Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2013, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 19/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1952
Dott. PETRUZZELLIS NA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI LO - Consigliere - N. 49396/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da:
D'LO AU, nata il 29 agostol983; AN SS, nato il [...]; ER EL, nato [...];
ER TI, nato il giorno 3 aprile 1983; SI RA nato il [...] e D'LO TO, nato il [...];
avverso la sentenza 14 maggio 2012 della Corte di appello di Napoli che ha per loro confermato la sentenza 20 giugno 2008 del G.U.P. del Tribunale di Avellino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GALLI SS che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, nonché l'avv. Iorio, difensore dei ricorrenti D'LO AU e TO, e SI, e per delega dell'avv. Villani, dei ricorrenti ER EL e TI, il quale ha chiesto l'accoglimento delle rispettive impugnazioni.
RITENUTO IN FATTO
D'LO AU, AN SS, ER EL, ER TI, IS RA e D'LO TO, ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza 14 maggio 2012 della Corte di appello di Napoli che ha per loro confermato la sentenza 20 giugno 2008 del G.U.P. del Tribunale di Avellino, di condanna per reati in tema di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i condannati hanno proposto rituale impugnazione nei termini che verranno ora esposti e valutati.
1. D'LO AU.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale per essere stato impedito al difensore l'ascolto delle bobine contenenti le captazioni: si sostiene in proposito che, nel corso del giudizio di I grado (abbreviato), il difensore aveva ricevuto una risposta negativa alla richiesta di poter procedere all'ascolto materiale delle bobine contenenti le intercettazioni (costituenti la quasi assoluta totalità degli elementi a carico), attesa l'indisponibilità di attrezzature idonee.
Circostanza questa che avrebbe sostanzialmente impedito l'esercizio del diritto di difesa.
Il motivo non è accoglibile, in quanto si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata perché non coltivata in sede di gravame.
1.1. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine ai decreti esecutivi del P.M. che si riferiscono come relativi ad intercettazioni, effettuate fuori sede, con l'ulteriore precisazione che il decreto del P.M. 16 gennaio 2006 non sarebbe ne' l'unico, ne' il primo del presente procedimento e, comunque, le proroghe avrebbero riguardato indagati diversi da quelli iniziali.
1.2. Il motivo, per come proposto, è per più profili inammissibile:
non solo perché oggetto di doppia corretta motivazione dei giudici di merito con la quale il ricorso non si confronta, ma anche per il mancato compiuto rispetto dell'onere di allegazione e per la mancata deduzione e precisazione di decisività della dedotta invalidità, tenuto conto che, come ammesso dallo stesso difensore, il materiale probatorio, determinante il giudizio di colpevolezza, non è costituito dalle sole intercettazioni.
È invero noto che il principio di autosufficienza del ricorso richiede che, per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo, siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione, (cfr. in termini: Sez. 1, Sentenza n. 47499/07, Rv.238333, imputato Chialli, Massime precedenti Vedi: N. 11706 del 1993 Rv. 196076, N. 6529 del 1998 Rv. 210712, N. 31964 del 2001 Rv. 219325, N. 4803 del 2002 Rv. 225512, N. 34379 del 2004 Rv. 229279, N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N. 20370 del 2006 Rv. 233778, N. 37368 del 2007 Rv. 237302).
1.3. Con un terzo motivo si prospetta errata valutazione delle risultanze probatorie atteso il margine di opinabilità del contenuti intercettivi.
Il motivo non merita accoglimento: l'esame della decisione impugnata - che si completa e si salda con la conforme decisione di primo grado - al di là delle contestazioni, al limite dell'inammissibilità svolte nel ricorso, evidenzia un lineare ed unitario filo argomentativo che da esaustiva contezza dell'iter logico giuridico che ha sotteso e giustificato la pronuncia di responsabilità, ed ha portato ragionevolmente ad escludere l'ipotesi alternativa, inefficacemente delineata nei due giudizi di merito. Considerato infine che in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata, come nella specie, in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (cass. pen. sez. 6, 11794/2013 Rv. 254439). La doglianza va quindi rigettata.
1.4. Con un quarto motivo si evidenzia, agli effetti dell'applicazione dell'indulto che la condotta più grave non è quella riconducibile alla conversazione 27 maggio 2006 (accordo con minorenne per l'acquisto di stupefacente) ma quella del 25 marzo 2006 (30 stecche da cui ricavare 900 Euro).
La critica è priva di fondamento.
La maggior gravità del fatto è stata correttamente apprezzata dalla gravata sentenza, la quale ha sul punto fornito un esaustivo e convincente giudizio di merito, che ha soppesato l'intera globalità delle due vicende e la decisiva circostanza che, per la decisione sulla maggior gravità del fatto, un ruolo determinante ha assunto il coinvolgimento di persona minore di età nella condotta della donna.
1.5. Con un quinto motivo si sostiene l'applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 negata irragionevolmente e senza congrua motivazione.
La censura, inammissibile, è la mera iterazione delle doglianze prospettate in appello e non si misura con la precisa e adeguata risposta negativa, diffusamente spiegata dal primo giudice (pag. 20) e dalla Corte di appello (pag. 13) avuto riguardo:
a) alla notevole diffusività della condotta di spaccio;
b) alla frequenza e ripetitività dei contatti;
c) al comprovato riferimento a quantitativi rilevanti di stupefacenti;
d) alla polimorfa diversità della droga negoziata: cocaina, exstasy, hashish, eroina.
2. AN SS.
la difesa del AN, con un primo motivo di impugnazione deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della sussistenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 affermata senza alcuna prova della destinazione a terzi e senza valutazione della quantità di stupefacente attribuibile al soddisfacimento delle personali esigenze tossicomaniche.
Il motivo - al limite dell'ammissibilità - è privo di fondamento. Nella doppia decisione di responsabilità, la destinazione a terzi dello stupefacente - al di là delle riferite ma non provate "forti" esigenze tossicomaniche personali del AN - è stata oggetto di diffuse argomentazioni di entrambi i giudici di merito i quali, con decisione corretta e priva di invalidità censurabili in questa sede, hanno dato persuasivo conto della estensione, qualità e finalità illecita delle relazione con il AR. Il motivo va quindi rigettato.
2.1. Con un secondo motivo si lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché erronea valutazione dei dati causa non essendosi considerate le diverse argomentazioni del ricorrente anche sulle sue condizioni economiche e sulla applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il motivo segue la sorte di inammissibilità della identica censura della D'LO, qui richiamate le argomentazioni del precedente p.1.5.
3. ER EL e ER TI.
3.1. I ricorsi sono sovrapponigli, prospettando sostanzialmente le medesime identiche censure comunque già proposte in appello. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della illegittimità delle captazioni fuori dalla Procura e della sussistenza di ragioni d'urgenza.
Le censure, in parte identiche alla doglianza della D'LO (cfr. dianzi: p.1.1), non hanno fondamento, considerato che sia il primo giudice che la Corte di appello hanno dato piena contezza della regolarità delle operazioni di intercettazione e del requisito dell'urgenza: a tali spiegazioni la difesa oppone una sua diversa infondata lettura attesa la palese sussistenza dei requisiti di legge.
3.2. Con un secondo motivo si lamenta difetto di logica nella motivazione non aderente alle risultanze processuali e priva di confronto con la qualità di tossicodipendente dei ER, circostanza questa che deporrebbe per un uso esclusivamente personale.
La destinazione a terzi dello stupefacente negoziato emerge infatti non solo dalle intercettazioni ma è confortata dalle conforme indagini ed accertamenti di Polizia giudiziaria come puntualmente evidenziati (pag. 16 e 17) già dal primo giudice.
Il motivo va pertanto respinto.
3.3. Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione nella negazione dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. La doglianza segue la sorte di inammissibilità della identica censura della D'LO e del AN, qui richiamate le argomentazioni del precedente p.1.5.
4. SI RA.
4.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto il profilo, dell'assenza di riferimenti alla droga nelle telefonate intercorse tra il ricorrente e AR NA MA.
4.2. Con un secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione per la ritenuta sussistenza di una organizzazione criminale di cui non sono specificati ruoli, gerarchie e mezzi funzionali alla sua sopravvivenza.
4.3 Con un terzo motivo si prospetta, genericamente, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione con un giudizio di responsabilità smentito dalle emergenze processuali.
4.4. I primi tre motivi non superano il vaglio dell'ammissibilità. Nella specie, infatti, ci si trova di fronte a due decisioni, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive statuizioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato, che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione degli elementi oggettivi e dei profili psicologici del ritenuto delitto.
I giudici di merito hanno quindi affermato la certa attribuibilità dell'illecito alla condotta consapevole del ricorrente attraverso una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio, che ha fondato l'affermazione di colpevolezza, resiste alle censure di merito, formulate nel ricorso il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi.
4.5. Con ultimo motivo si rileva l'inutilizzabilità delle captazioni di brani si conversazioni tra presenti intervenute occasionalmente nel corso di registrazioni a "cornetta sollevata".
Il motivo non ha fondamento e va rigettato.
Questa Corte ha già avuto modo di ribadire che nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile (cfr.:cass. pen. sez. 2, 4442/2009 Rv. 244044), e tale utilizzabilità non va limitata alle sole finalità cautelari.
5. D'LO TO.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del mancato rispetto delle regole di valutazione del materiale probatorio nonché insufficienza della giustificazione, fondata su di una lettura senza efficacia dimostrativa della realtà illecita che si pretende dimostrata, tenuto che il D'LO non è l'interlocutore dei colloqui in questione.
In appello, il difensore del D'LO, fratello di AU, ha fondato la sua difesa sostenendo l'insufficienza probatoria dell'equivoco contenuto delle quattro telefonate, valorizzate dal G.U.P. per la decisione di colpevolezza.
La corte distrettuale ha invece sul punto fornito una sua ragionevole e diversa valutazione, con la premessa di metodo che il tenore delle comunicazioni registrate va analizzato nel suo complesso e non singolarmente, ma, soprattutto, che il relativo contenuto va apprezzato "unitamente alle conversazioni intercettate sulla utenza della sorella (pag. 10)".
E quindi evidente che il tentativo difensivo, di esigere in questa sede una diversa e frammentata lettura del materiale, nel quale il ricorrente non aveva veste di "interlocutore", materiale che è stato invece analizzato e pesato, dal giudice di merito in una unitaria e non isolata disamina, non può sortire effetti di invalidazione della decisione impugnata che può essere fondato solo su una non consentita rivalutazione in questa sede del compendio probatorio. Con un secondo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. La doglianza segue la sorte di inammissibilità della identica censura della D'LO AU, del AN e dei ER, qui richiamate le argomentazioni del precedente p.
1.5. In conclusione ricorsi, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014