Sentenza 13 novembre 1998
Massime • 1
In caso di trasformazione del rito abbreviato, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non è necessaria l'emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio se la data dell'udienza fissata nel decreto di citazione originario, emesso ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen., consente di rispettare comunque il termine massimo di venti giorni previsto dall'art. 562 comma 1 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/1998, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Mauro Di Losapio Presidente
1. Dott. Vincenzo Colarusso Consigliere
2. " Antonio Spagnolo "
3. " Paolo Sepe "
4. " Vincenzo Romis "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PO NI nato ad [...] il 29 gennaio AVVERSO La sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 febbraio 1998 Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. A. Spagnuolo Udito il Pubblico Ministero nella persona Sost. proc. gen. Dr. Gianfranco Viglietta
che ha concluso per il rigetto del ricorso
La Corte rileva.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la decisione in data 25/11/1994 del Pretore di Alba, affermativa della penale responsabilità dell'attuale ricorrente in ordine al reato di furto aggravato di un motocarro ( artt. 624 e 625 n.7 c.p.). Con il ricorso, proposto tramite il difensore, si denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (per la mancata emanazione nel processo di primo grado del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 562 co.1 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la quantificazione della pena, in ordine alla quale si deduceva anche inosservanza della legge.
Il ricorso, ad avviso del collegio, non è fondato.
Quanto al primo motivo, il giudizio pretorile si è svolto, alla presenza dell'imputato e del difensore, all'udienza fissata con l'originario decreto di citazione di cui all'art. 555 c.p.p., dopo che il g.i.p. ( a seguito di richiesta di giudizio abbreviato ) aveva ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti. In tale situazione a nulla rileva la mancata emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio, che sarebbe stato una mera ripetizione del primo, tenuto anche conto del fatto che l'udienza era stata già fissata per un data, che consentiva (così come è poi avvenuto) di rispettare comunque il termine di venti giorni previsto dal citato art. 562 co.1 c.p.p. Nè al riguardo può dirsi realizzata una lesione del diritto di difesa, giacché, come già riferito, il processo si è svolto alla presenza dell'imputato, assistito dal difensore.
In ordine poi al profilo della responsabilità, la Corte di merito ha posto in evidenza che: l'imputato, sorpreso dalla polizia giudiziaria nelle vicinanze del motocarro "con il motore ancora fumante", era stato anche riconosciuto da un teste che già lo conosceva;
non vi era alcun motivo per dubitare che il motocarro in questione fosse quello rubato, alla luce della coincidenza del numero di telaio;
l'automezzo era pacificamente parcheggiato sulla pubblica via al momento del fatto. Tale giudizio complessivo, fondato sulle risultanze processuali e sostenuto da logica motivazione, non può essere censurato in sede di legittimità, al pari del giudizio di congruità della pena irrogata, con riferimento alla quale non si rinviene alcuna violazione di legge.
Pertanto, non sussistendo i vizi denunciati, il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte visti gli artt. 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
La Corte di Cassazione con ord. N. 363 del 4/2/99 ha disposto la correzione della suestesa sentenza, nel senso che la data di nascita del ricorrente PO NI debba leggersi come "29 settembre 1971" e non già come "29 gennaio 1971".
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999