Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
La scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IA, elettivamente domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SALVATORE INCOGNITO, con studio in 950224 ACIREALE VIA M. LA SPINA, 1, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI ON, in proprio e nella qualità di procuratore di CC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIUFFRIDA, difeso dall'avvocato ROBERTO PORTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 209/01 della Corte d'Appello di CATANIA, seconda sezione civile emessa l'8/3/01, depositata il 21/03/01; RG. 375/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2 dicembre 1994 - spedita a mezzo del servizio postale - CC SI ed IO convenivano dinanzi al Tribunale di Catania ER MA per ottenere il rilascio di tre vani facenti parte di una casa sita in Acicastello, Via Sturzo 12, concessi in comodato gratuito - scaduto nel luglio del 1993 - all'atto della cessione dell'azienda tele-radio Esmeralda, avvenuta il 2 ottobre 1988, e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati dalla mancata locazione dell'immobile. La ER, richiamando la raccomandata inoltrata il 7 giugno 1993, con la quale, prima della scadenza, si era dichiarata disponibile al rilascio dei locali purché le fossero richiesti con procedura giudiziale - necessaria per poter chiedere di esser autorizzata al trasferimento dell'impianto di radiodiffusione (art. 4 D.P.R. 7 aprile 1993 "Pagani", di esecuzione della legge 6 agosto 1990 n. 223) - eccepiva che, non essendo stato richiesto nessun provvedimento di rilascio al Pretore di Acireale, competente per territorio e valore, bensì essendo stata citata, anche per i danni, dinanzi al Tribunale, era costretta a difendersi.
Con sentenza del 13 febbraio 1998 il Tribunale di Catania, ritenuta l'irrilevanza della normativa invocata - che consentiva "modifiche operative, tecniche e strutturali (trasferimento di impresa) dell'impianto solo in presenza di motivate situazioni, tra cui sfratto e finita locazione - condannava la ER a rilasciare i vani occupati, fissando la relativa data ai sensi dell'art. 56 legge 27 luglio 1978, n. 392, ma rigettava la domanda risarcitoria perché
i vani non erano suscettibili di utilizzazione separata dal resto del villino, non essendo neppure autonomamente accessibili. Condannava la convenuta alle spese, tranne quelle di C.T.U. perché concernenti questa domanda attorea non accolta. Proponeva appello principale la ER per incompetenza funzionale e per materia del Tribunale essendo competente il Pretore di Acireale, ai sensi degli artt. 8 e 447 bis cod. proc. civ., in vigore dal 20 dicembre 1995 ex lege 534/1995, e per esser stata condannata alle spese malgrado la manifestata volontà di aderire al rilascio.
Gli appellati proponevano appello incidentale per i danni derivati dalla mancata utilizzazione dell'intero villino a causa dell'occupazione illegittima dei tre vani.
Con sentenza del 21 marzo 2001 la Corte di appello di Catania rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava la ER al risarcimento dei danni per tardivo rilascio dei vani del villino per le seguenti ragioni: 1) la competenza del Pretore per le controversie di comodato di immobili, stabilita dalla legge 353/1990, era divenuta operativa soltanto dal 30 aprile 1995, ma la causa era stata introdotta il 21 novembre 1994, e quindi, per effetto dell'art. 5 cod. proc. civ., come modificato dalla stessa legge 353/1990, ed in vigore dal primo gennaio 1993, la competenza doveva esser determinata in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda;
2) la domanda attorea era stata accolta, ancorché non totalmente, e quindi sussisteva la soccombenza della convenuta ai fini della sua condanna alle spese;
3) la motivazione addotta dal Tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria degli attori per non aver potuto locare i tre vani alla scadenza del comodato, e cioè
l'impossibilità di una loro utilizzazione separata dagli altri vani del villino di cui facevano parte, era erronea perché invece la ER li aveva così utilizzati per cinque anni e benché il comodato appartenesse ad un più ampio rapporto di cessione di azienda, non perciò poteva escludersi che da essi fosse ricavabile un corrispettivo, ovvero non riconoscersi che la loro occupazione oltre la scadenza costituiva inadempimento all'obbligo di restituirli e quindi costituiva causa immediata e diretta della diminuzione del reddito ricavabile dal villino;
2) tale riduzione poteva quantificarsi in una parte dell'equo canone calcolato dal C.T.U. per l'intero villino e rapportata ai tre vani inutilizzabili, oltre al 75% della variazione ISTAT per gli anni successivi e agli interessi legali;
3) la liquidazione di detto danno decorreva dalla messa in mora per la restituzione, e cioè dalla domanda all'effettivo rilascio;
4) le spese dovevano restare a carico della ER, soccombente.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione ER MA, cui resiste CC SI, in proprio e nella qualità di procuratore di CC IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminare logico-giuridico va riconosciuta all'eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dal controricorrente ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sul presupposto che all'atto del deposito del ricorso fosse scaduto il termine di venti giorni dall'ultima notifica, avvenuta il 10 luglio 2001. L'eccezione è infondata perché a norma dell'art. 134, quinto comma disp. att. c.p.c. il deposito del ricorso per Cassazione può avvenire anche per posta ed in tal caso la data è quella che risulta dal timbro di spedizione del plico, che nella fattispecie è il 23 luglio 2001. Pertanto il ricorso va esaminato.
2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce "Nullità per violazione degli artt. 5 e 8 n. 3 c.p.c. nel testo vigente fino al 30 aprile 1995, 426 e 447 bis c.p.c., 15 e 247 del D.LGS. 5 ottobre 1994 istitutiva del giudice unico nel testo vigente anteriormente al
2 gennaio 1999 in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c. trattandosi di controversia avente ad oggetto un rapporto di comodato di immobile spettante per competenza funzionale e per materia del Pretore di Acireale".
La domanda era stata proposta con citazione del 21 novembre 1994, allorché vigeva l'art. 5 c.p.c., novellato dalla legge 353/1990, in vigore dal 1.1.1993, e quindi la Corte di merito ha tratto una conclusione opposta alla premessa. Essa ricorrente in corso di causa aveva chiesto di mutare il rito;
peraltro l'incompetenza, anche se non eccepita, era rilevatale di ufficio, ai sensi degli artt. 8 e 447 bis cpc, quest'ultimo introdotto con l'art. 70 dalla legge 353/1990, in vigore dal 2 gennaio 1994, e perciò il giudice doveva dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore del Pretore del luogo ove si trovava la cosa locata, competente per qualsiasi controversia concernente il rapporto di locazione, compresa pertanto quella relativa al pagamento di somme dovute per tale rapporto, perché l'art. 90 n. 4 della legge 353/1990, sostituito dall'art. 9 del D.L. 432/1995, sancisce l'applicabilità dell'art. 447 bis c.p.c. ai giudizi pendenti dinanzi al Pretore alla data del 30
aprile 1995 per le controversie in materia di locazione, comodato, affitto, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., e senza che vi osti l'art. 90 n. 1 della stessa legge che prevede l'applicazione, ai giudizi pendenti al primo gennaio 1993, del novellato art. 5 c.p.c., atteso il riferimento del n. 4 dell'art. 90 all'intera norma di cui all'art. 447 bis, con conseguente esclusione dell'ipotesi di riferibilità alla sola competenza per valore e non anche a quella per territorio. Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 2 n. 3 c.p.c., nel testo in vigore del 30 aprile 1995, rientrano nella competenza del Pretore le controversie per rapporti di comodato di immobili urbani. Ai fini della competenza è irrilevante che l'attore, oltre a chiedere l'accertamento dell'inesistenza di un contratto di comodato, chieda anche il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni per abusiva occupazione perché tali domande integrano, a norma dell'art. 31, comma 2, c.p.c. pretese accessorie rispetto a quella principale che rientrano nella competenza del giudice della causa principale, anche se eccedono la sua competenza per valore. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 8 e 447 bis c.p.c. nel testo vigente al momento dell'incoazione del giudizio, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto".
La sentenza di appello viola l'art. 90, comma 4, della legge 353/1990 a norma del quale "ai giudizi pendenti dinanzi al Pretore
alla data del 30 aprile 1995 relativi a controversie in materia di locazione, comodato e affitto si applica l'art. 447 bis del c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. dello stesso codice".
Le domande di risoluzione del comodato, rilascio e risarcimento, avanzate il 21 novembre 1994, dovevano essere proposte dinanzi al Pretore di Acireale, essendo già vigente l'art. 447 bis, entrato in vigore il primo gennaio 1993 con l'art. 70 della legge 353/1990. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
L'art. 5 cod. proc. civ., nella formulazione vigente dal primo gennaio 1993 per effetto dell'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353, dispone che la competenza deve esser determinata con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda. Le cause relative a rapporti di comodato di immobili urbani, fino ali1 entrata in vigore dell'art. 3 della legge 353/1990, erano ripartite tra Pretore e Tribunale in base al generale criterio del valore in quanto non incluse tra quelle devolute alla competenza funzionale del Pretore dall'art. 8 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall1 art. 2 della legge 30 luglio 1984 n. 399. Il predetto art. 3 della legge 353/1990, che invece attribuiva al Pretore anche tali controversie (art. 8 n. 3 cod. proc. civ.)- così come l'art. 70 della stessa legge, che ha stabilito il rito del lavoro per la relativa trattazione (art. 447 bis cod. proc. civ.) per effetto dell'art. 92 della legge 353/1990 è entrato in vigore il 30 aprile 1995 (ed è rimasto vigente fino alì istituzione del giudice unico di primo grado, introdotta dal DLGS 19 febbraio 1998 n. 51, ed entrato in vigore il 2 giugno 1999).
L'art. 90 n. 3 della medesima legge - come sostituito da ultimo dall'art. 9, terzo comma D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534 - disponeva - in linea con la regola generale introdotta dal precitato art. 5 c.p.c. - che i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 fossero definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore (a meno che fossero pendenti dinanzi al Pretore, poiché in questo caso, per ragioni di economia processuale, essendo egli divenuto competente per effetto dell'art. 8 c.p.c. nella formulazione dianzi richiamata, in deroga alla precitata norma generale, restavano dinanzi a detto giudice). Ne consegue, nel caso di specie, che correttamente la controversia è stata introdotta il 21 novembre 1994 dinanzi al Tribunale, competente per valore, trattata con il rito ordinario, e da questo decisa.
Pertanto i motivi vanno rigettati.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 12 legge 392/1978 e dell'art. 6 n. 6 della legge 399/1984, abrogativo del comma 2 dell'art. 45 della legge 392/1978
in relazione all'art. 360 n. 2 per violazione delle norme sulla competenza, 360 n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia prospettato dalla convenuta e rilevabile comunque d'ufficio".
Capovolgendo la motivazione del Tribunale la Corte di Appello ha ritenuto che l'impossibilità di utilizzazione dell'intero villino determinava la responsabilità del comodatario per il danno causato dal mancato godimento della parte di immobile concessa in comodato, da liquidare secondo l'equo canone per gli immobili adibiti ad abitazione.
Essa convenuta però, prima della scadenza (25.7.1993) del comodato, con racc. del 12 giugno 1993 aveva dichiarato di non opporsi alla richiesta di rilascio formulata dai fratelli CC con lettera del 22 maggio 1993 purché il rilascio fosse disposto con provvedimento giudiziale per ottenere poi dalla competente Circostel di poter trasferire l'impianto di radiodiffusione stabilizzato nell'immobile.
Quindi i CC avrebbero potuto ottenere in tempi brevi la disponibilità dei vani se avessero iniziato immediatamente il procedimento, come richiesto da essa ricorrente, che avrebbe potuto concludersi nella scadenza contrattuale, non essendo soggetto alla sospensione feriale. Erroneamente invece i germani CC avevano iniziato la causa per la risoluzione del comodato dinanzi al Tribunale di Catania, chiedendo anche il risarcimento dei danni, il che aveva costretto essa convenuta a difendersi. Quindi manca il nesso di causa ed effetto tra i danni liquidati e il suo comportamento per la ritardata consegna dell'immobile. Altrettanto erroneo è il criterio adottato dal Tribunale in base alla legge 392/1978. Infatti da un lato la Corte si ritiene competente a giudicare sul comodato, dall'altro liquida i danni secondo l'equo canone, sostituendosi al Pretore cui spettava ratione materiae la competenza ai sensi dell'art. 45 legge 392/1978. Il motivo è infondato.
La scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo di restituzione del bene ricevuto (art. 1809 c.c.). L'inadempimento a questo obbligo, di natura contrattuale, è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante che il comodatario deve risarcirgli se non prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. I giudici di appello si sono attenuti a tali principi perché la ER, pur avendo dichiarato di esser disponibile a restituire i vani non appena fosse stato emesso il titolo giudiziale di condanna al rilascio, di fatto ha appellato la sentenza di primo grado che per l1 appunto l'aveva condannata al rilascio e non al risarcimento dei danni. Pertanto correttamente i giudici di appello l'hanno ritenuta responsabile dei danni da ritardo nella restituzione. Quanto al criterio di liquidazione prescelto dai giudici di appello per determinarli - e cioè il canone calcolato dal C.T.U. per l'intero villino rapportato ai vani che la ER ha continuato a detenere dopo la scadenza contrattuale del comodato - esso costituisce una valutazione di fatto incensurabile in questa sede perché immune da vizi logici e giuridici, ne' sull'adottabilità di tale criterio esplica influenza alcuna la devoluzione della determinazione dell'equo canone - nella vigenza dell'art. 45 della legge 392/1978 - alla competenza funzionale del Pretore.
Pertanto anche questo motivo va respinto.
4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce "Violazione dell'art. 91 in relazione all'art. 360 n. 3 perché tutte le spese del giudizio dovevano essere poste a carico dei germani CC". Il motivo è infondato.
I giudici di appello non hanno violato l'art. 91 c.p.c. ne' nel rigettare il motivo di appello della ER avverso la condanna alle spese contenute nella sentenza di primo grado, ne' nel condannare la stessa alle spese di giudizio di secondo grado. Quanto alla condanna del Tribunale di Catania della ER alle spese - con esclusione di quelle per la C.T.U. perché relativa alla domanda risarcitoria rigettata - correttamente i giudici di appello l'hanno confermata non solo perché il criterio della soccombenza deve esser valutato avuto riguardo alla decisione conclusiva della lite, ma anche perché il rigetto di talune domande e l'accoglimento di altre non da diritto al convenuto di ottenere la compensazione delle spese, ma può soltanto configurare un giusto motivo per l'esercizio del relativo potere da parte del giudice. Circa infine la condanna della ER alle spese del secondo grado di giudizio, la pronuncia è conseguenziale al rigetto del suo appello e all'accoglimento di quello dei CC.
5.- Concludendo il ricorso va respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione di euro 714,99, di cui euro 650/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003