Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2003, n. 14701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14701 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
E N IO 6 8 9 Z 1 A / R 4 2 / T , 6 IS 2 N . G - .R E E B .P R R . D L A A L L IN A D E . D L E B I IP T S A N T REPUBBLICA ITALIANA N C E E S 1 S A S I 3 I I E 1 D A R . E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 147 0 1 / 03 SEZION UNT Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati CARBONEDott. Vincenzo Primo Presidente f.f. R.G.N. 2939/03 - Presidente di sezione Cron.29703 熟 Dott. IO OLLA Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. - Rel. Consiglierewww Ud. 19/06/03 Dott. Ernesto LUPO Dott. Francesco SABATINI Consigliere NAPOLETANO Consigliere Dott. Giandonato MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Fabrizio Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO OM, rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all'avvocato ENRICO BASTRERI per delega a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DONA;
ricorrente 2003 contro 640 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, -1- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
J intimati avverso la decisione n. 188/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 06/12/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo. Il 20 settembre 2002 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona infliggeva all'avv. Domenico Ruotolo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei, ritenendolo responsabile dei seguenti due illeciti disciplinari: a) avere violato l'art.38 L.P., essendosi reso responsabile di fatti non conformi alla dignità professionale, in particolare non avendo adempiuto al dovere di lealtà e correttezza, poiché consegnava a AD IO TA una lettera su propria carta intestata redatta in data 17 febbraio 1995, ove dichiarava "con la presente le confermo che per il giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.1747 del 4.5.94, da promuovere innanzi la Corte d'Appello di VE contro i sigg. FR CI e FR LU, mi sono state da lei anticipate tutte le spese occorrenti, compresi e m E i compensi dovuti al procuratore domiciliatario di VE (avv. Alfredo Perulli) e che, pertanto, nulla sarà da lei ulteriormente dovuto fino alla conclusione del giudizio d'appello stesso”, siglandola con la propria sottoscrizione, e trattenendone altra per sé di identico contenuto, ove veniva inserito un ulteriore paragrafo del seguente tenore "Mi impegno a versare gli onorari come da tariffa subito dopo l'ultima udienza a VE (1/2) e subito dopo la sentenza (saldo): ciò indipendentemente dall'esito dell'appello" e sottoscritta dal solo AD IO TA. In Verona il 17 febbraio 1995; b) avere violato gli artt.5, 41, primo e secondo comma, e 44, capoverso e primo comma C.D.F., poiché fra il 20 luglio 1995 ed il 25 marzo 1996 riceveva da AD IO TA, o suo delegato, la somma di 3 L.75.000.000 quale importo prospettato per raggiungere transazione con la controparte di una causa civile, girando e ponendo all'incasso gli assegni di corrispondente ammontare versandoli sul proprio conto corrente, e restituendo il 2 settembre 1997 la somma di L.55.870.020, portando la differenza - pari a L.19.084.980 a compensazione per compensi ritenuti a lui dovuti a saldo per l'attività svolta nel procedimento civile avanti la Corte di Appello di VE. In Verona fra il 20 luglio 1995 ed il 2 settembre 1997. A seguito di ricorso dell'avv. Ruotolo, il Consiglio nazionale forense, con la decisione depositata il 6 dicembre 2002, ha confermato il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare. Il Consiglio nazionale, in ordine al primo capo di incolpazione, ha affermato che "la confusione ingeneratasi intorno alla lettera del 17 febbraio 1995 ed alla postilla in data diversa e certo posteriore, in intima, intrinseca contraddizione tra i due riconoscimenti, non è certo un buon esempio di specchiatezza e di trasparenza professionali". In ordine al secondo capo di incolpazione, il Consiglio nazionale ha ritenuto provate "la ritardata (incompleta) restituzione della somma di L.75.000.000" al cliente AD (che l'aveva versata per raggiungere una transazione con la controparte, poi non riuscita) e la non autorizzata compensazione di una parte di detta somma con compensi ritenuti dovuti dal legale. L'avv. Ruotolo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi per ciascuno dei due capi di incolpazione. Il ricorrente ha presentato anche memoria. Motivi della decisione. 24 1. Con il primo motivo di ricorso relativo al capo di incolpazione sopra trascritto sub lettera a), il ricorrente deduce "violazione di legge in riferimento agli artt.24 e 111 della Costituzione ed all'art. 112 c.p.c.. Mancata corrispondenza tra la contestazione e la decisione adottata". Il ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia individuato "nuovi profili" della sua condotta, rispetto al fatto contestatogli, con violazione del suo diritto di difesa. Tali "nuovi profili" possono essere così sintetizzati: 1) la postilla alla lettera del 17 febbraio 1995 venne apposta successivamente, e non contestualmente alla sua redazione, come assunto nella incolpazione;
2) si sono sollevati dubbi sulla autenticità di tale postilla, sottoscritta invece dal 5 cliente AD;
3) è stata per la prima volta individuata una flagrante contraddizione tra la dichiarazione del legale e la postilla del cliente;
4) la postilla stessa fu redatta dal legale con modalità tali da sorprendere la buona fede del cliente AD e da ledere i diritti del medesimo. Tali “diversi e più ampi profili" della condotta del legale non trovano corrispondenza, secondo il ricorrente, nel capo di incolpazione. Il motivo di ricorso è infondato, perché non sussiste diversità tra la contestazione e la decisione impugnata. Con riguardo ai singoli profili in cui si sostanzia la doglianza del ricorrente, come sopra elencati, si osserva quanto segue. La circostanza che la redazione della postilla sia stata contestuale ovvero successiva alla dichiarazione del legale in data 17 febbraio 1995 è un punto non precisato nel capo di incolpazione, ove ci si limita a contestare che nella copia di tale dichiarazione trattenuta 5 dal legale (e non anche nella copia consegnata al cliente) era stata aggiunta una dichiarazione sottoscritta dal cliente. Nulla si dice, nell'incolpazione, in ordine al tempo in cui fu redatta tale aggiunta, onde, contrariamente all'assunto del ricorrente, non vi si afferma che tale redazione fu contestuale. Al contrario, poiché si asserisce che nella copia trattenuta dal legale venne “inserito" il paragrafo sottoscritto dal cliente, sembra prospettarsi l'ipotesi che l'aggiunta fosse avvenuta in data successiva. L'accertamento in tal senso compiuto dalla sentenza impugnata non si pone, comunque, in contrasto con il capo di incolpazione. In ordine al profilo sopra indicato sub n.2, il Consiglio کر nazionale non ha riferito la sanzione da esso confermata ad una 12 condotta di falsificazione, come risulta in modo non equivoco dalla parte finale della decisione impugnata, in cui si è affermata la responsabilità dell'avv. Ruotolo (in ordine al primo capo di incolpazione) per "la confusione ingeneratasi intorno alla lettera del 17 febbraio 1995 ed alla postilla", e non per la falsità di quest'ultima. Per quanto attiene al profilo n.3, la contraddizione tra la dichiarazione del legale (di avere ricevuto tutte le spese e compensi relativi al giudizio di appello proposto dal AD) e l'aggiunta del : cliente (di dovere ancora versare gli onorari per lo stesso giudizio) costituisce l'essenza dell'illecito disciplinare ascritto all'avv. Ruotolo nel capo di incolpazione (violazione del dovere di lealtà e correttezza verso il cliente), onde non si vede come tale profilo della condotta possa considerarsi nuovo rispetto al fatto contestato. 6 In ordine al profilo n.4, il Consiglio nazionale non ha addebitato all'avv. Ruotolo la lesione della buona fede e, più in generale, dei diritti del cliente AD, ma lo ha ritenuto responsabile di una condotta non leale (priva “di specchiatezza e di trasparenza professionali", si legge nella valutazione conclusiva espressa a pag.10 della decisione impugnata), in piena conformità con il capo di incolpazione. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, sempre riferito al primo capo di incolpazione, il ricorrente deduce "violazione di legge: motivazione inesistente. Subordinatamente: motivazione soltanto apparente estrinsecatasi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (art.111 Cost.)". Il ricorrente osserva che l'aggiunta ڈیا del AD alla dichiarazione del legale del 17 febbraio 1995 non si pone in contrasto con quest'ultima, né con la parcella che il legale inviò al cliente il 3 luglio 1995, perché "l'una e l'altra riferite all'anticipo versato dal AD”, mentre la postilla si riferiva agli onorari da corrispondere al legale a conclusione del giudizio, secondo tariffa. La postilla, pertanto, fu aggiunta "proprio per adempiere al dovere di lealtà e correttezza" osservato pienamente dal legale. Il motivo di ricorso è infondato. : La motivazione della decisione impugnata in ordine alla responsabilità dell'avv. Ruotolo per il primo capo di incolpazione esiste e non è apparente. Il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che gli onorari versati dal AD e risultanti dalla dichiarazione dell'avv. Ruotolo del 17 febbraio 1995 (L.12.000.000, con gli accessori L.14.565.000) siano “inerenti a tutto il giudizio di appello". A tale accertamento il giudice del merito è pervenuto sulla base sia del tenore della detta dichiarazione, sia della fattura che il legale inviò al cliente il 3 luglio 1995, onde ha concluso che, dopo la fine del giudizio di appello instaurato dal AD, "non fossero dovuti per tale titolo all'avv. Ruotolo altri compensi". Da qui il Consiglio nazionale ha desunto la "flagrante contraddizione" del successivo impegno del AD di versare al legale un ulteriore compenso per lo stesso giudizio di appello. A tale accertamento il ricorrente contrappone una diversa عر interpretazione della sua dichiarazione del 17 febbraio 1995, chiedendo però a questa Corte un riesame degli elementi di fatto che è کی precluso in sede di legittimità. Egli, inoltre, non ha riportato nel ricorso (in violazione del principio di autosufficienza dello stesso) il contenuto della parcella da lui redatta il 3 luglio 1995, che il Consiglio nazionale ha posto a fondamento della propria valutazione sul fatto che gli onorari di L.14.565.000 (indicati in tale parcella) fossero "inerenti a tutto il giudizio di appello", con la conseguente contraddittorietà della promessa del cliente di versare altri onorari (come da tariffa), per metà dopo l'ultima udienza del giudizio di appello ed a saldo subito dopo la sentenza. In conclusione, la motivazione sulla responsabilità dell'avv. Ruotolo in ordine al primo capo di incolpazione non può essere ritenuta meramente apparente, perché rivela chiaramente ed analiticamente la ratio decidendi. Le censure formulate dal ricorrente con il motivo in esame si sostanziano in una diversa ricostruzione dei 8 fatti indicati nel capo di incolpazione, fatti che in questa sede di legittimità non possono essere accertati. 3.- Occorre ora esaminare i due motivi di ricorso formulati in relazione al secondo capo di incolpazione. Con il primo di tali motivi il ricorrente deduce "violazione di legge: omessa motivazione in relazione all'art. 111 Cost.. In subordine: motivazione inesistente o soltanto apparente". Il ricorrente ripercorre tutti i rapporti avuti con il suo cliente AD, sostenendo la “totale inattendibilità" di alcune affermazioni rese dallo stesso nel giudizio disciplinare e ritenendo che la sua responsabilità in ordine al secondo 5 capo di incolpazione sia stata affermata dalla decisione impugnata in 13 contrasto con le prove scritte e senza alcuna disamina delle ragioni svolte dal ricorrente. Il motivo di ricorso è infondato. Il Consiglio nazionale ha ritenuto che tutte le somme che l'avv. Ruotolo ricevette dal AD dopo il 17 febbraio 1995 (pacificamente L.75 milioni) gli furono consegnate per raggiungere una transazione con la controparte del giudizio di appello già menzionato in relazione al primo capo di incolpazione. Poiché a tale transazione non si pervenne e dato che l'avv. Ruotolo restituì al AD soltanto L.55.870.000 e con ritardo, trattenendo la differenza : (L.19.084.000) a compensazione (non autorizzata dal cliente) del credito da lui vantato per compensi professionali, il Consiglio nazionale ha ritenuto violati gli articoli del codice deontologico forense specificati nel capo di incolpazione, ed in particolare l'art.41 (secondo cui il legale deve comportarsi con puntualità e sollecitudine g nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito) e l'art.44 (sui limiti in cui il legale può trattenere somme a compensazione di propri crediti). Anche in relazione a questo secondo capo di incolpazione il ricorrente fornisce una diversa versione dei fatti, sostenendo che la somma versata dal AD per la transazione (poi non riuscita) sia stata di L.50 milioni, perché gli altri 25 milioni gli sarebbero stati dati dal cliente per pagare gli onorari della causa di appello instaurata davanti alla Corte di appello di VE e dovuti secondo la postilla aggiunta alla dichiarazione del legale del 17 febbraio 1995. کر La ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente non rivela l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione della decisione ch impugnata, ma prospetta a questa Corte di legittimità accertamenti di fatto rientranti nei poteri del giudice del merito. Essa, d'altro canto, si fonda essenzialmente sull'affermazione che l'avv. Ruotolo era ancora creditore di compensi per il giudizio di appello anche dopo la sua dichiarazione rilasciata al AD il 17 febbraio 1995, credito che, come si è visto nell'esame dei motivi concernenti il primo capo di incolpazione, il Consiglio nazionale ha invece escluso, perché in contrasto con la precedente dichiarazione del legale. 4.- Con il secondo motivo relativo al secondo capo di incolpazione il ricorrente deduce "violazione di legge in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.. Vizio logico di motivazione in relazione alla gravità della sanzione". Il ricorrente sostiene che il Suo comportamento fu corretto perché egli provvide immediatamente alla restituzione delle somme di denaro consegnategli dal cliente per la 18 transazione ed aggiunge che le norme deontologiche prevedono il caso dell'avvocato che recupera le somme per il cliente e non quello del cliente che affida le proprie somme al legale. Lamenta infine che il Consiglio nazionale non abbia motivato la scelta della sanzione applicatagli. Il motivo di ricorso è infondato. Non viene contestato nel ricorso che il denaro ricevuto dal legale per la transazione prima della fine del marzo 1996 fu (parzialmente) restituito al cliente AD soltanto il 2 settembre 1997. Il fatto che l'avv. Ruotolo abbia, in precedenza, sollecitato diverse volte il cliente a ritirare la somma poi restituitagli (come egli 3 afferma nel ricorso) non dimostra, di per sé solo, il comportamento sollecito e diligente richiesto dall'art.41 del codice deontologico. Tale articolo, poi, è espressamente riferito non solo alle somme ricevute dal legale "per conto della parte assistita”, ma anche alla gestione del denaro che il legale abbia "ricevuto dal proprio assistito...per determinati affari". Infine, il Consiglio nazionale ha specificamente valutato l'entità della sanzione applicata dal Consiglio territoriale all'avv. Ruotolo, ritenendola "equa ed appropriata ai fatti contestati, entrambi violatori della deontologia professionale":
5. In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato. Poiché nessun intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
19 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 19 giugno 2003. Il Presidente Il Relatore-Estensore Етик про лы IL CANCELLIERE C1 IO Giambattista Depositata in Cancelleria - 2 OTT. 2003 CANCELLIERE C1 IO Giambattista 10