Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37887 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
LO ZZ MA TI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio richiesta di parte 'imposto dalla legge
- Presidente -
PA Di OL VA
- Relatrice-
TA CC
LO Di RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
37887-25 Sent. n. sez. 114h U.P. - 14/10/2025 R.G. 19395/25
sul ricorso proposto da:
SC TO, nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza del 22/10/2024 del Tribunale di Gela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera PA Di OL VA;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per la riconversione del ricorso in atto di appello;
udito l'Avvocato Emanuele Baldan, in sostituzione dell'Avvocato LO Testa, nell'interesse di IA SC, costituita parte civile, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la liquidazione della nota-spese depositata;
udito l'Avvocato Flavio Sinatra, nell'interesse di TO SC, che ha insistito per la conversione del ricorso in atto di appello.
1
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Gela ha ritenuto TO SC colpevole del reato di maltrattamenti aggravati commessi nei confronti della moglie, invalida al 100 %, e della figlia minorenne, da agosto 2017 al 2 marzo 2021 e lesioni aggravate ai danni di entrambe, sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., rimettendo alla separata sede civile il risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili.
2. Proponeva appello il difensore dell'imputato.
2.1. Nel primo motivo eccepiva la nullità della sentenza impugnata, per omessa valutazione dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa, avanzata dal procuratore speciale dell'imputato il 30 ottobre 2024, in quanto rigettata per la mancata attivazione dei relativi centri.
2.2. Nel secondo motivo rilevava la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per omessa corretta valutazione delle prove documentali e testimoniali, neanche enunciate, con specifico riferimento a quelle a discarico, e dell'esame dell'imputato. Peraltro, la stessa persona offesa, che aveva rimesso la querela, aveva riferito un solo episodio, derivante da un momentaneo innervosimento del marito, consistito in una semplice colluttazione senza che venisse colpita la figlia. La sentenza di primo grado si era limitata ad aderire all'ipotesi accusatoria senza una valutazione globale e completa delle prove raccolte, senza valorizzare l'avvenuta riconciliazione.
2.3. Nel terzo motivo censurava violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, sia per non avere applicato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sia per la quantificazione della pena.
2.4. Nel quarto motivo censurava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto i delitti contestati ai capi 2) e 3) andavano ritenuti assorbiti nella fattispecie di reato dei maltrattamenti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, con l'effetto di potere beneficiare della sospensione condizionale della pena.
3. La Corte di appello di Caltanissetta, ritenendo inappellabili le sentenze di condanna che sostituiscono la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, disponeva la trasmissione degli atti al giudice di legittimità.
4. A seguito della trasmissione degli atti a questa Corte TO SC ha depositato memoria difensiva con la quale ha ritenuto che l'avvenuta condanna a favore della parte civile costituita rendesse appellabile la sentenza ai sensi dell'art.
574, comma 4, cod. proc. pen., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Sez. 5, n. 14361 del 2019 e n. 5402 del 2020), non risultando dirimente quella richiamata dalla Corte di merito.
5. Il 13 agosto 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Flavio Sinatra, nell'interesse di TO SC, che ha insistito per la riconversione del ricorso in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve essere preliminarmente affrontata la questione processuale correttamente risolta dalla Corte di appello di Caltanissetta con la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione.
2.1. La sentenza del Tribunale di Gela, emessa nella vigenza della c.d. MA Cartabia (d.lvo n. 150 del 10 ottobre 2022), aveva dichiarato la responsabilità penale di TO SC, per il delitto di maltrattamenti continuati nella forma aggravata, sostituendo la sanzione detentiva con i lavori di pubblica utilità, ed aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili, da liquidarsi nella separata sede. Avverso detta pronuncia l'imputato aveva proposto appello limitatamente alla responsabilità penale, contestando la sussistenza del reato, e alla quantificazione della pena applicata. La Corte di appello di Caltanissetta, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, sul presupposto dell'inappellabilità delle sentenze di condanna che sostituiscono la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc.pen.
2.2. La soluzione adottata dall'ordinanza impugnata è correttamente fondata sul combinato disposto degli artt. 574, commi 3 e 4, e 593, comma 3, cod. proc. pen., per come modificato dal d.lvo n. 150 del 2022. L'impugnazione oggetto di esame, proposta dall'imputato, è regolata dall'art. 574 cod. proc. pen. secondo cui deve essere «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza» (comma 3) e quando riguardi «la pronuncia di condanna penale...estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato (comma 4).
Poiché però la sentenza appellata ha sostituito la sanzione penale con i lavori di pubblica utilità, il mezzo di impugnazione prescelto dall'imputato è precluso dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022 (*Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata...la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità...), così da essere stato correttamente convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
2.3. Le sentenze che cita il ricorrente sono precedenti alla MA Cartabia (1. 27 settembre 2021, n. 134, poi con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e riguardano le pronunce del giudice di pace disciplinate da una normativa speciale che stabilisce espressamente l'effetto estensivo (art. 37 d. lgs. 28 agosto 2000, n.274).
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2.4. Quanto ritenuto da questo Collegio, d'altra parte, oltre a fondarsi sul dato testuale delle disposizioni richiamate tiene conto di una loro lettura sistematica e della volontà del legislatore per come evincibile dalle Relazioni illustrative di seguito richiamate che ha inteso ampliare l'area dell'inappellabilità a tutte le sentenze che dispongono pene sostitutive non detentive, limitando l'appello alle sole pronunce di primo grado che applicano pene sostitutive della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare, che incidono sulla libertà personale del condannato. Si tratta di una scelta che appare la conseguenza del necessario consenso dell'imputato all'applicazione della pena sostitutiva, della sua natura non detentiva e della mitezza della stessa. La Relazione illustrativa al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha spiegato r'ampliamento della pena detentiva breve sostituibile dando atto come la valorizzazione, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità..... concorre alla riduzione delle impugnazioni, essendo prevista dalla legge delega.... l'inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, sempre sul terreno processuale, inoltre, la valorizzazione delle pene sostitutive, irrogabili dal giudice di cognizione, promette una riduzione dei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, oggi sovraccarichi e incapaci... di far fronte in tempi ragionevoli alle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno del cosiddetti liberi sospesi». Inoltre, la Relazione illustrativa al d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha indicato la <<deflazione del carico giudiziario» come scopo delle norme contenute nello schema di provvedimento elaborato, da realizzare proprio con la «semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione», affidata, in primo luogo, alla <<riduzione dell'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico ministero che per l'imputato, in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso
all'impugnazione da cui, poi, le modifiche apportate al terzo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., con l'estensione dell'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.
3. I motivi di appello sono inammissibili in quanto non inquadrabili tra i vizi denunciabili nell'ambito delle categorie previste dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il provvedimento censurato è stato emesso, a seguito di successiva istanza difensiva, dopo la sentenza impugnata, sulla quale - pertanto non può avere refluenza, potendo - in ogni caso - l'istanza essere proposta in sede esecutiva.
3.2. Il secondo motivo è aspecifico.
La sentenza impugnata, richiamando tutte le prove assunte nel dibattimento, con motivazione congrua ha specificamente scrutinato il tema, prospettato dall'imputato, della qualificazione giuridica del fatto come maltrattamenti aggravati, commessi ininterrottamente da TO SC dal 2017 al marzo 2021 ai danni della moglie, invalida al 100%, e della figlia IA anche da minorenne e di lesioni aggravate ai loro danni, da entrambe riferite e confermate in dibattimento, oltre che confortate da tutte le altre prove (testimonianze, certificati medici e documentazione fotografica), da cui era emerso che SC avesse loro imposto un regime di vero e proprio terrore, psicologico e fisico, oltre che gravi e umiliazioni. A fronte di tali corrette conclusioni, il ricorrente propone una autonoma, personale ed assertiva versione del contenuto di queste senza, peraltro, contestare il travisamento della prova, ma limitandosi a valorizzare la remissione di querela della persona offesa, la volontà di incontrare il marito nonostante la misura cautelare applicatagli, e l'avvenuta "riconciliazione". Il ricorso non si misura con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui dette condotte, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere sintomatici del contrario ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti (Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, [...]; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, [...]; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, [...]; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S.), a maggior ragione quando si sia al cospetto di una persona offesa che, in assenza di adeguate forme di protezione, rischia di essere vittima certa delle ritorsioni dell'imputato anche per la sua condizione di grave vulnerabilità (invalida al 100%).
Con specifico riguardo alla valorizzazione della riferita riappacificazione tra l'imputato e la moglie e la figlia, vittime delle sue violenze, si richiama la giurisprudenza di questa Corte che, rifuggendo approcci giuridico-culturali per cui la violenza contro le donne assume una dimensione privatistica, la cui soluzione è rimessa al contesto di coppia o familiare, impone di riconoscere che il bene giuridico protetto dall'art. 572 cod. pen. è quello della tutela di diritti umani inalienabili, che non possono subire lesioni o limitazioni neanche occasionali (Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, [...], Rv. 286854; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, [...], Rv. 285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, [...]).
4. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché generico e fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è stato vagliato e disatteso con argomenti giuridici non illogici dalla sentenza impugnata (pag.8).
5. L'ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto non si misura con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «E' configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro» (Sez. 6, n. 17872 del 22/04/2022, [...], Rv. 283154).
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Gela con separato decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 d.p.r. 115 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Gela con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 14/10/2025
La Consigliera estensora PA Di OL VA Fecie Mind Transp
Il Presidente Angel ZZ
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doraseppina Cirimele
Il Presidente LO ZZ ་་་་་་་