Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (nella specie - relativa al servizio prestato da alcuni assistenti sociali presso amministrazioni comunali - la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza della subordinazione, avendo accertato che gli unici vincoli alle modalità di esecuzione della prestazione erano costituiti da piani socio - assistenziali, contenenti gli obiettivi astratti da conseguire mediante l'esplicazione del servizio, ma privi di direttive specifiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale LLIstituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, LALLAI FRANCESCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MILIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio LLAvvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato TULLIO FRAU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNE DI OLLASTRA, COMUNE DI MASULLAS, COMUNE DI SOLARUSSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio LLAvvocato DI MEO STEFANO, che li rappresenta, e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHI PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 158/98 del Tribunale di ORISTANO, emessa il 10/03/98 depositata il 07/04/98 R.G.N. 555/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DI MEO per delega FRAU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore del lavoro di Oristano del 20 ottobre e del 5, 12 e 13 novembre 1992 i Comuni di Masullas, Solarussa, Ollastra e Milis proponevano opposizione ai decreti ingiuntivi con i quali si era loro ordinato di pagare all'IN i contributi ed oneri accessori relativi all'attività svolta dagli assistenti sociali;
il comune di Milis, deducendo di avere agito in attuazione di disposizioni regionali, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Regione Sardegna;
costituitisi l'IN e la Regione, il Pretore, con le sentenza del 1996 n. 797, 798, 800 ed 845 rigettava le opposizioni mentre escludeva ogni responsabilità in capo alla Regione. Sull'appello dei Comuni e ricostituitosi il contraddittorio con l'IN e con la Regione Sardegna, il Tribunale di Oristano con sentenza del 23 marzo 1998 riformava la statuizione assolvendo i predetti Comuni dalla domanda LLIN.
Il Tribunale affermava infatti che erano fondate entrambe le eccezioni svolte dai Comuni per paralizzare la pretesa LListituto e cioè sia il difetto di legittimazione LLIN, sia l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato con gli assistenti sociali. Quanto al primo aspetto - premesso che il difetto di legittimazione, non essendo eccezione in senso stretto, poteva essere sollevata anche in appello - affermava che il carattere permanente del servizio degli impiegati dipendenti degli enti locali prescritto per l'iscrizione alla PD (ora Inpdap) dall'art. 5 del rdl 3 marzo 1938 n. 680 conv. in legge 9 gennaio 1939 n. 41 comporta la esclusione della iscrizione solo per coloro che siano addetti a servizi eccezionali e contingenti (per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'IN), di talché svolgendo gli assistenti sociali un servizio di carattere permanente, nel caso di sussistenza di rapporto avente natura subordinata, l'ente legittimato a richiedere i contributi sarebbe stata la PD e non l'IN.
Quanto al secondo aspetto, il Tribunale affermava di non potere prescindere dalla volontà delle parti espressa nella convenzione tipo stipulata, in cui era stato chiarito che l'assistente sociale svolgeva la sua opera ai sensi LLart. 2222 cod. civ., non essendovi elementi che dimostrassero, al contrario, lo svolgimento del rapporto in regime di subordinazione;
ed infatti gli assistenti sociali non avevano vincoli di subordinazione salvo quelli imposti dai piani socio assistenziali acquisiti in giudizio, i quali non contenevano indicazioni tali da integrare le direttive tipiche del lavoro subordinato, ma solo gli obiettivi astratti da raggiungere mediante l'esplicazione del servizio.
Era poi irrilevante il fatto che gli assistenti sociali utilizzassero locali dei Comuni e che agli stessi non fosse commissionati ne' un'opera ne' un risultato, essendo la loro obbligazione limitata allo svolgimento di 36 ore settimanali, giacché, rilevava il Tribunale, l'inserimento nella organizzazione aziendale assume importanza decisiva solo ove vi sia un adeguamento, non rinvenibile nella specie, LLopera del lavoratore all'indirizzo LLattività produttiva indicata dal datore;
infine la dedotta mancanza di rischio era insufficiente ai fini qualificatori.
Avverso questa sentenza l'IN propone ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso illustrato da memoria i Comuni di Ollastra, Solarussa, Masullas e Milis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti della Regione Sardegna in quanto notificato a mezzo posta il 19 giugno 1998 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza che era stata effettuata il 17 aprile precedente.
I Comuni di Ollastra, Solarussa e Masullas eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità o irricevibilità del ricorso perché l'avvocato LLIN, nel trasmetterlo a mezzo telefax all'avvocato di Oristano, avrebbe certificato la conformità all'originale da lui sottoscritto solo della copia utilizzata per la trasmissione e non la conformità all'originale della copia prodotta a distanza dal telefax;
anziché inserire nell'apparecchiatura telefax direttamente l'originale LLatto, oppure una fotocopia dello stesso, sarebbe stata inserita solo una copia carbone, non recante le firme dei difensori, ne' del Presidente LLIN (risultando i nomi dattiloscritti preceduti da F.to); con ciò sarebbe stato violato l'art. 1 primo comma lett. b) della legge 183/93 e non sarebbe comunque possibile accertare l'anteriorità
della procura rispetto alla notifica.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. La legge 7 giugno 1993 n. 183 detta precise condizioni affinché la copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si consideri conforme all'atto trasmesso. La portata innovativa della disposizione può essere colta solo ove l'espressione "si considera conforme all'originale" venga intesa non come mera presunzione di conformità all'atto o al provvedimento trasmesso, subordinata al mancato disconoscimento della controparte, ma come formante piena prova fino a querela di falso. E ciò sul rilievo che la presunzione di conformità all'originale in mancanza di disconoscimento era già contemplata in materia di riproduzioni meccaniche dall'art. 2712 cod. civ. ed in materia di copie fotografiche di scritture dall'art. 2719
dello stesso codice. Ne consegue che in mancanza dei requisiti previsti dalla legge n. 183 la copia fotoriprodotta e trasmessa a distanza non potrà considerarsi pienamente "conforme all'atto trasmesso"; tuttavia la conformità all'originale della copia usata dall'IN per la notifica (ivi compresa l'esistenza sull'originale delle sottoscrizioni sia del Presidente LLIN sia dei difensori, che sono rilevanti ai fini della anteriorità della procura) deriva pur sempre dalla previsione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. poiché non è stata espressamente disconosciuta dalla controparte. Con il primo motivo l'IN denunzia violazione e falsa applicazione LLart. 2094 cod. civ., nonché difetto di motivazione per avere il Tribunale, privilegiando il dato formale del nomen iuris attribuito dalle parti, omesso la valutazione di indici presuntivi della subordinazione, e cioè che le assistenti sociali ricoprivano incarichi vacanti previsti in pianta organica relativi ad attività diretta alla realizzazione di uno dei fini istituzionali LLEnte;
che i rapporti erano continuativi e non annuali;
che vi era obbligo di presenza per 36 ore settimanali, l'obbligo di rispetto degli obiettivi imposti dai piani socio assistenziali, l'utilizzo di mezzi messi a disposizione del Comune, e l'assenza di rischio professionale.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione LLart. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione all'art. 2094 dello stesso codice, perché la determinazione del numero delle ore da prestare escludeva che l'oggetto del contratto fosse un "opus". Con il terzo motivo si denunzia violazione LLart. 212 cod. proc. civ., vizio di extra petizione, nonché violazione e falsa applicazione delle norme in tema di iscrizione dei dipendenti degli enti locali all'IN e LLart. 3 comma 7 della legge n. 33 del 1980, nonché difetto di motivazione;
per vagliare la legittimazione
LLIN in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti locali sarebbe necessario accertare se il servizio a cui gli stessi accedono sia di carattere permanente o temporaneo, ma questa questione era nuova perché in primo grado i comuni opponenti non avevano prospettato che il servizio socio assistenziale fosse permanente e non transitorio. Il Tribunale sarebbe incorso in extra petizione, che ricorre ove una pronunzia dipenda da un mutamento della causa petendi tale da modificare il petitum.
Inoltre l'iscrizione alla PD è obbligatoria per gli impiegati che siano adibiti a servizi di carattere permanente, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, mentre il Tribunale avrebbe dato per scontato il carattere permanente del servizio (confondendo anche tra stabilità dei contratti di lavoro e permanenza del servizio), che sarebbe invece da escludere perché fino all'entrata in vigore della legge 274/91 il servizio socio assistenziale non aveva carattere di normalità.
Il Tribunale avrebbe anche omesso di pronunciarsi sulla legittimazione LLIN a richiedere i contributi di malattia che non spettano alla PD ma all'IN ex art. 3 settimo comma della legge n. 33 del 1980. I primi due motivi di ricorso, che attenendo entrambi all'esistenza della subordinazione, vanno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 326 del 1996) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (v., ex plurimis, Cass. 7 aprile 1992, n. 4220, id. 25 luglio 1994, n. 6919, id. 16 gennaio 1996 n. 326). Per quanto concerne i criteri suddetti, va posto in luce che il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsercarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità LLincarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. 17 novembre 1994, n. 9718, Id. 12 giugno 1994, n. 8804; Id. 14 luglio 1993, n. 7796, Id. 10 giugno 1993, n. 6469; id. 29 gennaio 1993, n. 1094). A questo criterio distintivo si è correttamente attenuto il Tribunale - allorché ha negato la sussistenza della subordinazione in base al rilievo della carenza di prova in ordine a qualsiasi elemento dimostrativo della sussistenza di poteri gerarchici del datore di lavoro o di controlli del medesimo sulla modalità di esecuzione della prestazione, perché gli unici vincoli derivavano dai piani socio assistenziali acquisiti in giudizio, i quali però non contenevano indicazioni tali da integrare le direttive tipiche del lavoro subordinato, ma solo gli obiettivi astratti da conseguire attraverso l'esplicazione del servizio. Sicché, sotto questo aspetto, la sentenza impugnata sfugge alle censure che le vengono rivolte dal ricorrente.
Per quanto, poi, attiene all'altro aspetto, cioè quello della adeguatezza della motivazione, le censure svolte dal ricorrente si palesano del tutto inidonee al fine LLidentificazione di "vizi della motivazione" della sentenza impugnata, poiché lungi dal porre in luce punti "decisivi", in ordine ai quali sarebbe stata omessa, o insufficiente, o contraddittoria, la motivazione, si sostanziano in un autonomo ordine soggettivo di considerazioni ed apprezzamenti sulle risultanze istruttorie inammissibilmente contrapposto all'iter logico seguito dal giudice a quo per pervenire al suo convincimento, esposto esaurientemente e con proposizioni internamente e reciprocamente coerenti. Ed infatti il Tribunale, pur affermando di non potere prescindere dalla volontà espressa dalle parti nella convenzione tipo stipulata, in cui si pattuiva espressamente lo svolgimento della prestazione in regime di autonomia, ha poi verificato che di fatto il rapporto si era effettivamente svolto come pattuito, prendendo in esame e disattendendo tutti gli elementi che sono stati indicati in ricorso come dimostrativi della subordinazione, e cioè lo svolgimento LLopera per un numero determinato di ore, l'utilizzo dei locali del comune e l'assenza di rischio.
Il rigetto dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo, perché una volta esclusa la subordinazione, non è più necessario accertare se l'ente assicurativo sia l'IN ovvero sia la PD (ora Inpdap) e diviene inapplicabile l'invocato art. 3 settimo comma della legge n. 33 del 1980 sull'obbligo di versamento all'IN dei contributi di malattia.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Regione Sardegna e lo rigetta nei confronti dei controricorrenti. Condanna l'IN al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 30.000=, oltre lire cinque milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001