Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
L'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (attualmente prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 7, senza possibilità di estensione al tentativo che costituisce una figura autonoma a sè stante, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante al tentativo di estorsione).
Commentari • 2
- 1. Dolo alternativoRedazione · https://ildiritto.it/ · 19 novembre 2024
Quesito con risposta a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale (Cass., sez. I, 5 giugno 2024, n. 34379). Il caso portato all'attenzione della Corte di Cassazione permette di ribadire i caratteri principali dell'istituto del tentativo soffermandosi sulla compatibilità con il dolo alternativo. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame …
Leggi di più… - 2. Il giurista rispondehttps://ildiritto.it/ · 26 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2014, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 14/11/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2637
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 28666/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IA IO N. IL 20/08/1960;
IA AN N. IL 21/06/1965;
RE AN N. IL 21/01/1960;
avverso la sentenza n. 11830/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e l'Avv. JAFFELLI Renato difensore di fiducia di IA e RE che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso (per la correzione della pena, la remissione del procedimento alle sezioni Unite o comunque all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata);
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in termini più favorevoli per gli imputati D'IA IO, IA AN e RE AN, in atti generalizzati, le pene irrogate loro, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale della stessa città (che aveva dichiarato tutti colpevoli della tentata estorsione aggravata di cui al capo A, ed il secondo ed il terzo della tentata estorsione aggravata di cui al capo B), conferman4,nel resto la sentenza di primo grado.
Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
D'IA:
1 - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. (la condotta tenuta dall'imputato, di per sè penalmente irrilevante, non potrebbe assumere rilevanza penale soltanto perché valutata in relazione alle diverse condotte ascritte ai coimputati, nonché difetto di motivazione in ordine al concorso nel reato e travisamento del fatto, ed irrilevanza del dolo eventuale ai fini dell'integrazione del tentativo);
2 - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
3 - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al beneficio di cui all'art. 163 c.p.. IA e RE (ricorso congiunto):
1 - violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, (lamenta che la Corte di appello, per essendo pervenuta ad una pena finale inferiore rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado, avendo riconosciuto la fondatezza della doglianza inerente alla violazione di cui all'art. 63 c.p., comma 4, abbia tuttavia indebitamente elevato le pene stabilite dal GUP in alcuni "passaggi" intermedi, in particolare quanto alla pena base ed all'aumento per la continuazione);
2 - violazione del D.Lgs. n. 152 del 2011, art. 71 e art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2, ed omessa motivazione (il citato art. 71 riguarda i soli casi di estorsione consumata, non anche tentata: in presenza di contrasto giurisprudenziale sul punto, ha chiesto in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite);
3- violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (lamenta l'insussistenza del contestato e ritenuto metodo mafioso). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata nei confronti dei ricorrenti IA AN e RE AN limitatamente alla circostanza aggravante prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71, che va eliminata;
detta statuizione assorbe il motivo di ricorso inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va rigettato nel resto.
Il ricorso di D'IA IO è inammissibile perché tardivo.
1. Deve immediatamente rilevarsi la tardività del ricorso del D'IA:
- l'imputato era presente all'udienza 16.12.2013, nella quale la sentenza impugnata era stata deliberata;
- in dispositivo, il collegio aveva riservato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione, e detto termine è stato rispettato, essendo stata la sentenza depositata in data 22.1.2014;
- il termine per proporre ricorso per cassazione, pari a gg. 45, decorreva, ex art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine determinato dalla Corte di appello per il deposito della sentenza, e quindi dal 14.2.2014, e scadeva il 31.3.2014, giorno non festivo;
- il ricorso (come da annotazione di cancelleria riportata sulla prima pagina sia dello stesso ricorso, sia della sentenza impugnata) è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 1.4.2014 (martedì).
2. Il terzo motivo del ricorso IA-RE è fondato.
2.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza di un precedente a parere del quale la circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (misure di prevenzione e antimafia)
e successive modifiche (attualmente prevista, nei medesimi termini, dall'art. 71 del Codice delle leggi antimafia), si applicherebbe ai reati contemplati nella predetta disposizione anche se rimasti allo stadio del mero tentativo (Sez. 5^, sentenza n. 809 del 17 febbraio 2000, CED Cass. n. 216457: nella specie, era stata ritenuta l'applicabilità della circostanza aggravante de qua al delitto di tentata estorsione).
Questa Sezione (Sez. 2^, sentenza n. 36162 del 23 maggio 2014, CED Cass. n. 260323) ha, peraltro, già ritenuto di dover ribadire il più risalente orientamento a parere del quale la circostanza aggravante in esame è applicabile soltanto in caso di consumazione dei reati indicati nell'art. 7 cit, senza possibilità di estensione ai delitti meramente tentati, poiché il delitto tentato costituisce figura autonoma, a sè stante, caratterizzata da una propria oggettività e da una propria struttura (Sez. 2^, sentenza n. 7849 del 15 marzo 1985, CED Cass. n. 170283: nella specie, era stata esclusa l'applicabilità della circostanza aggravante de qua al delitto di tentata estorsione), ed ha conseguentemente già affermato il principio così massimato:
"L'aggravante di cui della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7, (attualmente prevista dalla D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 71) è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 7, senza possibilità di estensione al tentativo che costituisce una figura autonoma a sè stante, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante al tentativo di estorsione)".
Il collegio condivide e ribadisce le sottostanti argomentazioni. In particolare, considerata l'autonomia del delitto tentato (risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice speciale - e di una norma secondaria - quella di cui all'art. 56 c.p., che ha efficacia estensiva -) rispetto a quello consumato, pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema a plurimi, diversi, fini (cfr., ad es., Sez. un., sentenza n. 3 del 19 aprile 1980, CED Cass. n. 145074, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto), ed in conformità ai principi di tassatività e tipicità (che non consentono all'interprete di estenouns le limitazioni dell'operatività di discipline peggiorative a fattispecie delittuose non espressamente contemplate, poiché in tal modo egli attenterebbe "alla sovrana autonomia del legislatore"), deve necessariamente ritenersi che, nel caso in cui determinati effetti giuridici peggiorativi siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate. Nel caso contrario, il legislatore menziona, infatti, espressamente queste ultime (cfr., ad es., art. 381 c.p.p., comma 1).
2.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71 che va eliminata;
va, conseguentemente, disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena.
2.2.1. Detta statuizione necessariamente assorbe le doglianze di cui al primo motivo, inerenti al trattamento sanzionatorio, in relazione alle quali non appare, peraltro, inopportuno ricordare che, secondo quanto recentemente ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 16208 del 27 marzo 2014, CED Cass. n. 258653), non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima) - e soltanto in tale caso -, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
3. Il terzo motivo è infondato: invero la Corte di appello (con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) ha valorizzato, a fondamento della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. (f. 6), l'impiego del "metodo mafioso" che ha contraddistinto la "convocazione" degli imprenditori UC e DA, in un caso perché "gli amici di EC si erano arrabbiati", nell'altro dicendo ai dipendenti che l'imprenditore interessato "doveva mettersi a posto a EC" (EC è il comune nel quale il gruppo malavitoso di riferimento operava); in EC, i due imprenditori erano stati ricevuti dal IA e dal RE, i quali avevano detto loro che "a EC ormai erano loro a comandare, collegando a detta situazione ambientale una espressa richiesta di denaro e reiterando la stessa al UC, nonostante i tentativi di sottrarsi da parte di quest'ultimo; il colloquio con il UC culminava con il sottolineare all'imprenditore che in zona loro erano quelli che potevano garantire il lavoro e la sicurezza, ossia evocando chiaramente una minaccia implicita di conseguenze negative in caso di mancata adesione alla richiesta estorsiva, ed aggiungendo che loro si erano "fatti trent'anni di carcere" e che "non avevano pentiti", affermazioni che si è correttamente ritenuto evocare un contesto di criminalità organizzata anche agli occhi del più ignaro interlocutore.
3.1. Nè possono residuare dubbi sulla compatibilità dell'aggravante in oggetto con i delitti tentati, non ostandovi alcuna ragione testuale ne' sistematica (così, espressamente, Sez. 1^, sentenza n. 43663 del 18 ottobre 2007, CED Cass. n. 238418; nel medesimo senso, implicitamente, anche Sez. 5^, sentenza n. 34242 del 1 luglio 2009, CED Cass. n. 244915; Sez. 1^, sentenza n. 9109 del 17 febbraio 2010, CED Cass. n. 246371; Sez. 1^, sentenza n. 35502 del 18 giugno 2014, CED Cass. n. 260286; Sez. 1^, sentenza n. 41755 del 16 settembre 2014, CED Cass. n. 260525). Invero, l'aggravante di cui all'art. 7 cit. è configurabile in tutti i casi nei quali la violenza o la minaccia siano idoneamente (il relativo giudizio va operato necessariamente ex ante) attuate con modalità mafiose, e quindi valorizzando le modalità esecutive dell'estorsione, a nulla rilevando che la condotta con tal metodo posta in essere non sia ex post giunta a consumazione, per non essersi le vittime lasciate intimidire.
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203, è applicabile anche al delitto tentato, non ostandovi alcuna ragione testuale ne' sistematica".
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti dei soli ricorrenti IA AN e RE AN limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71, che va eliminata;
va, conseguentemente, disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena, ferma restando la circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti IA AN e RE AN limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 71 D. Lgs. n. 159/2011, che elimina. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena, ferma restando la circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Dichiara inammissibile il ricorso di D'IA IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 14 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015