Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato dal solo presidente del tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al tribunale (ora alla Corte d'appello, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) per la pronuncia sull'appello, se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, in mancanza dei requisiti per la conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione, la Corte di cassazione si limita a valutare se sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è tenuta a decidere il ricorso qualora l'indagine dia risultati positivi, in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL IO, AL CO, RE NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato CERSOSINO SERGIO, che li difende unitamente all'avvocato NELA PIER LUCA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RO US, MA RI UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PAISIELLO 49, presso lo studio dell'avvocato MANUNZA GIANFRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato MIGLIASSO DAVIDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso l'ordinanza R.G. n. 20/87 del Tribunale di ASTI, depositata il 02/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Sergio CERSOSINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Gianfrancesco MANUNZA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 30 ottobre 1997 il TO di Asti rigettò il ricorso proposto da OR OL e da ST VA per la reintegrazione del possesso di due servitù di passaggio da cui avevano sostenuto di essere stati spogliati da TO RO e RI SA VA, e condannò gli istanti a rimborsare a questi ultimi i tre quarti delle spese processuali che compensò per la parte residua.
Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 30 settembre 1998, respinse il reclamo proposto dal soccombenti e li condannò a pagare alle controparti le spese del processo.
L'OL e la VA ricorrono per cassazione con dieci motivi. Il RO e la VA resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si sostiene che: a) - sia il provvedimento del TO, sia quello del Tribunale, pur essendo stati definiti "ordinanza", hanno, invece, natura di sentenza, essendosi con essi esaurito l'intero procedimento possessorio (condanna dei soccombenti al pagamento delle spese;
omessa fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito); b) - pertanto, contro il provvedimento del TO si sarebbe dovuto proporre non il reclamo, ma l'appello nel quale, comunque, il primo era convertibile;
c) - la sentenza del Tribunale è nulla e deve essere cassata essendo stata firmata soltanto dal Presidente del Collegio non relatore.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1984 del 1998, hanno ritenuto che, anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del codice di rito (legge 26.11.1990 n. 353) il processo possessorio si compone di una fase interdittale e di una fase di merito a cognizione ordinaria, e che il provvedimento conclusivo della prima fase è un'ordinanza reclamabile al Tribunale, il quale può confermarla o riformarla con un provvedimento (ordinanza) che, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (sent. nn. 3380 del 1998, 924 del 1999). Con la stessa pronuncia le Sezioni unite hanno affermato che il provvedimento con il quale il TO abbia respinto o accolto la istanza a tutela del possesso, senza rimettere le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito, è una sentenza - indipendentemente dalla definizione ad essa data dal giudice - contro la quale è esperibile il rimedio dell'appello, con la conseguenza che il Tribunale deve dichiarare con ordinanza l'inammissibilità del reclamo, eventualmente proposto (eccetto il caso in cui il reclamo sia convertibile in appello), e che una pronuncia analoga debba emanare la Corte di cassazione, qualora sia presentato ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità del Giudice del reclamo. Una situazione diversa si verifica qualora il Tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo, presentato contro il provvedimento - sentenza, lo esamini nel merito e decida per la sua conferma o riforma. In tale ipotesi il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto la statuizione avverso la quale esso è proposto, è una sentenza per le medesime considerazioni che inducono a riconoscere tale natura alla decisione del TO (definizione dell'intero processo possessorio). E il provvedimento del Tribunale deve essere definito sentenza. anche se non sia stato sottoscritto dal giudice estensore e dal presidente, come stabilito per le sentenze dallo art. 132 cod.proc. civ., ma risulti firmato soltanto da quest'ultimo (non relatore), come prescritto per le ordinanze (v. art. 134 cod. proc. civ.), perché le due pronunce si distinguono in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, pure al fini dell'identificazione dei rimedi contro di esse esperibili, essendo irrilevante la denominazione e la forma erroneamente attribuite dal giudice (sent. nn. 1491 del 1996, 924 del 1999 e altre). Il provvedimento del Tribunale, essendo conclusivo dello intero processo possessorio, ha il contenuto sostanziale di sentenza e in esso non può, perciò, ravvisarsi un'ordinanza abnorme ricorribile per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. Essendo ricorribile per cassazione, la decisione (sentenza) del Tribunale, conclusiva del processo, la Corte di cassazione, in caso di impugnazione, deve accertare se essa sia firmata dal solo Presidente del Tribunale, non indicato come relatore, o anche dal giudice incaricato di redigere la motivazione. Nel primo caso deve dichiarare la nullità del provvedimento (art. 161 cod.proc.civ.), rinviare il processo al Tribunale (ora Corte d'appello a seguito dell'entrata in vigore del d.lgsl. 19 febbraio 1998 n. 51) per la pronuncia sull'appello se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre se della conversione manchino i presupposti, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Nel secondo caso (art. 382 3^ comma cod. proc. civ.), la Corte di cassazione si limita a valutare se sussistano le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è tenuta a decidere il ricorso, qualora l'indagine dia risultati positivi, deve altrimenti dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Non può poi ritenersi che l'indagine sulla convertibilità del reclamo in appello non competa alla Corte di cassazione, essendo la decisione su tale punto necessaria per stabilire se il processo debba concludersi (cassazione senza rinvio) o proseguire in sede di giudizio di rinvio (conf. sez. un. nn. 924 e 4080 del 1999). Nella specie deve ritenersi che :a) - il provvedimento di rigetto della domanda di reintegrazione del possesso, pur essendo stato definito ordinanza dal TO, aveva, invece, natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, in quanto con esso non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito e si era statuito sulle spese;
b) - il provvedimento del Tribunale ha la medesima natura di quello pretorile (sentenza) ma è nullo essendo stato sottoscritto dal solo Presidente del Collegio che non risulta essere stato il relatore;
c) - sussistono le condizioni per la conversione del proposto reclamo nell'appello, giacché di quest'ultimo si rinvengono nel primo tutti i suoi requisiti formali e sostanziali.
In base alle considerazioni innanzi esposte, deve accogliersi il primo motivo del ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla Corte di appello di Torino, la quale dovrà pronunciarsi sull'appello proposto e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi del ricorso restano tutti assorbiti.
P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001