Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato in tutto o in parte il sequestro conservativo, non essendo indicata tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione dall'art. 325, comma primo, cod. proc. pen..
Commentari • 5
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
Leggi di più… - 2. Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazioneGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile aJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015
- 5. Parte civile: no al ricorso per cassazione contro annullamento del sequestroAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2012, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 145
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 44953/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile Telecom AL S.p.A.;
avverso l'ordinanza emessa ex art. 324 c.p.p. in data 04/10/2011 dal Tribunale di Milano nei confronti di:
AN MA, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso della parte civile;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato PR, avv. NARDO Vinicio e avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che - nel riportarsi ai contenuti della memoria difensiva in atti - si sono associati alla richiesta del P.G. di inammissibilità del ricorso della Telecom.
FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del dibattimento del giudizio di primo grado, pendente nei confronti di MA PR ed altri, imputati dei reati di associazione per delinquere, corruzione propria continuata, rivelazione continuata di segreti di ufficio e di Stato (spionaggio), la Corte di Assise di Milano, in accoglimento di istanza ex art. 316 c.p.p., comma 2 della costituita parte civile Telecom AL PA, ha disposto, con ordinanza del 13.7.2011, il sequestro conservativo in favore della richiedente parte civile fino alla concorrenza della somma di Euro 40 milioni/00 sui beni dell'imputato MA PR (disponibilità finanziarie giacenti su conti bancari esteri, un immobile sito a Firenze) già sottoposti a sequestro preventivo ordinato dal g.u.p. del Tribunale di Milano (e già dallo stesso convertito in sequestro conservativo con provvedimento del 19.10.2009). Decisione adottata dal giudice di merito di primo grado in base alla rilevata sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale, formati dal fumus boni iuris dell'istante parte civile (ammessa a costituirsi nei confronti del PR per numerosi reati, evidenzianti una "astratta configurabilità di un credito della richiedente in correlazione al processo penale pendente" a carico del PR) e del periculum in mora (in ragione della consistenza delle garanzie offerte dal patrimonio dell'imputato rispetto al ridetto credito, alla luce di tutte le possibili cause di suo depauperamento, ivi incluse le concorrenti domande di altri creditori).
2. Adito dalla richiesta di riesame dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare avanzata dall'imputato (art. 318 c.p.p.), censurante la carente indicazione dei presupposti del sequestro conservativo e l'assenza di un diretto nesso eziologico tra le voci di danno vantate dalla parte civile Telecom e le condotte illecite a lui contestate, il Tribunale di Milano con ordinanza in data 4.10.2011, in parziale accoglimento del gravame, ha confermato il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di Euro 2.597.400,00. Ritenute sussistenti le condizioni legittimanti il sequestro (fumus b.i, e periculum in mora), i giudici del riesame hanno ravvisato una diretta correlazione causale con le condotte criminose contestate al IA soltanto per tre delle cinque "voci" del danno patito dalla p.c. Telecom, a garanzia delle quali è stata ordinata la cautela reale: danni derivanti da domande di risarcimento nei confronti della Telecom di terzi a vario titolo danneggiati dalle illecite condotte intrusive dell'imputato; danni formati da contributi economici corrisposti dalla società ai propri dipendenti indebitamente "dossierati" dagli imputati;
danni, da quantificarsi, all'immagine della società. Il Tribunale ha escluso, invece, la configurabilità di un nesso eziologico per le due più rilevanti voci di danno costituite dai contenziosi tributari apertisi a seguito del procedimento penale nei confronti della Telecom, che ha definito "per adesione" gli accertamenti fiscali in rettifica per gli anni d'imposta dal 1999 al 2007, corrispondendo all'Erario la complessiva somma di oltre Euro 37 milioni/00. Voci di danno non riconducibili ai contegni criminosi del PR oggetto del giudizio in corso, lo stesso PR essendo - per altro - imputato di reati tributari connessi alle entità societarie da lui gestite in un autonomo processo pendente presso il Tribunale di Firenze. Per l'effetto il Tribunale del riesame ha defalcato gli addotti danni tributari dall'entità del disposto sequestro conservativo a carico del PR, che ha confermato fino alla concorrenza della indicata somma di Euro 2.597.400,00.
3. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile Telecom AL PA, denunciandone il vizio di violazione di legge (art. 125 c.p.p., comma 3) per motivazione mancante o soltanto apparente nella parte in cui il provvedimento ha apoditticamente escluso la sussistenza di nesso eziologico fra i fatti reato ascritti al PR e i danni di natura fiscale prospettati dalla società.
Richiamate -per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.p. - due note decisioni delle Sezioni Unite di questa S.C. (28.1.2004 n. 5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv. 226710; 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, rv. 239692) secondo le quali ricadono nella nozione di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione soltanto apparente che non consenta di ricostruire l'apparato argomentativo della decisione, la ricorrente parte civile osserva che il collegamento eziologico tra i reati contestati a PR e i danni fiscali patiti da Telecom, misconosciuto dal provvedimento del riesame, è reso evidente dal processo verbale di constatazione del 10.3.2009 della Guardia di Finanza (parzialmente allegato). Con lo stesso si contesta, infatti, alla Telecom l'indebita deduzione di costi per operazioni investigative affidate dalla società al PR e da questi svolte con mezzi illeciti, che debbono ritenersi integrati dai fatti criminosi contestati all'imputato nel processo pendente davanti alla Corte di Assise di Milano e per i quali la Telecom è costituita parte civile.
Nè il vuoto motivazionale che sul punto caratterizza l'ordinanza impugnata può ritenersi colmato dall'incidentale rilievo del Tribunale sulla pendenza (davanti all'A.G. di Firenze) di separato procedimento a carico del PR per reati tributari, nel quale la Telecom potrebbe intervenire, atteso che trattasi di illeciti fiscali propri e personali del PR privi di collegamento con la società Telecom.
4. Le deduzioni della ricorrente parte civile sono contrastate da articolata memoria difensiva dell'imputato PR (depositata il 13.1.2012) con cui si sostiene l'inammissibilità dell'odierno ricorso della Telecom sotto duplice profilo.
Per difetto di legittimazione della parte civile alla proposizione del ricorso.
In conformità al principio di tassatività soggettiva (art. 568 c.p.p., comma 3) il diritto di impugnazione avverso provvedimenti del riesame in materia di misure cautelari reali è riconosciuto dall'art. 325 c.p.p., comma 1 al p.m., all'imputato e al suo difensore, alla persona cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tra tali soggetti non è inclusa la parte civile. Le poche decisioni di legittimità che ritengono ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile contro ordinanze del riesame in tema di sequestro conservativo muovono da una fuorviata interpretazione dell'art. 318 c.p.p. in relazione al disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 2 presupponendo il diritto della parte civile a ricorrere per saltum contro il provvedimento generico della misura cautelare reale. Possibilità che la più recente giurisprudenza di legittimità pacificamente esclude anche alla luce del dictum della Corte Costituzionale che con ordinanza 23.12.1998 n. 424 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322 bis e 325 c.p.p. nella parte in cui non prevede alcun mezzo di impugnazione, segnatamente per la parte civile, avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo. Per palese infondatezza, nel merito, dell'impugnazione della p.c. Telecom.
Il ricorso, facendo leva su un inconferente verbale di constatazione (e di contestazione di illeciti tributari) della Guardia di Finanza nei confronti di Telecom, allegato per stralci, surrettiziamente adduce come difetto totale di motivazione il punto della decisione del riesame che nega l'esistenza di rapporto di causalità tra i reati attribuiti all'imputato e i pregiudizi tributari subiti dalla società parte civile. Conclusione che è frutto di specifica valutazione del Tribunale, eventualmente criticabile ma di certo non riconducibile alla ipotizzata violazione del disposto dell'art. 125 c.p.p. Per altro, a tutto voler concedere, la verifica della sussistenza o meno del collegamento eziologico tra reati e danni "fiscali" della parte civile costituisce tipica questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, circoscritto in tema di misure cautelari reali alla sola violazione di legge.
5. Il ricorso della parte civile Telecom AL PA va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in uno - può aggiungersi - alla oggettiva palese infondatezza dei prospettati motivi di doglianza.
5.1. Invertendo per semplicità espositiva l'ordine di consecutività logica e giuridica dell'analisi, va subito precisato che la censura enunciata in ricorso è manifestamente infondata in punto di ipotizzata violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione dell'ordinanza del riesame, laddove esclude la ravvisabilità dell'indispensabile rapporto causale tra i reati contestati al PR e i danni fiscali che Telecom adduce di aver subito dalla consumazione di quei reati.
Giova, da un lato, ribadire che il principio della domanda che regola la richiesta cautelare della parte civile impone che questa chiarisca in termini specifici e concreti tipo e natura del collegamento istituibile tra determinati fatti reato, quali quelli in atto contestati al PR nel giudizio in corso a Milano, e le circostanze di fatto e di diritto che hanno prodotto, in relazione di diretta causalità, un danno risarcibile per l'istante parte privata. A ciò unendosi la coeva evidenziazione, per quel che tra l'altro investe l'aspetto del periculum in mora, della reale esistenza di un rischio di dispersione o diminuzione della garanzia patrimoniale, che dia corpo all'esigenza di applicare un vincolo reale sul patrimonio dell'imputato per assicurarne la conservazione. La parte civile non ha ottemperato a tale onere dimostrativo con particolare riguardo proprio al ridetto collegamento eziologico tra reati e addotti danni fiscali, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il semplice richiamo al verbale di constatazione della polizia tributaria, che su tale collegamento poco o nulla consente di inferire (almeno negli stralci parziali del verbale allegati al ricorso).
Da un altro lato è agevole rilevare che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione scandita da un coerente iter logico e frutto di puntuale valutazione in punto di fatto, di per sè non scrutinabile in sede di legittimità, sulla insussistenza di una reale connessione causale tra i reati di associazione per delinquere, corruzione, rivelazione di segreti di ufficio e di Stato attribuiti a PR e i contenziosi tributari definiti da Telecom con adesione agli accertamenti erariali.
5.2. Tanto puntualizzato, il ricorso deve considerarsi in limine non consentito per i motivi enunciati nella memoria difensiva dell'imputato.
Pur non obliterandosi la discrasia sistematica a prima vista derivante dalla pacifica possibilità della parte civile di impugnare in sede di riesame il provvedimento applicativo ("ordinanza") di un sequestro conservativo, ma di non poter impugnare successivamente per cassazione la decisione del riesame, deve convenirsi che allo stato l'ordinamento processuale non ammette la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1. Invero le due uniche decisioni di legittimità richiamate dai difensori dell'imputato (Cass. Sez. 4, 21.6.1995 n. 2394, Tirelli, rv. 202021; Cass. Sez. 5,17.12.2003 n. 5021, Feola, rv. 228071), che riconoscono la legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione avverso provvedimenti del riesame in tema di sequestro conservativo, desumono la stessa dalla concomitante legittimazione della parte civile a proporre ricorso immediato per cassazione, a norma dell'art. 325 co. 2 c.p.p., avverso provvedimenti cautelari reali, ivi incluso il sequestro conservativo. Ma tale assunto è inesatto, perché l'art. 325 c.p.p., comma 2 attribuisce alla parte civile il diritto a proporre ricorso per saltum soltanto contro i "decreti" applicativi di sequestro, cioè contro una tipologia di provvedimenti prevista unicamente per il sequestro preventivo e per il sequestro probatorio, ma non per il sequestro conservativo che è emesso con "ordinanza" (art. 317 c.p.p., comma 1). Non vi è dubbio alcuno, quindi, che alla parte civile non è
consentito proporre ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza dispositiva di un sequestro conservativo (cfr.: Cass. Sez. 4, 6.2.2009 n. 8804, Tacconi, rv. 243707; Cass. Sez. 5, 10.2.2009 n. 9759, Bellezza, rv. 243015). Di tal che diviene privo di pregio l'argomento estensivo a fortiori ratione in base al quale si è ritenuto impugnabile per cassazione dalla parte civile (anche) il provvedimento del riesame in materia di sequestro conservativo.
5.3. In tale materia la disciplina processuale prevede soltanto per la parte civile, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma nessun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego di siffatto sequestro e il provvedimento decisorio dell'istanza di riesame, pur nel caso in cui quest'ultima procedura incidentale sia stata promossa dalla stessa parte civile. Per quanto suscettibile di discussione, tale esito interpretativo non può - allo stato della vigente disciplina del codice di rito - considerarsi paradossale o irragionevole. Va osservato, infatti, che la descritta dinamica impugnatoria non diviene di per sè limitativa dei diritti della parte danneggiata costituitasi parte civile, cui non è sottratta la possibilità di esercitare l'azione civile (implicante revoca della costituzione nel processo penale) a tutela, primaria e diretta, delle sue pretese risarcitorie (la parte civile può far valere le sue ragioni in sede civile, atteso che ne' la revoca di costituzione di parte civile, ne' la sospensione del processo civile pregiudicano il diritto del danneggiato di agire cautelarmente, richiedendo il sequestro conservativo civile anche durante la sospensione del giudizio di merito ex art. 669 quater c.p.c., comma 2). Soccorrono in proposito le considerazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale con la già citata ordinanza n. 424/1998, già condivise da questa stessa S.C. (Cass. Sez. 4,3.11.2010 n. 41639, Passioni, rv. 248450). Allorché la persona offesa sceglie di inserire la propria azione civile nel processo penale non può non subire i condizionamenti rivenienti dalla preminente esigenza di un rapido accertamento della responsabilità penale. Del resto l'illustrato sistema di impugnazione di provvedimenti in tema di sequestro conservativo si inscrive, come ha spiegato il giudice delle leggi, nel quadro della nuova dinamica dei rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al favor separationis, quale "corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte civile". In questa prospettiva, aggiunge la Corte Costituzionale, è lasciata alla persona danneggiata dal reato l'opzione tra chiedere la tutela dei propri diritti nella sede propria (cioè nel processo civile) ovvero nel processo penale, ma - una volta scelta la seconda possibilità - essa non si sottrae agli effetti che ne conseguono a causa della "struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi". La diversa disciplina dettata dagli artt. 322 bis e 325 c.p.p., che prevedono rispettivamente l'appellabilità e la ricorribilità di tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo, è giustificata dalle differenze strutturali e funzionali tra le due forme di sequestro e in particolare dagli interessi pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto alla prevenzione dei reati, rispetto a quelli di natura patrimoniale e civilistica che esclusivamente connotano il sequestro conservativo ("sicché non irragionevolmente il legislatore ha nel primo caso inteso assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento negativo, negandolo invece alla parte civile e allo stesso pubblico ministero in relazione al sequestro conservativo", così Corte Cost. ord. 424/1998). Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della parte civile Telecom AL S.p.A. segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e di una somma in favore della casa delle ammende, equamente determinata in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012