Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 2
Con riferimento all'ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l'accertamento "dell'an debeatur" e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all'art. 336 secondo comma cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione. (Fattispecie relativa a decreto ingiuntivo non opposto, concernente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro)
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non ritenendo sufficiente per ravvisare l'assoggettamento al potere direttivo il recarsi ogni giorno presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività da svolgere, aveva considerato come autonomo il rapporto, secondo la qualificazione datane dai contraenti, attribuendo rilevanza anche alla previsione di una retribuzione in gran parte calcolata in percentuale sugli affari conclusi e all'uso della propria vettura da parte del lavoratore).
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- 1. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 ottobre 2020, n. 22063https://www.iusinitinere.it/
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22063 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4511/2016 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS); – ricorrente – contro (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …
Leggi di più… - 2. Sui dirigenti a co.co.co.Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 febbraio 2009
Il diritto di interpello Il diritto di interpello (previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dal decreto legge n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'attività ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica (all'indirizzo interpello@lavoro.gov.it), quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12364 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE GI CO, elett.te dom.to in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paladin in forza di procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
S.r.l. S.B.M. - SOCIETÀ MONTAGGI INDUSTRIALI.
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di BE n. 10 dell'11.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.5.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, dichiarato inammissibile il quinto e rigettati i motivi primo e secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 maggio 1995 GI CO IE conveniva davanti al OR del lavoro di BE la s.r.l. S.B.M.-Società Montaggi Industriali e, premesso che aveva prestato attività di lavoro subordinato in qualità di direttore commerciale alle dipendenze di tale società dal 1^ marzo 1991 al 30 novembre 1993 - ancorché nei due contratti stipulati fra le parti il 1^ marzo 1991 e il 1^ settembre 1991 il rapporto lavorativo fosse stato denominato "di prestazione coordinata e continuativa" - con una retribuzione fissa di L.
1.000.000 mensili e con una percentuale (del 3%) sugli affari andati a buon fine, chiedeva che, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento che per giusta causa gli era stato intimato con atto del 30 ottobre 1993, con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la società S.B.M., per quanto ancora interessa, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il OR con sentenza del 24 marzo 1999, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la società S.B.M. a reintegrare il IE nel posto di lavoro e a risarcire il danno dal medesimo subito.
Questa decisione, impugnata da entrambe le parti, veniva riformata dal Tribunale di BE con sentenza dell'11 marzo 2000. Il Tribunale osservava:
- che a nulla rilevava che una precedente impugnazione, proposta dalla società S.B.M. avverso la stessa sentenza emessa dal OR di BE, fosse stata dichiarata inammissibile con pronuncia del 30 marzo 1999, dal momento che tale impugnazione era stata formulata contro una sentenza giuridicamente inesistente perché formata dal solo dispositivo e non ancora pubblicata, con la conseguenza che non poteva applicarsi la disposizione contenuta nell'art. 358 c.p.c. perché la stessa presuppone l'esistenza giuridica di una sentenza (nonché la mancanza dei requisiti richiesti per l'impugnazione);
- che a nulla pure valeva che un decreto ingiuntivo ottenuto dal IE per le somme spettantegli a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 e basato sulla sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, fosse divenuto definitivo per mancata opposizione, dato che, contrariamente alla tesi sostenuta dal medesimo IE, la mancata opposizione non aveva determinato un giudicato tale da precludere la proposizione dell'impugnazione avverso la medesima sentenza;
- che, riguardo al merito, il rapporto di lavoro doveva essere considerato come autonomo secondo la qualificazione datane dalle parti nei due documenti dalle stesse sottoscritti, non essendo stato accertato, in base alla espletata indagine istruttoria, che il lavoratore fosse soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro o che lo stesso dovesse osservare un orario lavorativo predeterminato - dato che questo elemento non poteva ricavarsi dal fatto che il IE si recasse ogni giorno, alle nove di mattina, presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività che doveva essere svolta - mentre la previsione di una retribuzione in gran parte in percentuale sugli affari portati a termine (la parte fissa era solo di L. 13.000.000 annue) dimostrava l'assunzione di un notevole rischio economico da parte dell'appellato;
- che il riconosciuto carattere autonomo del rapporto di lavoro induceva ad assorbire la censura dedotta dal IE con l'appello incidentale;
- che, infine, giusti motivi ricorrevano per compensare fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IE, che ha dedotto cinque distinti motivi.
La società S.B.M.-Società Montaggi Industriali non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il IE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 435 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4, stesso codice, e sostiene che tale nullità deriva dal fatto che all'udienza di discussione e di decisione della causa davanti al giudice dell'appello non aveva partecipato il giudice relatore che era stato in precedenza nominato, essendo stato lo stesso sostituito da altro magistrato (e senza che tale sostituzione fosse stata resa manifesta, quanto meno, mediante annotazione nel verbale di udienza). Questo motivo è privo di fondamento.
Da parte di questa Corte è stato più volte affermato che, poiché nel grado di appello del processo retto dal rito del lavoro, nel quale viene nominato non già un giudice istruttore ma solo un relatore, non esiste una fase istruttoria e non può trovare, quindi, applicazione il principio di immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 c.p.c., è sempre possibile sostituire il relatore con un altro giudice senza particolari formalità fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera la regola che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto in modo diverso da quello davanti al quale si è svolta la discussione (cfr., da ultimo, Cass. 11 aprile 2001 n. 5443 e Cass. 23 giugno 2000 n. 8588, secondo cui la sostituzione del relatore, effettuata senza l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 174, secondo comma, c.p.c., è inidonea ad incidere sulla legittimità della costituzione del giudice).
In applicazione di questo principio di diritto deve ritenersi del tutto privo di rilevanza, sotto il profilo prospettato dal ricorrente, il fatto che nel caso in esame sia stato omesso un provvedimento presidenziale di sostituzione di un giudice all'altro (anche mediante semplice annotazione nel verbale di udienza). Con il secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 358 c.p.c., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società S.B.M. per il fatto che con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 30 marzo 1999 era stata già dichiarata l'inammissibilità della precedente impugnazione proposta dalla società avverso la medesima pronuncia resa dal primo giudice. Afferma, inoltre, il ricorrente che il Tribunale, indotto in errore dall'insufficiente esame delle prove documentali in atti, avrebbe errato nel ritenere che alla data del 30 marzo 1999 la sentenza emanata dal primo giudice non fosse stata ancora depositata.
Anche questo motivo è infondato.
Vanno preliminarmente esposti i seguenti elementi di fatto, secondo l'ordine cronologico in cui gli stessi si sono succeduti nel tempo e come risultano dagli atti (che questa Corte, essendo stato denunciato con il motivo del ricorso un error in procedendo, ha il potere di esaminare).
1^. A conclusione del giudizio di primo grado era stata fissata l'udienza di discussione del 30 ottobre 1998 e in tale udienza il OR di BE aveva emesso la pronuncia mediante lettura del dispositivo come dispone l'art. 429 c.p.c.. 2^. Avverso tale dispositivo, ancora privo di motivazione, da parte della società S.B.M. era stato proposto immediatamente appello, con ricorso del 14 dicembre 1998 comprendente i motivi, senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 433, secondo comma, c.p.c., dato che l'azione esecutiva, ammessa dal precedente art. 431,
secondo comma, "in pendenza del termine per il deposito della sentenza", dal IE non era stata esercitata. 3^. La sentenza di primo grado, completa di motivazione, era stata depositata in cancelleria il 24 marzo 1999.
4^. Con sentenza del 30 marzo-19 aprile 1999 il Tribunale di BE, rilevato in motivazione che era stato violato "lo schema procedimentale secondo cui l'appello non è configurabile se non sul presupposto dell'esistenza giuridica di una sentenza impugnabile ... pubblicata mediante deposito della motivazione", aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile.
5^. La sentenza di primo grado, dopo la sua pubblicazione e nel termine previsto dalla legge, è stata impugnata dalla società S.B.M. con appello principale del 15 luglio 1999 e dal IE con appello incidentale del 17 novembre 1999.
6^. Con sentenza del 30 novembre 1999 - 11 marzo 2000 il Tribunale di BE ha pronunciato su queste ulteriori impugnazioni, ritenendole entrambe ammissibili.
Come risulta dalla esposizione di questi elementi di fatto, quando la società S.B.M. ha proposto la seconda impugnazione avverso la sentenza emessa dal OR (con ricorso del 15 luglio 1999: v. il punto 5^) il Tribunale di BE aveva già emanato la pronuncia di inammissibilità della precedente impugnazione (con la sentenza pubblicata il 19 aprile 1999: v. il punto 4^). Ciò nonostante, bene ha fatto in questo processo il Tribunale a ritenere l'ammissibilità di tale seconda impugnazione e a non applicare, quindi, l'art. 358 c.p.c., secondo cui non può essere più riproposto l'appello una volta che lo stesso sia stato già (formalmente) dichiarato inammissibile o improcedibile.
La norma contenuta in tale articolo di legge, in parallelo con quanto dispone il successivo art. 387 dettato per il ricorso per Cassazione, enuncia il principio della consumazione dell'appello, che presuppone che l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza completa di tutti i suoi elementi e che la pronuncia di inammissibilità attenga ad un vizio proprio dell'atto - ad esempio, per la mancanza di una valida procura, per l'omessa specificazione dei motivi, per la mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, per la scadenza del termine fissato dalla legge - che ne impedisca l'esame nel merito. Viceversa, come è stato già deciso da questa Corte, il principio della consumazione dell'impugnazione non può trovare applicazione quando l'appello sia stato in precedenza proposto in mancanza dello stesso suo oggetto, costituito dalla sentenza completa di tutti i suoi elementi e ritualmente pubblicata nei modi stabiliti dalla legge (v. Cass. Sez. Un. 8 giugno 1998 n. 5617 e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 12 maggio 1989 n. 2171 e Cass. 8 febbraio 1982 n. 749): in tal caso, infatti, ricorre non tanto un'ipotesi di inammissibilità dell'appello, quanto di inesistenza dell'atto per mancanza dello specifico oggetto previsto dalla legge.
Da questi rilievi deriva l'inconsistenza delle censure formulate dal IE sul punto in cui il Tribunale di BE ha affermato che la precedente impugnazione non aveva consumato il potere della società S.B.M. di appellare la sentenza del OR, ove si consideri: a) che sentenza appellabile ai sensi degli artt. 339, primo comma, e 433, primo comma c.p.c. - anche, quindi, quella resa nel rito del lavoro, salva in tal caso la particolare ipotesi prevista dal secondo comma del medesimo art. 433 - è quella che contenga tutti gli elementi elencati nell'art. 132, primo comma, c.p.c. e che sia stata pubblicata a norma del successivo art. 133
(cfr. le sentenze sopra indicate); b) che, per conseguenza, non è sindacabile da questa Corte l'assunto sul quale ha fatto leva il Tribunale, dal momento che la precedente impugnazione della società S.B.M. era stata proposta avverso una sentenza che, essendo formata dal solo dispositivo, non conteneva i requisiti richiesti per essere impugnata (in tal senso dovendo essere inteso il successivo assunto secondo cui la sentenza del primo giudice era "giuridicamente inesistente").
Con il terzo motivo del ricorso il IE deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 645 c.p.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.) e, nel rilevare che il decreto emesso in data 9 agosto 1999, con il quale il giudice unico del Tribunale di BE aveva ingiunto alla società S.B.M. di pagargli le quindici mensilità di retribuzione in sostituzione della (disposta) reintegrazione nel posto di lavoro, era divenuto definitivo per mancata opposizione, afferma che tale definitività, equivalente al giudicato, aveva precluso al giudice dell'appello l'esame del merito della controversia, dato che il decreto ingiuntivo era stato reso "sul presupposto della correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza del OR di BE n. 222/98" (vale a dire della sentenza pronunciata dal primo giudice nel presente giudizio). Il motivo è infondato.
L'errore del ricorrente consiste nel ritenere che il decreto ingiuntivo emanato il 9 agosto 1999 e pubblicato il successivo 12 agosto (non opposto) costituisse un precedente logico-giuridico della sentenza che doveva essere emessa nel presente giudizio dal giudice dell'appello. È vero, invece, il contrario, dal momento che, essendo stata la richiesta delle quindici mensilità di retribuzione basata sulla sentenza resa dal primo giudice (che aveva condannato la società S.B.M. a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro), il decreto ingiuntivo integrava un provvedimento dipendente da quella sentenza.
Da questo rilievo deriva l'immediato riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 336, secondo comma, c.p.c., in forza del quale la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti che dipendono dalla parte riformata o cassata (cfr., in generale, per l'applicabilità di tale disposizione di legge all'ipotesi in cui il provvedimento dipendente sia stato emesso in un separato processo, Cass. 29 aprile 1997 n. 3724); con l'ulteriore conseguenza che il decreto ingiuntivo, lungi dall'integrare un presupposto del quale il giudice dell'appello doveva tener conto, ha perso automaticamente efficacia, nonostante la mancata opposizione, proprio in forza della riforma operata dalla sentenza di appello sulla pronuncia resa dal OR.
Con il quarto motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116, 228, 232 c.p.c. e 2094 c.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360,
primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. e investe la pronuncia relativa al merito della controversia, lamentando che il Tribunale non abbia riconosciuto che fra le parti era stato istaurato un rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo il ricorrente sostiene: a) che avendo egli svolto, in via esclusiva, mansioni di direttore commerciale di particolare rilevanza tecnica, le quali "generalmente caratterizzano un rapporto di lavoro subordinato", il giudice dell'appello, invece di soffermarsi a verificare l'assenza di soggezione al potere direttivo e di dare rilievo alla volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto, avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementi c.d. sintomatici dell'esistenza della subordinazione, quali l'assenza di rischio, l'avvenuta fornitura da parte del datore di lavoro degli attrezzi di lavoro, la cadenza periodica della retribuzione e l'essenzialità delle mansioni in relazione al processo produttivo aziendale, elementi tutti, codesti, che ricorrevano nel caso in esame;
b) che il Tribunale ha del tutto ignorato le risultanze derivanti dalla prova per interrogatorio formale resa dal legale rappresentante della società intimata, nella parte in cui il medesimo aveva illustrato le mansioni in concreto svolte dal lavoratore, con continuità della prestazione, "su ordini di volta in volta impartiti"; c) che, parimenti, il Tribunale non ha tenuto conto delle deposizioni rese dai testi, i quali avevano dichiarato che esso IE era presente in azienda al mattino presto, a fine mattinata, alla ripresa pomeridiana e al termine della giornata di lavoro e che controllava il personale dipendente, al quale dava disposizioni, provvedendo talvolta ai relativi licenziamenti e ad accompagnare a casa i lavoratori che avevano subito un infortunio sul lavoro al momento delle loro dimissioni dall'ospedale; d) che nella sentenza impugnata è stato omesso l'esame degli ordini di servizio esibiti in giudizio, dai quali emergeva che il direttore commerciale aveva l'obbligo di visitare giornalmente determinate aziende e di relazionare sull'attività svolta.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Per costante giurisprudenza, poiché qualsiasi attività lavorativa espletata per conto di un altro soggetto può dar luogo a un rapporto di lavoro o subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o no l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'altra parte, estrinsecantesi non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un'assidua opera di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione, spetta al giudice del merito, valutato ogni elemento risultante dagli atti e dall'indagine istruttoria compiuta nel processo, stabilire se nel caso concreto sussista l'una o l'altra ipotesi, con un apprezzamento dei fatti e delle prove che è censurabile in sede di legittimità solamente in ordine alla determinazione dei criteri astratti e generali da applicare alla fattispecie concreta e che è insindacabile da parte della Corte di Cassazione se è sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 23 aprile 2001 n. 5989, Cass. 9 gennaio 2001 n. 224 e Cass. 3 giugno
1998 n. 5464). Da parte di questa Corte, inoltre, è stato da tempo affermato che, allo scopo della suddetta distinzione, qualora l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto, caratterizzato dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione, di per sè, non ha di norma valore determinante, ben potendo essere disattesa qualora sia stato dimostrato che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato (v., da ultimo, Cass. 13 luglio 2001 n. 9292, Cass. 18 aprile 2001 n. 5665 e Cass. 11
giugno 1998 n. 5845). Nel caso in esame, nella sentenza impugnata è stato affermato che il rapporto di lavoro istaurato fra le parti doveva essere considerato come autonomo, secondo la qualificazione datane nei due documenti dalle medesime parti sottoscritti, dato che dalla espletata indagine istruttoria non era emerso che il lavoratore fosse stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro o che lo stesso dovesse osservare un orario lavorativo predeterminato, non potendo questo elemento ricavarsi dal fatto che il IE si recasse ogni giorno presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività che doveva essere svolta;
ed è stato aggiunto che la previsione di una retribuzione in gran parte in percentuale sugli affari portati a termine (avuto riguardo al fatto che la parte fissa era solo di L. 13.000.000 annue) e l'uso della propria autovettura dimostravano l'assunzione di un rischio economico da parte dell'appellato.
A fronte di un siffatto apprezzamento delle prove raccolte nella fase istruttoria, che è sorretto da motivazione del tutto congrua e immune da vizi logici o da errori di diritto, da parte del ricorrente, come risulta dalle argomentazioni sopra riportate, vengono svolte o considerazioni completamente ininfluenti ai fini della qualificazione del rapporto nell'uno o nell'altro senso (v., in particolare, le censure indicate con le lettere b, c e d), oppure tendenti ad una valutazione dei fatti e delle prove diversa da quella fornita dal giudice del merito e, quindi, inammissibile in questa sede di legittimità, oppure, addirittura, controproducenti riguardo alla tesi dell'esistenza dell'elemento della subordinazione (v. l'ammissione relativa al pagamento della retribuzione, che in gran parte veniva elargita in misura percentuale al ricavato degli affari espletati e quella attinente all'uso di una propria autovettura da parte del lavoratore). Nel ricorso per Cassazione, al contrario, a parte le generiche affermazioni di principio e il richiamo delle risultanze processuali, non viene indicata, in concreto, quale violazione sarebbe stata compiuta dal giudice dell'appello di quei criteri astratti e generali ai quali si è sopra accennato e che valgono a distinguere, come si è detto, il lavoro autonomo da quello subordinato.
Anche per questa parte, per conseguenza, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte nel ricorso per Cassazione. Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso il IE deduce la violazione e la falsa applicazione "di norme di diritto" e un ulteriore vizio di motivazione ed afferma, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe "completamente omesso di statuire in ordine all'appello incidentale avente ad oggetto il risarcimento del danno per la sofferta sospensione dal lavoro dal 1/1/93 al 30/11/93", danno che sussisteva sia se si ritenesse la natura subordinata del rapporto di lavoro, sia se si optasse per la diversa tesi dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Aggiunge il ricorrente che la sentenza impugnata non ha nemmeno preso in esame la domanda da lui proposta nel giudizio di appello e avente per oggetto la richiesta di rimborso delle spese del giudizio di primo grado, che il OR aveva ingiustamente compensato senza minimamente motivare e senza tenere conto del principio della soccombenza.
Entrambe le censure sono inammissibili.
Quanto alla prima, va rilevato, da un iato, che non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice dell'appello preso in considerazione la domanda di risarcimento del danno che era stata disattesa dal primo giudice e, dall'altro, che da parte del ricorrente non viene investita, con una specifica censura, la decisione (con la relativa motivazione) emanata su questo punto della controversia.
Nella sentenza impugnata (v. pag. 14) è stato affermato che, attesa l'accertata esistenza del vincolo della subordinazione, rimaneva assorbito il motivo dell'appello incidentale relativo alla domanda di risarcimento del danno. Risulta evidente, quindi, che il Tribunale ha interpretato la domanda proposta dal lavoratore come basata, esclusivamente, sulla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato:
e tale interpretazione - in mancanza, come si è detto, di qualsiasi specifica censura - non può essere ora sindacata dalla Corte. Riguardo all'altra doglianza basta ricordare che la sentenza di primo grado è stata completamente riformata da quella resa nel giudizio di appello e che, per il principio posto dall'art. 336, primo comma, c.p.c., tale riforma ha implicato il venir meno della statuizione relativa alle spese. Non vi era, quindi, materia perché il Tribunale pronunciasse sulla corrispondente doglianza dedotta nel giudizio di secondo grado dal IE;
ne' quest'ultimo, essendo risultato totalmente soccombente, potrebbe ora avere interesse a dolersi del fatto che da parte della sentenza di appello siano state regolate solo le spese inerenti al grado e non quelle del giudizio davanti al OR.
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso proposto dal IE deve essere rigettato.
Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio per non avere la società intimata svolto attività difensiva in questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003