Articolo 2 della Legge 14 maggio 1965, n. 504
Articolo 1
Versione
16 giugno 1965
Art. 2.
Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonche' i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall' articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 , purche' sussistano le medesime condizioni.

Entrata in vigore il 16 giugno 1965