista la sua partecipazione, come si evince dal fatto che nel caso di richiesta di applicazione della pena in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non è previsto avviso dell'udienza alla parte civile.
Questa Corte ha affermato che nell'udienza prevista per l'applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile (Cass. pen., sez. 5^, 11 gennaio 2002, n. 7802, Donaer). Ed invero l'art. 79 c.p.p. dispone che la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484. Non è dunque prevista una costituzione di parte civile con funzione diversa da quella di partecipazione all'udienza preliminare o al giudizio. Ai sensi dell'art. 447 c.p.p. non occorre dare alla persona offesa avviso dell'udienza e la comparizione delle parti è solo facoltativa. Ne esce confermata la conclusione che non è prevista la costituzione di parte civile nella speciale udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, considerato anche che l'esercizio dell'azione civile e le correlative richieste potrebbero non giungere a conoscenza dell'imputato, se questi fosse assente, e che in tal caso si verificherebbe una situazione diversa da quella riscontrabile nei casi di costituzione di parte civile nell'udienza preliminare o nel dibattimento e di dubbia compatibilità con i principi del contraddittorio. In altri termini la costituzione di parte civile è prevista esclusivamente per esercitare l'azione civile nel processo penale e non avrebbe ragione di essere ammessa in un'udienza come quella prevista dall'art. 447 c.p.p., destinata esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile. Tali conclusioni valgono anche nel caso in cui la richiesta di applicazione della pena sia formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna, perché in caso di accoglimento della domanda spetta al giudice fissare l'udienza camerale ex art. 447 c.p.p. ed anche in questa ipotesi non è previsto avviso alla parte offesa.
Ne deriva che nel caso in esame non era ammessa la costituzione di parte civile e non poteva quindi pronunciarsi condanna ai sensi dell'art. 444, co. 2, c.p.p. "al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile".
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004