Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
La non applicabilità dell'indulto concesso con legge 31 luglio 2006, n. 241, alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre l'aggravante della agevolazione o del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, riguarda anche i delitti tentati.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 35502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35502 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1982
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI NR Giuseppe - Consigliere - N. 53099/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
OG NR N. IL 28/07/1968,
avverso l'ordinanza n. 181/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 15/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Volpe Giuseppe, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e della ordinanza opposta del 15 luglio 2013.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 17 ottobre 2013 e pubblicata mediante lettura nella stessa udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, decidendo sulla opposizione del Pubblico Ministero, ha confermato la ordinanza 15 luglio 2013 di applicazione del condono, in ragione di tre anni di reclusione e della intera pena pecuniaria, a favore del condannato BI NR in relazione alla pena (di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 1.400 di multa) infettagli giusta sentenza della Corte di appello di Salerno, 10 luglio 2012, per il delitto di estorsione tentata, aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
Il giudice a quo ha motivato: il delitto tentato, trattandosi di fattispecie autonoma rispetto al reato consumato, deve ritenersi escluso dal novero dei reati per i quali il condono è vietato dalla legge, essendo inammissibile la interpretazione in malam partem. 2. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno, in persona del Dott. Vincenzo Montemurro, Sostituto Procuratore della Repubblica, ha proposto ricorso per Cassazione mediante atto recante la data del 5 novembre 2013, col quale ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art.
1. Il ricorrente, con richiamo di pertinenti arresti di legittimità, deduce: la ricorrenza della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, comporta la esclusione del condono, secondo quanto dispone il L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. d), indipendentemente dalla consumazione del reato.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 27 febbraio 2014, osserva ad adiuvandum: "la previsione normativa, a differenza di quella di cui alla lett. a) (della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 2, comma 2), relativa al divieto di applicazione del beneficio in funzione dei titoli di reato, che non includono le autonome ipotesi di delitti tentati, concerne (tutti i) reati - senza specificazioni, dunque, sia consumati, che tentati - per i quali ricorre l'aggravante dell'art. 7" del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203; pertanto il legislatore ha inteso rendere inapplicabile il condono in considerazione della particolare aggravante in questione, indipendentemente dalla consumazione, del reato.
4. - Il condannato ha resistito alla impugnazione, mediante memoria di replica recante la data dell'11 giugno 2014, pervenuta il 12 giugno 2014, redatta dal difensore di fiducia, avvocato Luigi Gargiulo, il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, in quanto intempestivamente depositato dopo la scadenza del termine di quindici giorni decorso dalla pubblicazione della ordinanza impugnata letta dal giudice a quo nella udienza camerale partecipata con l'intervento del Pubblico Ministero e inserita nel relativo processo verbale.
5. - Il ricorso è inammissibile.
5.1 - Per vero il giudice a quo è incorso nella erronea applicazione della legge penale.
Questa Corte suprema di cassazione ha, infatti, fissato il principio di diritto - assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità - secondo il quale "la non applicabilità dell'indulto elargito con L. 31 luglio 2006, n. 241 alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (agevolazione o metodo mafioso) opera anche per i delitti tentati" (Sez. 1, n. 43037 del 16/10/2008 - dep. 18/11/2008, Oliveri, Rv. 241835).
Nessun appiglio di tipo testuale o sistematico suffraga, per vero, il contrario assunto che la L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. d), - a dispetto della generale previsione "L'indulto non si applica (..) per i reati per i quali ricorre l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito con modificazioni della L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni" - si riferisca esclusivamente ai soli delitti consumati. Nè è pertinente il richiamo del giudice a quo (contenuto nella ordinanza oggetto di opposizione) al principio di diritto affermato da questa Corte in relazione alla disposizione - di contenuto affatto differente - del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 3, recante i casi di esclusione dell'indulto concesso col citato decreto (Sez. 1, n. 2727 del 17/06/1991 - dep. 04/07/1991, Valpondi, Rv. 187686). Tale disposizione - al pari di quelle della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. a) e b) - escludendo l'indulto in funzione dei delitti specificamente indicati, non è ovviamente estensibile ai casi delle corrispondenti fattispecie tentate, trattandosi di reati autonomi (non contemplati dalla norma). Mentre la previsione della lett. d), cit., esclude il beneficio in relazione alla ricorrenza della aggravante in parola indipendentemente dallo specifico titolo del reato, sicché il divieto di applicazione del condono si estende a ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia.
5.2 - Purtuttavia il rilievo della erronea applicazione della legge penale è precluso dalla inammissibilità della impugnazione, esattamente eccepita dal difensore del condannato resistente. Il ricorso, infatti, è stato tardivamente presentato il 5 novembre 2013, laddove il termine perentorio di quindici giorni, fissato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), (in relazione all'art. 666 c.p.p., comma 6), per la proposizione della impugnazione, era già
spirato il 2 novembre 2013.
Il dies a quo della decorrenza coincide, infatti, ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 5, colla data della deliberazione della ordinanza impugnata, in quanto il giudice della esecuzione ha dato lettura del provvedimento al Pubblico Ministero, presente alla udienza camerale partecipata, e ha fatto menzione espressa della formalità, siccome risulta dal processo verbale che, di seguito alla trascrizione della ordinanza letta, reca la attestazione. "Presenti edotti". 5.3 - Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014