Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
Non integra gli estremi del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) l'inoltro di un esposto - contenente notizie di una serie di abusi edilizi - alla competente autorità al solo fine di richiederne l'intervento, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza.
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- 1. Calunnia: non può concorrere con il reato di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non è configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato di diffamazione (Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Cagliari ha in parte riformato quella …
Leggi di più… - 2. Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 18090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18090 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPPI Aniello - Consigliere - N. 463
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 031200/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel ricorso presentato da:
AN AS nato il [...];
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Mantova resa in data 7.6.2005;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Sandrelli Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Baglione Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il dif. Avv. Marrà Paolo.
IN FATTO
AS AN inviò al Sindaco del Comune di Curtatone una lettera, datata 24.1.2003, con notizia di una serie di abusi edilizi commessi dal geom. TE TI (committente ma anche progettista e direttore dei lavori) nella costruzione di un edificio in Via Binda fraz. S. Silvestro in Curtatone. Lo AN lo invitava ad accertare i fatti ed a reprimere gli illeciti. Poiché i sopralluoghi municipali non convalidarono gli assunti dello AN, sorse a suo carico un processo per diffamazione in pregiudizio del TI, vicenda che il Giudice di Pace di Mantova concluse, con sentenza 7.6.2005, affermando la responsabilità penale dello AN che fu condannato alla multa di Euro 600. Avverso detta sentenza muove ricorso la difesa deducendo:
- la mancanza o manifesta illogicità della motivazione che non ha compiutamente esaminato le risultanze istruttorie;
- illogicità della motivazione in relazione all'esistenza materiale del delitto poiché i fatti riportati nella lettera potevano apparire veri;
- illogicità della motivazione in relazione all'esistenza del momento soggettivo del delitto poiché non era intenzione dello AN ledere la reputazione del TI come persona, ma criticarlo come professionista ed i termini utilizzati per la denuncia non erano in sè offensivi.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza (Cass., Sez. V, 21.11.1980, Speranza, CED Cass.147505, rammentata dalla difesa), ha escluso ipotesi di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altri fatti illeciti od anche immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge. L'evento lesivo, in questo caso, non è suscettibile di persecuzione penale poiché scaturisce dall'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. Partendo da questa premessa si apprezza l'errore prospettico del giudice di Mantova.
Certamente i verbali di sopralluogo redatti dai locali uffici pubblici, sollecitati dalle indicazioni dello AN, hanno smentito parte delle censure ipotizzate dallo AN. Infatti, l'oggetto del processo non è la commissione degli abusi, bensì la diffamazione rappresentata dalle segnalazioni di AN. Giustamente la difesa rammenta che alcune di quelle rilevazioni non furono verificate come l'asserito scorretto collegamento degli scarichi all'indotto fognario pur attestato dalla deposizione del testimone OS (Sent. pag. 5/6, e qui poco interessa da chi costui abbia appreso l'informazione), sicché la mancata prova del vero, nella logica della diffamazione (come del delitto di calunnia) non si trasforma in attestato di accusa per l'autore del fatto. Inoltre, veritiera è risultata l'affermazione per cui l'insonorizzazione apprestata era insufficiente stando al parere del tecnico GR SC (Sentenza, pag. 7).
Ma, soprattutto, è stata accertata la muratura di tre impianti idraulici, opera che non si spiega (per ragioni di economia) se non nell'ottica di un ripensamento edificatorio. Orbene, considerando che lo AN aveva una fonte di conoscenza diretta della costruzione, essendo congiunto del titolare dell'impresa edilizia, è stata rinvenuta mobilia nel sottotetto, si è accertata la chiusura di un vano, a suo tempo aperto, compatibile con la versione dello AN che supponeva destinato ad una scala. Riscontri che certamente non sostengono l'accusa di un attuale illecito edificatorio, ma che forniscono un indizio più che logico per cui, al momento della redazione dello scritto, la situazione di fatto non fosse regolare. In tal senso non risulta giuridicamente conferente opinare che non assume peso probatorio per accertare la veridicità della lettera, il rinvenimento di letto ed armadio in quei locali, l'accertata muratura di impianti a suo tempo apprestati. Appare, invece, coerente con il dovere motivo evidenziare che quelle tracce attestano, con buona probabilità (e tanto basta per la decisione liberatoria) che vi era stato un iniziale progetto, di poi abbandonato.
Infine, anche per un riguardo di stretta logica, non si spiega perché - ipotizzandosi la malafede dello AN (si ribadisce persona che, essendo figlio dell'accomandatario della impresa di costruzione (Sentenza pag. 5), doveva conoscere bene lo stato originario dei luoghi) - indirizzasse la municipalità di Curtatone e, dunque, gli organi ispettivi verso un accertamento che egli sapeva dargli torto ed ampia smentita.
Per queste ragioni la debolezza della decisione impugnata risalta non già per la mancata considerazione di una eventuale putatività della scriminante del diritto informativo, ma per l'assenza di seria prova del delitto medesimo.
Di qui l'annullamento senza rinvio della decisione, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2006