Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 5
Nella fase di appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria - e non viene, quindi, nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ.. Ne consegue che è possibile sostituire un relatore ad un altro senza particolari formalità fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione. Va, tuttavia, precisato che il suddetto divieto ha carattere assoluto soltanto per le ipotesi in cui l'udienza di discussione sia unica, mentre ove siano tenute più udienze di discussione esso, anche nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, è compatibile con la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 cod. proc. civ., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta nullità ove il procedimento si svolga compiutamente - con riferimento alla discussione e alla decisione della causa - avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.
Anche nel rito del lavoro trova applicazione il combinato disposto degli artt. 174 cod. proc. civ. e 63 disp. att. cod. proc. civ. da cui si desume che, in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze, è possibile la sostituzione del giudice istruttore. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione (in quanto questi ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 cod. proc. civ.), salvo che l'impedimento del giudice istruttore sorga dopo l'inizio della discussione. In tale ultimo caso, infatti, in base al principio che vieta che la sentenza sia emanata da parte di un giudice diverso da quello che ha assistito alla discussione, il nuovo giudice designato dopo la sostituzione deve reiterare "ex novo" la discussione fissando una nuova udienza.
L'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima. (Fattispecie in materia di violazioni alla normativa sulla previdenza obbligatoria).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, cod. proc. civ., 63, ultima parte e 79, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. eccepita, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, nelle parti in cui le suddette disposizioni consentono anche nel rito del lavoro la sostituzione del giudice istruttore con altro per la discussione della causa. Nella normativa denunciata, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione ne' del principio del giudice naturale (che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato) ne' del diritto di difesa (in quanto il principio di oralità, che ha nel rito del lavoro particolare rilievo - e che subisce un "vulnus" per effetto dell'ammissibilità della sostituzione in argomento -, è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa).
Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze - ingiunzioni, la determinazione della misura della sanzione - che costituisce mera applicazione del dettato normativo di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 - è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell'attività dell'amministrazione, sicché la motivazione dell'ordinanza sul punto può dirsi sufficiente quando contenga l'esposizione dei criteri seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. D'altra parte, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume rilievo in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità, il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ME CI, in proprio e quale ex Presidente della HANTAREL NORD s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, Foro Traiano, n. 1/A, presso l'avv. Enrico Buglielli, che, unitamente all'avv. Alessandro Pazzi, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Fabrizio Correra, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona n. 201 in data 30 maggio 1998 (R.G. 253/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Correra;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Cremona ha respinto l'appello di CI ME, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2456/1995 emanata dall'Inps per il pagamento di L. 96.950.000 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni in materia di previdenza obbligatoria, commesse dal ME, quale rappresentante legale della Hantarel Nord SpA, negli anni 1993/1994 e consistite in omissione delle denunzie mensili, indebita fiscalizzazione di oneri sociali, indebita corresponsione di indennità di maternità, mancato versamento di contributi.
Il Tribunale, sulla questione pregiudiziale della nullità della sentenza di primo grado, dedotta dall'appellante per essere stata emessa da magistrato diverso da quello che aveva compiuto l'istruzione della causa, ha ritenuto che gli art. 174 c.p.c. e 63 disp. att. dello stesso codice consentono la sostituzione delle persone fisiche incaricate dell'esercizio della giurisdizione per esigenze di servizio in senso ampiamente inteso, e, nella specie, non vi erano elementi per ritenere che il provvedimento di sostituzione fosse stato adottato per conseguire finalità diverse da quelle di organizzazione del servizio;
ne', ha aggiunto il Tribunale, il sistema poteva essere sospettato di non conformità alla Costituzione, non configurandosi vulnus del diritto di difesa, ne' violazione del principio della precostituzione del giudice naturale. Ha, poi, ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per essere stato dichiarato il fallimento della Hantarel Nord SpA, poiché oggetto della controversia era la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa dei confronti del ME in proprio, quale legale rappresentante al quale erano imputate le violazioni amministrative;
giudicato inammissibile la richiesta in appello di chiamare in causa un terzo (Michele OL), versandosi fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario.
In ordine ai temi concernenti il merito della controversia, il Tribunale, ha premesso in fatto che la società Hantarel Nord, presso la quale il ME rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, era stata costituita con lo scopo precipuo di utilizzare finanziamenti pubblici al fine di acquisire le strutture produttive ed il personale di altra società in liquidazione (Europhon SpA); che il consiglio di amministrazione, in data 16.9.1991, delegò ad un consigliere (Michele OL) la funzione di "rappresentare la Hantarel Nord SpA nelle trattative in corso per la definizione del problema Europhon"; che fu il OL a denunziare all'Inps, in data 24.4.1993, l'assunzione di oltre trecento dipendenti dell'Europhon, apponendo la firma apocrifa del ME sull'apposito modulo, senza informare il consiglio di amministrazione e compiendo altri abusi, alcuni oggetto di procedimenti penali;
che, ricevuti dall'Inps i DM10 nell'autunno del 1993, il ME chiese spiegazioni al OL, mettendo infine al corrente il consiglio di amministrazione in data 5.10.1994. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha giudicato che il legale rappresentante della società aveva omesso la dovuta sorveglianza sull'operato di una persona che era incaricata, ancorché non dal ME direttamente ma dal consiglio di amministrazione, di svolgere una determinata attività per conto della società, ma senza una delega completa di funzioni che comportasse l'attribuzione di poteri rappresentativi in relazione ad uno specifico settore;
ne' poteva avere rilevanza il fatto che il OL avesse agito quale falsus procuratore apponendo una firma apocrifa sul modulo, considerato che non era contestato che i lavoratori ai quali la denunzia si riferiva, furono realmente assunti alle dipendenze della Hantarel Nord SpA, così da rendere indifferente l'identità del soggetto che aveva curato gli adempimenti previdenziali.
In particolare, ha ulteriormente precisato il Tribunale, non poteva dubitarsi della sussistenza dell'elemento psichico della colpa nella condotta del ME, che aveva omesso qualsiasi controllo sulla persona incaricata della gestione di un'attività che sostanzialmente esauriva quella della società, appositamente creata per portarla a compimento, e ciò per un periodo molto lungo (dal 1991 al 1994), pur avendone tutte le possibilità; del resto, anche dopo aver avuto cognizione della denunzia all'Inps delle assunzioni, ne aveva riferito al consiglio di amministrazione ben un anno dopo, senza provvedere neppure a controllare i libri e le scritture contabili. Non costituivano circostanze in grado di attenuare la colpa, ne' le responsabilità penali in cui era incorso il OL, ne' il fatto che sul ME gravassero in quel periodo numerosi e complessi compiti quale legale rappresentante di altre società appartenenti allo stesso gruppo.
Ha concluso il Tribunale che l'ingiunzione risultava correttamente ed esaustivamente motivata, e congrua la sanzione inflitta in relazione alla natura e alla gravità della condotta omissiva;
che non vi era bisogno di acquisire altri elementi di prova e, comunque, la richiesta del ME di acquisire ulteriore documentazione non era ammissibile perché genericamente formulata.
La cassazione della sentenza è chiesta da CI ME con ricorso articolato in sette motivi, al quale ha resistito l'Inps con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge e nullità della sentenza e del procedimento in relazione al combinato disposto di cui agli art. 158, 161, 174, primo comma, e 311 c.p.c., 63, prima parte, disp. att. c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione, viene riproposta la tesi, disattesa dal Tribunale, secondo cui, con particolare riguardo al rito del lavoro, non è consentito sostituire il giudice, che ha compiuto l'istruzione, con altro giudice, il quale, all'udienza di discussione fissata, è chiamato soltanto a decidere la causa sulla base degli atti formati sotto la direzione e il controllo di un giudice diverso.
1.1. Il secondo motivo concerne la medesima questione, poiché si sostiene l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli art. 174, comma secondo, c.p.c., 63, ultima parte, e 79, comma primo, disp. att. c.p.c., in relazione agli art. 24 e 25 Cost., ove fossero da interpretare nel senso di consentire la predetta sostituzione del giudice;
lo stesso motivo denunzia omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
1.2. I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
La questione sottoposta alla scrutinio di legittimità è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza della Corte e univocamente risolta nel senso che anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 174, comma secondo, c.p.c., che prevede la possibilità della sostituzione del giudice istruttore in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze. Pertanto, non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal giudice (pretore) che l'ha istruita, ma da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione, avendo egli conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conservando comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 c.p.c., salvo che l'impedimento del giudice sorga dopo l'inizio della discussione, dovendo in tal caso il nuovo giudice, designato dopo la sostituzione, reiterare ex novo la discussione fissando una nuova udienza ad hoc (Cass., 8 febbraio 1988, n. 1327; 23 marzo 1989, n. 1487; 8 maggio 1992, n. 5449).
1.3. Non esiste contrasto alcuno, come a torto sembra ritenere il ricorrente, con il principio secondo il quale nella fase d'appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., derivandone la possibilità di sostituire un relatore ad altro, senza particolari formalità, fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione (Cass. 2 marzo 1995, n. 2413; 8 aprile 1995, n. 4076). Si tratta, infatti, di una regola che presuppone l'unicità dell'udienza di discussione, mentre, ove siano tenute più udienze, deve ritenersi consentita, anche nel rito del lavoro, in grado d'appello la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 c.p.c., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta nullità ove il procedimento si svolga compiutamente con riferimento alla discussione ed alla decisione della causa avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze (Cassa. 6 settembre 1995, n. 9373).
1.4. Del tutto prive di rilievo, inoltre, sono le eventuali disfunzioni del procedimento amministrativo previsto per la sostituzione del giudice nei casi indicati.
Invero, il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudizialì siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario;
ne consegue che la sostituzione del giudice senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli art. 174 c.p.c. e 63 disp. att. c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. 28 dicembre 1994, n. 11238; 19 settembre 1996, n. 8352; 24 luglio 1997, n. 6917; 25 luglio 1997, n. 6953; 13 dicembre 1999, n. 13980).
1.5. In ordine alla questione di legittimità costituzionale (secondo motivo), si deve premettere che va negato qualsiasi rilievo autonomo alle censure formulate con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che, in relazione ad una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall'interpretazione di un atto normativo o dal giudizio di conformità dell'atto stesso alla Costituzione, la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente la disposizione, senza il "filtro" rappresentato dalllla sentenza impugnata.
La giurisprudenza della Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 25 e 107 Cost., degli art. 161 comma secondo, e 354, comma primo, c.p.c., nella parte in cui non prevedono la nullità assoluta della sentenza in caso di sostituzione del giudice istruttore- relatore senza le formalità di cui all'art. 174 c.p.c., in quanto ciò non implica violazione del principio del giudice naturale, che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato, ne' di quello della inamovibilità del giudice, che riguarda i cambiamenti di sede e di funzioni, non la semplice sostituzione in un singolo affare (Cass. 27 novembre 1992, n. 12709). Con riferimento alla denunziata violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione al rito speciale del lavoro, si deve consentire con il ricorrente nel rilevare che effettivamente il principio di oralità che caratterizza il procedimento riceve un non trascurabile vulnus allorché un magistrato diverso subentri a quello che ha proceduto al libero interrogatorio delle parti, compiuto il tentativo di conciliazione e proceduto all'acquisizione delle prove. Ma, anche a prescindere dalla considerazione che il principio dell'oralità di uno specifico processo è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa, è assorbente la considerazione che i valori con dignità costituzionale sono suscettibili di talune limitazioni nella concorrenza con altri valori di pari o superiore consistenza. Ora, il valore costituzionale dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, espresso dall'art. 97 ed applicabile a tutti i servizi offerti dall'amministrazione alla collettività, tra i quali un ruolo di spicco riveste l'amministrazione della giustizia, subirebbe una grave compromissione ove l'evenienza ricorrente della sostituzione di un magistrato dovesse costringere a ripercorrere ab initio l'iter processuale. Il sacrificio del principio di oralità del processo del lavoro risulta perciò adeguatamente giustificato. La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente va, dunque, ritenuta manifestamente infondata.
2. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 689/1981, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla legittimazione passiva del ME, affermata senza chiarire se dovesse ritenersi responsabile quale legale rappresentante, qualità che più non sussisteva, o quale autore materiale del fatto, ed in questo secondo caso, certamente l'autore doveva ricercarsi in altra persona, della quale era stata chiesta la chiamata in causa.
2.1. Si tratta di rilievi privi di qualsiasi consistenza giuridica. Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981 è esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa. Poiché il giudizio di opposizione, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico di obbligazione, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, non è consentita la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione e dall'ingiunto (o dagli ingiunti). La deduzione difensiva secondo cui la responsabilità andrebbe imputata ad altri soggetti non introduce una questione (preliminare) di legittimazione, ma si risolve in contestazione della responsabilità per non aver commesso il fatto. In tali sensi va, in parte, corretta la motivazione m diritto della sentenza impugnata sul punto (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge 689/1981, l'ordinanza è stata emessa nei confronti del ME in proprio, quale persona fisica che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dei fatti e, quindi, quale autore materiale della trasgressione.
3. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. 689/1981, 2392 e 1710 c.c., nonché motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria, per avere il Tribunale ritenuto di imputare al ME il comportamento consistito nella mancata vigilanza sull'operato del OL, trascurando di considerare che il compito spettava all'intero consiglio di amministrazione che gli aveva direttamente conferito l'incarico, così escludendo i poteri di controllo del ME;
che la società non svolgeva di fatto alcuna attività e nessun dipendente prestava attività lavorativa, mentre il ME era costretto ad occuparsi di altri e gravi problemi pertinenti ad altre società del gruppo.
3.1. In stretta connessione con il quarto motivo si pone il quinto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1398, 1399, 1704 e 1711 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché il OL, privo del potere di agire in nome e per conto della società, non aveva posto in essere atti di assunzione dei dipendenti e di iscrizione all'Inps con effetti nella sfera giuridica del dominus, dovendosi escludere sia l'intervento di una successiva ratifica dell'iscrizione, sia la creazione di una situazione di apparenza del diritto nei confronti dell'ente previdenziale.
3.2. I due suesposti motivi, esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Sembra, ancorché il ricorso non si esprima sul punto con piena chiarezza, che si intenda contestare che siano state realmente poste in essere le assunzioni alle dipendenze della società Hantarel degli oltre trecento lavoratori già alle dipendenze della società Europhon. È evidente che non sarebbero ipotizzabili le violazioni amministrative contestate in assenza del presupposto della costituzione di rapporti di lavoro.
Senonché il Tribunale, con affermazione alla quale il ricorrente inammissibilmente contrappone quella di segno contrario, neppure del resto pienamente esplicitata, ha ritenuto fuori discussione la circostanza che le assunzioni furono realmente effettuate. Diventa, quindi, priva di qualsiasi rilievo la verifica se il OL avesse o no il potere di rappresentare verso l'Inps la società per gli adempimenti relativi, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge ed affidati alla responsabilità del rappresentante legale, certamente non esclusa dal modulo organizzativo dell'incarico dato ad altri di espletare la necessaria attività esecutiva.
La situazione ricostruita dal giudice del merito, invero, è puramente e semplicemente nel senso che le attività relative al settore delle assunzioni e dei relativi adempimenti erano state affidate alla responsabilità di una specifica persona, non diversamente da quanto si sarebbe potuto fare mediante l'opera di un dirigente della società. In tale contesto, con motivazione sufficiente e logica, perciò non censurabile in sede di legittimità, il Tribunale ha ritenuto la colpevolezza del legale rappresentante della società, il quale aveva prima trascurato persino di acquisire notizie sull'operato del OL e poi ritardato per un lasso di tempo notevole gli opportuni interventi di vigilanza.
Per la sua pertinenza al caso di specie, va richiamato il precedente della giurisprudenza della Corte, secondo il quale l'art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al comma secondo - neppure nell'ì potesi di attribuzioni proprie del cornitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689, prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per ornissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima (Cass. 25 gennaio 1999, n. 661).
4. Il sesto motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 210 ss. c.p.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale respinto, senza fornire una giustificazione adeguata, la richiesta di acquisire la documentazione relativa ad una serie di circostanze rilevanti per la decisione della controversia.
4.1. Il motivo non può trovare accoglimento, perché rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, la decisione di ordinare l'acquisizione di documenti (Cass. 16 maggio 1997, n. 4363; 8 aprile 1995, n. 4109), così come il compimento di qualsiasi altro adempimento istruttorio, sicché resta percorribile, in sede di ricorso per cassazione, la sola strada della denunzia del vizio di motivazione (non del provvedimento negativo ma) della sentenza, le quante volte si prospetti che la decisione avrebbe potuto essere diversa a seguito dell'acclaramento di determinati fatti a mezzo dell'espletamento del mezzo istruttorio. Ma, il motivo di ricorso non specifica i fatti che i documenti avrebbero dimostrato e la loro idoneità a costituire punti decisivi della controversia (cfr. Cass., 4 marzo 2000, n. 2446).
5. Con il settimo, ultimo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 11 l. 689/1981, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sufficientemente motivata l'ordinanza-ingiunzione, anche in relazione alla pena inflitta, mentre tutte le circostanze emerse nel giudizio inducevano ad operare una riduzione della somma in difetto di una condotta definita nell'ordinanza "gravemente illecita".
5.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. L'ordinanza-ingiunzione, costituendo un mero strumento di riscossione di un credito nato ex lege, deve ritenersi motivata, nel rispetto della prescrizione dell'art. 18 della l. 689/1981, se contiene gli elementi sufficienti per consentire all'ingiunto di identificare la violazione contestata e di difendersi, atteso che è estraneo all'atto qualsiasi contenuto decisorio di cui l'autore debba spiegare le ragioni logicogiuridiche (cfr. Cass. 3 luglio 1998, n. 6529; 21 settembre 1998, n. 9433). Con specifico riguardo, poi, alla determinazione della misura della sanzione, da una parte, costituisce anch'essa mera applicazione del dettato normativo di cui all'art. 11 l. 689/1981, e, quindi, un momento solo tecnico, diretto alla liquidazione del credito, e non discrezionale dell'attività dell'amministrazione; dall'altra, la regolamentazione legislativa del giudizio di opposizione è nel senso dell'irrilevanza della mancata giustificazione da parte dell'autorità ingiungente della misura della pena in concreto inflitta, posto che al giudice è conferito espressamente il potere di modificarne l'entità, così che il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito (cfr. Cass. 2 febbraio 1996, n. 911). Nè, infine, è censurabile la decisione del Tribunale di confermare la misura della sanzione inflitta, considerato che il ME si è limitato, nel giudizio di appello, a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che potessero indurre ad apprezza e la violazione con minor rigore, mentre, in più punti della motivazione della sentenza, risulta posta in rilievo la gravità della colpa del trasgressore, così da giustificare adeguatamente il mancato accoglimento dell'appello sul punto.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 38.000 e degli onorari liquidati in L. 3.500.000.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001