Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12364
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Con riferimento all'ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l'accertamento "dell'an debeatur" e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all'art. 336 secondo comma cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione. (Fattispecie relativa a decreto ingiuntivo non opposto, concernente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro)

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non ritenendo sufficiente per ravvisare l'assoggettamento al potere direttivo il recarsi ogni giorno presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività da svolgere, aveva considerato come autonomo il rapporto, secondo la qualificazione datane dai contraenti, attribuendo rilevanza anche alla previsione di una retribuzione in gran parte calcolata in percentuale sugli affari conclusi e all'uso della propria vettura da parte del lavoratore).

Commentari2

  • 1Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 ottobre 2020, n. 22063
    https://www.iusinitinere.it/

    CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22063 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4511/2016 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS); – ricorrente – contro (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …

     Leggi di più…

  • 2Sui dirigenti a co.co.co.
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 febbraio 2009

    Il diritto di interpello Il diritto di interpello (previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dal decreto legge n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'attività ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica (all'indirizzo interpello@lavoro.gov.it), quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12364
Data del deposito : 22 agosto 2003

Testo completo