Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
Sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, in quanto dal combinato disposto degli articoli 325, comma secondo, e 318 cod. proc. pen. deriva la legittimazione a proporre richiesta di riesame - avverso il provvedimento di sequestro conservativo - o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse; d'altra parte, l'esclusione della legittimazione della parte civile in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2003, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1972
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 035677/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FE GI N. IL 7/10/1932;
2) PO GI N. IL 12/4/1962;
avverso ORDINANZA del 08/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Abate Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Adolfo Larussa per il resistente CE CO che ha concluso: "In via principale dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalle parti civili e condannarle solidalmente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato nel presente giudizio. In via subordinata rigettare il ricorso e condannare i ricorrenti in solido alle spese";
Con ordinanza 8 luglio 2003 il Tribunale del riesame di S. Maria Capua Vetere, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 75/03, accoglieva l'istanza di riesame proposta da CO CE, imputato in concorso con DO NL e Di UR DO, per i reati di bancarotta fraudolenta ex artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2 n. 1, 223, comma 1, legge fall. in relazione al fallimento della srl Donatab, avverso l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 12.3.2002 che aveva disposto il sequestro conservativo delle quote della Agritrading srl intestate al CO su istanza delle parti civili FE PE e SA LU, sul presupposto del pericolo della dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili. Il Tribunale, affermata sussistente la legittimazione delle parti civili ed il fumus boni iuris, ha ritenuto non ricorresse il periculum in mora perché il CO, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, aveva proceduto ad atti d'incremento del suo patrimonio personale, quali appunto l'acquisto delle quote della Agritrading srl e di un immobile in Caserta.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di FE PE e di SA LU deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 316 e 318 c.p.p.. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia individuato il periculum in mora nel danno effettivo, escludendolo in ragione degli atti di acquisto di beni, incrementativi del patrimonio, effettuati dall'imputato nelle more del rinvio a giudizio. Esistevano per contro elementi sintomatici del periculum, rappresentati dagli atti di disposizione di beni a favore del figlio del CO, mentre l'acquisto dell'immobile in Caserta era oggetto di una citazione per simulazione.
La difesa dell'imputato ha depositato memoria eccependo il difetto di legittimazione delle parti civili ad impugnare l'ordinanza di annullamento emessa dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. che non contempla le parti civili tra i soggetti che possono proporre ricorso per Cassazione.
Ha ancora eccepito l'inammissibilità del ricorso perché l'impugnativa è ammessa, ai sensi del già ricordato art. 325 c.p.p., soltanto per violazione di legge, mentre le censure dedotte avrebbero in gran parte ad oggetto la carenza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Deduce infine che l'ordinanza impugnata non ha violato l'art. 316 c.p.p. perché avrebbe effettuato una valutazione comprensiva di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza del periculum in mora.
L'asserito difetto di legittimazione della parte civile ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo non sussiste. Ed invero questa Corte ha affermato, in fattispecie analoga a quella in esame, che dal combinato disposto degli art. 325, comma 2, e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per Cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325, comma 1, c.p.p. (Cass. pen., Sez. 4^, 21/06/1995, n. 2394, Tirelli e altri, Giust. Pen., 1996, 3, 111). D'altra parte escludere la legittimazione della parte civile a ricorrere per Cassazione in materia di sequestro conservativo, vale a dire di un provvedimento cautelare istituzionalmente diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato (arg. art. 316, comma 2, c.p.p.) riuscirebbe lesivo del diritto di difesa della parte stessa, sì che tale interpretazione, non conforme al dettato costituzionale, non potrebbe comunque trovare accoglimento. Neppure può affermarsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto per difetto di motivazione in violazione del disposto dell'art. 325 c.p.p. che limita i motivi d'impugnazione alla violazione di legge. I ricorrenti, infatti, come si evince da quanto si ? sin qui premesso, lamentano non soltanto difetto di motivazione, ma anche violazione di legge in ordine alla nozione di danno risarcibile e di pregiudizio imminente ed irreparabile ritenuta dai giudici del riesame.
Venendo ora al motivo di ricorso questa Corte ha affermato che in tema di sequestro conservativo, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi e univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass. pen. Sez. 4^, 17/05/1994, Corti, Cass. Pen., 1995, 3457). Di tali principi ha fatto corretta applicazione l'ordinanza impugnata, pur attribuendo alla parte civile un inesistente onere di dimostrare l'effettiva incidenza degli atti dispositivi del patrimonio sulla garanzia relativa alle obbligazioni nascenti da reato. L'ordinanza impugnata ha considerato la situazione patrimoniale complessiva dell'imputato, e quindi anche gli acquisti incrementativi del patrimonio effettuati nelle more del giudizio. Per il resto i rilievi dei ricorrenti, diretti a contestare le conclusioni cui è pervenuto il giudice del riesame, in ragione degli atti dispositivi compiuti dall'imputato o della presunta simulazione di uno degli atti di acquisto, si traducono in censure nel merito delle valutazioni compiute dal giudice del riesame, inammissibili in questa sede.
Il segnalato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata costituisce giusto motivo per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti civili e l'imputato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti parti civili al pagamento in solido delle spese del procedimento. Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004