Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0062 1/ 03 momento integen toms met finch Di Composta dag! sig i Hägisti ti sibiliti ove righ Presidente PONTORIERI R.G.N. 11397/ Dott. Franco The Juli Thon cron. 1334 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 226 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere - ! Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ud.05/04/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Be Julia homes, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 1500 DI RIPETTA 22 presso lo studio dell'avvocato RUSSO SERGIO, che lo difende unitamente all'avvocato MARVASI CORRADO, giusta delega in alli;
ricorrente A105265
contro
IZ LV, OL RO, AN IA, DOMINICI PATRIZIA, DOMINICI MAURA, in proprio equali eredi. di IN DIVA, AM MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA LRE FLAMINIO 46, 2002 presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesi 532 dall'avvocato GIULIANO GALLANTI, giusta delega in -1- atti;
controricorrenti - nonchè
contro
COND. VIA R.A.VIGNA 41 GENOVA, CAPARARA GIUSEPPE;
intimati - nonchè
contro
HYDROCENTER SAS di TI, TI SERGIO, nella sua qualità di socio accomandatario, AB SE, GRAN FR SNC DI IN OB & C., IN OB liquidatore della GRAN FR & C., POLARIS ASSICURAZIONI, TI ENRICO;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 712/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato RUSSO ER, difensore del ricorrente che si rimette alla Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso improcedibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di integrazione del contraddittorio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 31.1.1990 ZI LV, FI PI, NI VI, AN MA, IC PA e MA, queste ultime in proprio e quali eredi di NI VA, convenivano in giudizio la ditta of DR e CA IU per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni derivati agli immobili di loro proprietà a causa di taluni lavori di ristrutturazione che la ditta predetta aveva operalo nei locali di proprietà CA, ubicati al piano terra del civico in Genova, Via Raimondo Vigna 41. I l procedimento, nel quale interveniva il Condominio per i danni alle strutture di proprietà comune, veniva esteso, su chiamata in garanzia del CA, alla società committente Gran Frutteto all'arch. IC GG, quales.n.c. e progettista e direttore dei lavori. Acquisito il fascicolo relativo alla procedura cí istruzione preventiva precedentemente pronossa dagli attori ē dal condominio, il Tribunale di Genova, соп sentenza del 10/3/95 - 13/5/95, condannava la ditta DR e l'arch. GG, in solido, al risarcimento dei danni patiti dagli 3 attori ė dal Condominio intervenuto, ponendo in capo ai medesimi le spese processuali e di A. .P.. Contro la detta sentenza proponeva appello 1'arch. GG. Resistevano in giudizio gli attori ed il Condominio, che proponevano anche appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la solidale responsabilità del proprietario dell'immobile, il quale anch'egli costituitosi, pur ribadendo che la responsabilità dell'appellante avrebbe in ogni caso dovuto affermarsi, si limitava a concludere, in comparsa l'assoluzione di ogri Suadi costituzione, Der propria responsabilità. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 30/9/98, respingeva entrambi gli appelli 12/5/98 principale ė incidentali, condannando l'arch. GG alla rifusione delle spese del grado nei confronti degli esponenti е del Condominio, e questi ultimi nei confronti del CA. Avverso detta sentenza ricorre por cassazione l'arch. GG IC con quattro motivi di gravame, illustrati con memoria. Con ordinanza in data 19.6.2001 la Corte del contraddittorio nei disponeva l'integrazione 4 confronti della s.a.s. di AR, di AR ER, nella qualità di socia amministratore della stessa, di AR EN, di CA Serafina, del Gran Frutteto S.n.c. di RT NO e C., in persona del suo liquidatore pro della Palaris Assicurazioni s.p.a.,-export, Tutte parti presenti nel giudizio di appello, conceder.do alle parti costituite il termine di giorni novanta dalla data dell'ordinanza per citare le dette parti nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE 11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per iī mancato rispetto del termine di giorni novanta fissato per l'integrazione del contraddittorio, decorrente dal 19.6.2001 e scadente il 2 novembre 2001. Alla scadenza l'atto di integrazione non risultava notificato a AR ER, al Gran Frutteto s.n.c. nella persona del suo liquidatore NO RT e a CA Serafina. Dichiarato inammissibile il ricorso, 10 spese del presente giudizio vanno liquidate a carico del ricorrente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso е 5 a condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 1565,10 presente giudizio che liquida in euro ' di cui euro 1500 per onorari. Così deciso in Roma il 5.4.2002. IT Austy Il Consigliere est. Me Julia Romaris IL CANCELLIERE Саме 25 блого DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo 17 GEN 2003 Oggle IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione *. presso l'Agenzia 2-4-2003 delle Entrate di Roma 2 il versate € 149 77 serie 4 al n13591 apposta in caco alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/6/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA RT Ricci La Corte Supreme di Cassazione con sentenze 621 del 17-1-2003, M 19144 04 revoca le sentense n19.147/6040 I ricorso proferts accoglie, per quanto di regione, dla GG OL averso le sentenza delle 9-1998, Corte di appollo difenara m7zp del 30 - Casa le sentensa stessa exinvia la course, spese, ad altre sesione delle auche lejoer dil Generar. corta di affello Roma 22-12-04 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana for tame