Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL09 858 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 4193/00 - Cron26761 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMAMARCOZZI ARMANDO, VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2002 2131 in atti;
" -1- controricorrente avverso la sentenza n. 597/99 del Tribunale di FERMO, depositata il 28/10/99 R.G.N. 18/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 4193/2000 ud. 14 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n.31 del 28 gennaio-26 febbraio 1998, il Pretore di Fermo, quale giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da AR AN nei confronti dell'INAIL, dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la rendita per inabilità permanente dal 1 ottobre 1996 nella misura del 25%. Avverso la predetta sentenza l'INAIL proponeva appello riproponendo, a sostegno dello stesso, le osservazioni alla C.T.U. espletata in prime cure, fatte dalla dott.ssa Teresa Valles, dalle quali risultava che sarebbe stato apoditticamente attribuita all'attività lavorativa la sordità da cui era affetto il AR. In particolare l'Istituto richiamava le argomentazioni del consulente tecnico della CONTARP di Ancona, dott. Giorgio Papa, e concludeva chiedendo di respingere la domanda formulata dal AR e, in via istruttoria, di disporre consulenza medico legale ed ambientale. L'appellato si costituiva contestando le argomentazioni dell'INAIL e deducendo che occorreva tener conto della circostanza che il AR aveva guidato autobus più rumorosi di quelli attuali ed aveva sostato quotidianamente, anche per parecchi minuti, presso il deposito dell'azienda, durante l'accensione ed il riscaldamento dei veicoli. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado. 3 Il Tribunale con sentenza n.597 del 22-28 ottobre 1999 ha confermato la decisione pretorile e quindi la condanna dell'INAIL a costituire a favore di AR AN una rendita nella misura del 25%, oltre alla rifusione delle ulteriori spese di lite. L'INAIL impugna la decisione sopramenzionata proponendo ricorso per cassazione con un solo motivo. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 66 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965. n.1124, dell'art.2697 cod.civ. e degli artt. 113, 115, 116, 424., 437 e 445 cod.proc.civ.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.; omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce in particolare l'istituto che fin dalla costituzione in giudizio aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza esposizione a rischio dell'assicurato. Il Pretore disponeva CTU medico-legale in ordine soltanto alla sussistenza della patologia senza curarsi di svolgere attività istruttoria sulla esposizione a rischio dall'INAIL. Anche in grado d'appello l'Istituto insisteva sulla necessità che fosse provato il rischio ambientale attraverso apposita indagine tecnica che accertasse, a mezzo di rilevazioni fonometriche, l'intensità ed i tempi di esposizione al rumore. 4 Il Tribunale di Fermo ha invece posto alla base del suo convincimento la c.t.u. medico- legale espletata in primo grado che - secondo il giudice dell'appello - avrebbe fornito un riscontro di tipo medico-legale della eziologia professionale della malattia.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. In linea generale deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 1 settembre 1997, n. 8271), secondo cui, in tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte cost. -che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 d.p.r. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.p.r. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto;
in tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata;
l'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Quindi se è vero che l'adozione del sistema tabellare, con l'elencazione delle malattie professionali tipiche delle correlative lavorazioni morbigene comporta per il lavoratore 5 il fondamentale vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale della malattia tipica dell'esercizio di una delle lavorazioni morbigene dispensandolo dalla prova dell'effettiva dipendenza della malattia dall'attività professionale;
d'altra parte è ben possibile che, anche fuori da tale sistema tabellare, la prova dell'eziologia professionale risulti aliunde .
2.2. Orbene la difesa dell'INAIL non contesta questi principi;
ma nega che in concreto, essendo mancata una consulenza ambientale, risultasse, nella specie, la prova dell'eziologia professionale della sordità da rumore da cui era affetto l'intimato. In realtà però il tribunale ha compiuto questa valutazione ritenendo da una parte inutile la consulenza ambientale, essendo mutata la situazione di fatto, e d'altra parte apprezzando le risultanze della consulenza medico-legale e della prova testimoniale, nonché valorizzando la circostanza della bilateralità e simmetria dei tracciati, quale connotazione tipica della sordità professionale da rumore. Sicché la deduzione dell'INAIL, che soprattutto insiste nel dolersi della mancanza di una consulenza tecnica ambientale, ridonda essenzialmente in una censura di fatto inidonea ad evidenziare un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Infatti il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questo profilo comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma 6 solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). In nessun caso il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione può trasmodare in una (inammissibile) rinnovazione del giudizio di merito.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto. Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 5,70 oltre euro 1.500 " (millecinquecento) per onorario d'avvocato con distrazione delle spese in favore dell'avv. Franco Agostini dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore lươnhch ich loanh Giovanni Amor pro) (Guglielmo Sciarelli) слосо 7 0/0 г р а ду Ap у pe r IL CANCE JERE al 6L06.2002 IL CANCELLIERE Chnen ESENT IMPOZADI BOLLO, DI DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ORNO ICA OGR ADA, TASSA DELL'ART. 10 L