Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 467
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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In tema di applicazione della pena concordata, poiché tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato, il giudice ha l'obbligo di procedere "ex officio" a verifica non meramente formale (limitata cioè alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti; con la conseguenza che dovrà essere dichiarata inammissibile la richiesta di patteggiamento, non solo nel caso di inesatta qualificazione giuridica del fatto contestato, ma anche nel caso di errore sul "nomen iuris", originato dalla contestazione di un fatto diverso da quello risultante dagli atti. D'altra parte, dall'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza, applicabile anche nei procedimenti speciali, consegue che, quando il giudice ritenga di dover pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo egli modificare l'imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario, mentre, quando egli accerti la diversità del fatto, deve necessariamente restituire gli atti al P.M. (Fattispecie in cui la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., in quanto il GIP aveva pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento ad un fatto erroneamente ricostruito e qualificato come furto, ma costituente, in realtà, il diverso e più grave delitto di peculato, dal momento che era rimasto provato, sulla base degli atti, che l'agente, dipendente delle PP.TT., aveva la materiale disponibilità della corrispondenza della quale si era appropriato).

Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Infatti nel furto l'impossessamento della cosa altrui avviene "invito domino", vale a dire, attraverso la sottrazione della "res" a chi la detiene; nel peculato, viceversa, l'agente ha la disponibilità del bene per ragioni del suo ufficio (senza distinzione, dopo l'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, tra beni di proprietà dei privati e beni della pubblica amministrazione). Di conseguenza, l'impiegato postale che si impossessa di una lettera, della quale non ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio, commette il reato di furto, mentre, se si impossessa di una lettera rientrante nella corrispondenza a lui affidata (sia per la consegna ai destinatari, sia per lo smistamento tra i vari portalettere) commette il reato di peculato.

Commentario1

  • 1Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fatto
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022

    In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 467
Data del deposito : 26 gennaio 1999

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