Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5443
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Nella fase di appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria - e non viene, quindi, nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ.. Ne consegue che è possibile sostituire un relatore ad un altro senza particolari formalità fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione. Va, tuttavia, precisato che il suddetto divieto ha carattere assoluto soltanto per le ipotesi in cui l'udienza di discussione sia unica, mentre ove siano tenute più udienze di discussione esso, anche nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, è compatibile con la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 cod. proc. civ., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta nullità ove il procedimento si svolga compiutamente - con riferimento alla discussione e alla decisione della causa - avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.

Anche nel rito del lavoro trova applicazione il combinato disposto degli artt. 174 cod. proc. civ. e 63 disp. att. cod. proc. civ. da cui si desume che, in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze, è possibile la sostituzione del giudice istruttore. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione (in quanto questi ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 cod. proc. civ.), salvo che l'impedimento del giudice istruttore sorga dopo l'inizio della discussione. In tale ultimo caso, infatti, in base al principio che vieta che la sentenza sia emanata da parte di un giudice diverso da quello che ha assistito alla discussione, il nuovo giudice designato dopo la sostituzione deve reiterare "ex novo" la discussione fissando una nuova udienza.

L'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima. (Fattispecie in materia di violazioni alla normativa sulla previdenza obbligatoria).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, cod. proc. civ., 63, ultima parte e 79, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. eccepita, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, nelle parti in cui le suddette disposizioni consentono anche nel rito del lavoro la sostituzione del giudice istruttore con altro per la discussione della causa. Nella normativa denunciata, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione ne' del principio del giudice naturale (che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato) ne' del diritto di difesa (in quanto il principio di oralità, che ha nel rito del lavoro particolare rilievo - e che subisce un "vulnus" per effetto dell'ammissibilità della sostituzione in argomento -, è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa).

Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze - ingiunzioni, la determinazione della misura della sanzione - che costituisce mera applicazione del dettato normativo di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 - è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell'attività dell'amministrazione, sicché la motivazione dell'ordinanza sul punto può dirsi sufficiente quando contenga l'esposizione dei criteri seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. D'altra parte, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume rilievo in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità, il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5443
Data del deposito : 11 aprile 2001

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