Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen juris" utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del contratto (nella specie - relativa al servizio svolto da un assistente sociale presso un'amministrazione comunale - la S.C. ha annullato la sentenza di merito, che aveva ritenuto la natura autonoma del rapporto sulla sola base del riferimento, contenuto nella convenzione regolatrice del rapporto, all'art. 2222 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Sui dirigenti a co.co.co.Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 febbraio 2009
Il diritto di interpello Il diritto di interpello (previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dal decreto legge n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'attività ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica (all'indirizzo interpello@lavoro.gov.it), quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, MARCHINI PAOLO, LALLAI FRANCESCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COM BORONEDDU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 341/98 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 07/07/98 R.G.N. 412/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Oristano del 9/11/92 il Comune di Boroneddu proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 399/92 emesso ad istanza dell'INPS per contributi ed oneri accessori dovuti per l'attività svolta alle sue dipendenze dall'assistente sociale;
deduceva la natura autonoma del rapporto di lavoro e la carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ed in ogni caso precisava di avere agito in attuazione di norme regionali;
chiedeva quindi l'autorizzazione a chiamare in causa la Regione Sardegna. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Oristano, investito in grado di appello ad istanza del Comune, con sentenza del 9 - 24/6/98, accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando non dovuta alcuna somma all'INPS. Precisava il giudice del riesame che non sussisteva la subordinazione in un rapporto di lavoro, che era sorto in virtù di una convenzione tipo nella quale si precisava che l'assistente sociale operava "ai sensi dell'art. 2222 c.c.". In presenza di tale esplicita volontà non era possibile pervenire a diversa qualificazione se non si dimostrasse che in concreto, nello svolgimento del rapporto, si fosse realizzata quella subordinazione che le parti avevano escluso. Era quindi necessario esaminare il rapporto, quale concretamente svolto, al fine di accertare l'esistenza della subordinazione, intesa come vincolo che assoggettava il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, ancorché desumibili, atteso il contenuto professionale dell'opera, dalla posizione tecnico - gerarchica del lavoratore, essendo irrilevanti gli altri elementi. In proposito nessuna rilevanza poteva essere attribuita al fatto che, durante il rapporto, l'assistente sociale avesse esercitato le medesime mansioni che sarebbero state svolte da personale dipendente, perché ogni attività umana poteva essere espletata in regime di subordinazione o di autonomia.
Nel corso del giudizio era stato accertato che nessun vincolo di subordinazione avesse l'assistente sociale, eccetto quelli del piano socio assistenziale, che non conteneva indicazioni tale da integrare le direttive tipiche di un lavoro subordinato, come risultava dal documento acquisito in giudizio;
esso conteneva solo affermazioni generiche sulla situazione del Comune e sugli obiettivi da raggiungere.
Irrilevante era l'uso dei locali e della cancelleria del Comune, oppure il fatto che non veniva commissionato un'opera o un risultato, ma la prestazione di attività per 36 ore settimanali;
l'inserimento nella organizzazione aziendale acquistava rilevanza decisiva solo nel caso in cui vi fosse un adeguamento dell'opera del lavoratore all'indirizzo dell'attività produttiva indicata dal datore, cosa che sicuramente nella specie non sussisteva, insufficiente a fini qualificatori era la diversa ripartizione del rischio, nel lavoro autonomo ed in quello subordinato, in quanto la stessa riguardava solo l'aspetto economico della subordinazione.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS fondato su due motivi.
Non si è costituita in giudizio l'altra parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva violato i principi ripetutamente affermati da questa Corte in tema di indici di subordinazione in un rapporto a contenuto professionale, nel quale l'eterodirezione non si esplicava con comandi dettagliati sul contenuto della prestazione, ma in direttive generali sugli obiettivi, ed il vincolo di soggezione era attenuato per cui acquisivano valore decisivo ai fini probatori i criteri complementari e sussidiari, in una valutazione globale degli stessi. Orario da osservare, modalità della retribuzione ed assenza di rischio erano elementi dai quali desumere l'ingerenza del datore di lavoro nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa. Il Tribunale aveva omesso di valutare una serie di indici presuntivi di subordinazione, valutati invece dal Pretore, per privilegiare il dato formale del nomen juris attribuito al rapporto dalle parti;
in particolare non aveva considerato che a) l'assistente sociale ricopriva incarichi vacanti previsti in pianta organica;
b) che i rapporti erano continuativi e non occasionali, e) che c'era un vincolo per 36 ore settimanali;
d) che la retribuzione era commisurata alle ore prestate e non al risultato;
e) che il lavoratore era tenuto al rispetto del piano socio assistenziale;
f) che utilizzava mezzi messi a disposizione dal Comune e g) che non c'era rischio professionale. Su questi punti la motivazione era insufficiente, sia perché svalutava, senza motivare, alcuni requisiti, sia perché non giustificava l'irrilevanza di altri. Contraddittoria, invece, era la motivazione laddove negava che l'attività dell'assistente sociale non fosse adeguata all'attività produttiva del datore di lavoro, mentre la stessa era uno dei fini assistenziali propri del Comune.
Aveva dato il Tribunale valore decisivo all'aspetto formale, trascurando e sottovalutando i dati fattuali, che deponevano per la sussistenza della subordinazione.
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 2094 c.c. (art. 360 n. 1 c.p.c.), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva male interpretato alcune clausole ed in particolare quella relativa all'oggetto del contratto, che prevedeva l'obbligo di prestazione di mere energie lavorative, per un numero prestabilito di ore, e non certo la realizzazione di un opus. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, anche del comportamento successivo alla conclusione del contratto. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen juris" utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, II comma, c.c.) e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo al secondi, dato che le tutele relative al lavoro subordinato, per il loro rilievo pubblicistico e costituzionale, non possono essere eluse per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto" (Cass. n. 5520 del 20/6/97). In applicazione di questo principio, pienamente condiviso dal Collegio, va data la prevalenza, agli elementi di fatto del rapporto rispetto a quelli puramente formali e quindi il giudice di merito deve indirizzare la sua indagine alla individuazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto per accertare tutti gli elementi che possano condurre ad una o all'altra soluzione, per poi metterli a confronto onde stabilire la prevalenza di quelli che portino ad individuare un rapporto di lavoro autonomo, oppure subordinato.
Nel caso di specie, il Tribunale, nella individuazione degli elementi caratteristici della autonomia, si è fermato al richiamo puramente formale contenuto nella convenzione regolatrice del rapporto, secondo la quale l'assistente sociale svolge la sua opera "ai sensi dell'art. 2222 c.c.", senza preoccuparsi di individuare elementi di fatto a sostegno di tale inquadramento;
ha poi esaminato singolarmente i vari indici della subordinazione e li ha confrontati con il modello contrattuale, ritenendo di "non poter prescindere, ai fini della valutazione in parola, da tale pattuizione", e quindi li ha svalutati, uno ad uno, precisando che nessuno di essi era idoneo per giungere ad una diversa qualificazione, senza fare nemmeno una valutazione globale degli stessi.
In una prestazione lavorativa avente contenuto professionale, la subordinazione di manifesta in forma attenuata, per cui è necessario fare ricorso ai vari indici fattuali che depongono per uno o per l'altro inquadramento e quindi valutarli non loro complesso, per stabilire quali siano prevalenti. La motivazione che attribuisce la netta prevalenza dell'aspetto formale del rapporto, rispetto al concreto svolgimento dello stesso è assolutamente inadeguata;
va quindi accolto il primo motivo ricorso, mentre il secondo resta assorbito. Va perciò cassata la sentenza impugnata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Cagliari per nuova valutazione alla luce dei principi di diritto sopra affermati;
il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001