Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Non costituisce vizio di legittimità dell'ordine del questore di allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale la mancata indicazione, in esso, delle modalità della sua impugnazione e, conseguentemente, è illegittima la sua disapplicazione da parte del giudice. (Fattispecie relativa a reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47025 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1489
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 012587/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di;
1) DIAW ABLAI, N. IL 04/04/1962;
avverso SENTENZA del 11/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di VENTIMIGLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 11 marzo 2006 e depositata il 22 marzo 2006, il Tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia, in esito al giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Diaw Ablai, imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore di Imperia e notificato il 13 maggio 2005, reato accertato il 10 marzo 2006.
Il giudice a quo ha motivato l'assoluzione, assumendo che il provvedimento amministrativo dovesse essere disapplicato in quanto illegittimo per la carente indicazione testuale del mezzo di impugnazione previsto dalla legge, siccome prescritto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 e dalla L. 7 agosto 1990, n.241, art. 3.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, mediante atto recante la data del 2 maggio 2006, depositato il 3 maggio 2006, con il quale denunzia (implicitamente) à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, deducendo che la "indicazione delle modalità di impugnazione" è prescritta dalla legge con riferimento al decreto prefettizio di espulsione e non anche in relazione al decreto del Questore, che costituisce "mero atto esecutivo" del provvedimento prefettizio.
3. - Deve premettersi che, pur in esito alla sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 2007, n. 320 - dichiarativa della (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p. (nel testo modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2) nella parte in cui escludeva l'appello del Pubblico Ministero - può procedersi allo scrutinio del presente ricorso, riconducibile jure superveniente nella previsione dell'art. 569 c.p.p., comma 1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha illegittimamente disapplicato il decreto del Questore, movendo dal duplice presupposto (a) che l'atto dovesse recare la "indicazione delle modalità di impugnazione" e (b) che, in difetto, fosse illegittimo.
Entrambi i presupposti assunti dal giudice a quo sono errati. In ordine al primo questa Corte (Sez. 1, 4 novembre 2003, n. 46352, Sarb, massima n. 226672 e Sez. 1, 16 gennaio 2004, n. 3051, Kodin, non massimata) ha fissato il seguente principio di diritto:
"L'ordine impartito dal Questore allo straniero, ai sensi del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, (T.U.
sull'immigrazione), di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, siccome meramente attuativo del decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi del precedente D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286, art. 13, comma 1, lett. b), non deve contenere alcuna indicazione circa le modalità dell'impugnazione, essendo questa prevista dal comma 8 del citato art. 13 solo per il suddetto decreto prefettizio".
Ma è, altresì, affatto errato l'assunto più generale che l'omissione della indicazione delle modalità di impugnazione (quando sia prescritta) comporti la invalidità del provvedimento amministrativo.
Tale conseguenza è stata esclusa dal Consiglio di Stato, con pacifica giurisprudenza.
Il giudice amministrativo ha negato che l'omissione comporti alcun effetto sul piano sostanziale della validità del provvedimento, rilevando, invece, eventualmente soltanto sul piano meramente processuale quale "presupposto dell'errore scusabile" e per "la conseguente remissione in termini ai fini della rituale instaurazione del giudizio" (Cons. Stato, Sez. 1, parere 6 febbraio 2002, n.ro 1256/2001, Castronovo c/Ministero Interno;
Adunanza plenaria, sentenza 14 febbraio 2001, n.ro 2, Cir. Costruzioni s.r.l. c/ Consorzio per le autostrade siciliane;
Sez. 4, sentenza 30 marzo 2000, n.ro 1814, S.C.E.M. s.r.l. c/ Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
Sez. 6, sentenza 17 giugno 1998, n.ro 977, Torinese trasporti intercomunali s.p.a. c/ Martella;
Sez. 5, sentenza 15 aprile 1996, n.ro 434, Ratschiller c/ Comune di Gargazzone).
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007