Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2010, n. 41639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41639 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1366
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 33297/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LA;
#2) SA SS;
3) SI AR LL;
4) CA AV;
5) OM AT;
6) CA UI;
7) OC VI;
8) NI IA;
9) NI SO;
10) NI AB;
11) LO IL IA;
12) AL AT AR;
13) AL LA EL;
14) RL AR GR;
15) IN OR;
16) IN AN;
17) DI FA CO;
18) DI FA RI;
19) DI FA IM;
20) DI FA UE;
21) SI AN AR;
22) RA LE;
23) RA FA;
24) TI AR IS;
25) IU UR;
26) IU IA;
27) OC ON;
28) OC IA;
29) OC ND;
30) OC IC;
31) RI SA;
32) RI CO;
33) UI DI;
34) BA CA;
35) ZA GA;
36) TA RO;
37) AG AN;
38) FE IA;
39) FE AR SA;
40) IC MA;
41) NI SO;
42) TO NU;
43) NI IM;
44) NI DI;
45) NI CA;
46) AL NA EL;
47) TI RL;
48) RI RI;
49) AN MA;
50) RI NC;
51) AR GIUSEPNA;
52) RI IC;
53) SS IE;
54) ON EN;
55) SS IV;
56) CH CO;
57) LI SA;
58) CH AL;
59) CH LE;
60) EN RO;
61) SI GE;
62) EN AB;
63) EN MO;
64) TT AN;
65) RI FU;
66) EN LY;
67) RI ER;
68) RI MO;
69) TR LI NJ;
70) SA UG;
71) GI;
72) CAMERA DEL LAVORO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA#;
1) ON NI N. IL *26/11/1919*; #2) RD US N. IL 11/12/1935; 3) AN GI N. IL 16/07/1926; 4) LLSE NT N. IL 16/02/1924; 5) ZANTI RG N. IL 11/08/1928; 6) PE GI N. IL 08/09/1927; 7) RI NI N. IL 16/10/1929; 8) NI RG N. IL 04/03/1916; 9) ET GIANGI N. IL 24/08/1938; 10) IE NO N. IL 23/11/1927; 11) LE NE RI N. IL 15/06/1921; 12) NI LO N. IL 16/07/1935; 13) DA IA N. IL 17/04/1933; 14) RESPONSABILE CIVILE#;
avverso l'ordinanza n. 300/2010 TRIBUNALE di VERBANIA, del 30/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori delle parti civili, Avv. Mattina Giuseppe del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. D'Amico Laura, del foro di Torino, il quale chiedendo l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si riporta;
Udito l'Avv. Fornari Luigi, del foro di Milano, per il responsabile civile Montefibre s.p.a., il quale conclude preliminarmente chiedendo l'inammissibilità per non impugnabilità delle pp.cc. e, in tesi, chiedendo l'inammissibilità del ricorso delle pp.cc. o, in subordine, il rigetto come da nota di udienza che deposita. FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia delle parti civili, eredi di \B ER ed numerosi altri, costituite nel procedimento penale a carico di ON NT ed altri nel quale è responsabile civile costituita la S.p.a. Montefibre, avverso l'ordinanza emessa in data 30.7.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Verbania che respingeva l'istanza di sequestro conservativo presentata dalle stesse parti civili. Le parti ricorrenti deducono il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata dal momento che era intervenuta, come puntualmente indicato a pag. 3 dell'istanza di sequestro conservativo, il decreto di omologazione dell'accordo emesso dal Tribunale di Milano. Si deduce, inoltre, anche la violazione di legge poiché il Giudice, nulla contestando in tema di sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, incentra la propria attenzione su un presunto rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, partendo dall'equiparazione delle parti civili costituite alla categoria dei "creditori estranei";
dimenticando che in realtà allo stato degli atti l'esistenza dell'an, prima ancora che del quantum dei crediti vantati è ancora sub iudice.
Infine, si rileva che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente inutilizzabile lo strumento del sequestro conservativo previsto in materia penale laddove i crediti in quella sede vantati siano richiesti nei confronti di un responsabile civile che in altra sede giudiziaria abbia instaurato una procedura L. Fall., ex art. 182 bis. All'odierna udienza il difensore del Responsabile Civile, Montefibre S.p.a., ha depositato una nota difensiva.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la costante interpretazione di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 1930 del 26.5.1998, Rv. 211266; Sez. 5, Ord. n. 2553 del 27.5.1999, Rv. 217372 Sez. 3, n. 8176 del 26.11.2009, Rv. 246203) in tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di tale sequestro.
Tale indirizzo legislativo non può ritenersi limitativo dei diritti della parte danneggiata dal reato, poiché quest'ultima, attraverso l'azione nel giudizio civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta con la conseguenza di poter usufruire di tutte le garanzie previste dall'indicato processo civile;
mentre quando presceglie l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, deve necessariamente subire i condizionamenti determinati dalla primaria esigenza di rapido accertamento della responsabilità penale. Seguendo questa interpretazione la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 424 del 23/12/1998, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322 bis e 325 c.p.p., sollevata in relazione all'art. 24 Cost., proprio in relazione al mancato diritto di impugnazione in sede di riesame del diniego di concessione del sequestro conservativo. Del resto, l'art. 111 Cost., comma 7 e l'art.568 c.p.p., comma 2 prevedono in ogni caso il ricorso per cassazione solo avverso le sentenze e i provvedimenti in tema di libertà personale.
Consegue l'inammissibilità dei ricorsi e, con essa, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende, per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010