Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 1
Costituisce questione nuova, come tale inammissibile in sede di legittimità, la questione concernente la decorrenza degli interessi sui crediti previdenziali (integrazione al minimo di pensione), allorquando in sede di merito si sia fatta esclusivamente questione sui limiti di cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IV LI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 551/93 del Tribunale di LECCO, depositata il 13/09/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 03/05/99 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Svolgimento del processo
L'I.N.P.S., con due motivi di ricorso sollecita la cassazione della sentenza in epigrafe specificata, nella parte in cui reca: a) la sua condanna all'erogazione, in favore della parte intimata, dell'importo, maggiorato di interessi legali e rivalutazione in cumulo fra loro, dell'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, anche per il periodo successivo al 30 settembre 1983, ma nella misura fissa raggiunta a tale data e fino a riassorbimento (c.d. "cristallizzazione"); b) il rigetto dell'appello proposto dall'Istituto stesso per ottenere l'esclusione del cumulo suddetto, in applicazione della nuova disciplina della materia. La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Il ricorrente, col primo motivo di censura, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7 del d.l. 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.638, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sostiene che la "cristallizzazione" di cui si è detto in parte narrativa non è dovuta nei casi di concorso di due o più pensioni, delle quali, invero, una soltanto può essere integrata al trattamento minimo, mentre l'altra, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, deve essere ricondotta al suo importo "a calcolo", con definitiva cessazione del regime integrativo in atto a quella data.
Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione. dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 7 della legge 11 agosto 1983, n. 533, degli artt.46 e 47 del d. P.R. 30 aprile 1970, n.639 e dell'art. 17 del d.P.R 16 dicembre. 1979, n. 696, sostiene che sulle prestazioni arretrate non potevano essere liquidati interessi compensivi dell'emissione del titolo legale di spesa, da parte dell'ente erogatore;
ne' potevano essere attribuiti interessi moratori con decorrenza anteriore al centoventesimo giorno dalla proposizione della domanda in via amministrativa.
La Corte rileva che nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22,l. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più
pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto alla integrazione (ove non siano superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica.
Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23, dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". La disciplina di cui ai richiamati commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dalla legge n. 448 del 1998, presuppone, di norma, la riconosciuta esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ed incide esclusivamente sulle modalità di soddisfazione del credito spettante al titolare, sicché "la questione attinente all'esistenza stessa non è una questione di cui a tali commi", ma si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni di insorgenza del diritto a quelle prestazioni, come emendata da codesta sentenza, eccezion fatta per quegli aspetti della fattispecie costitutiva che risultino essi stessi regolati della suddetta disciplina.
Una eccezione del genere è rinvenibile, per quanto in questa sede immediatamente rileva, in ordine all'accertamento del requisito reddituale alla cui ,presenza la stessa sentenza n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di "cristallizzazione" dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983.
Il nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, infatti, intervenendo al riguardo, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quel requisito, in tal guisa incidendo su di una condizione dell'azione; ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato.
Ne consegue che quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la conservazione della prestazione integrativa "cristallizzata" alla suddetta data, tante volte si configura una "questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996", sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti.
Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda il regime degli accessori del credito da "cristallizzazione", che è stato disciplinato ex novo dal ripetuto comma 182, ove è testualmente stabilito che "sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per cento, dell'importo, maturato a tale data per gli anni successivi sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un lasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1^ gennaio 1996 alla data di pagamento".
Dunque, anche i giudizi concernenti il regime della mora dell'I.N.P.S., relativamente all'erogazione delle prestazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, hanno ad oggetto una questione ricompresa fa quelle con riguardo alle quali opera la previsione di estinzione officiosa, risultando la situazione giuridica controversa regolata, in parte qua, dallo jus superveniens di cui alla testè citata disposizione.
Va, infine, chiarito che la previsione di estinzione non riguarda affatto la questione concernente il diritto all'integrazione al trattamento minimo anche su di una seconda (o ulteriore) pensione (nè quella di quantificazione degli accessori spettanti, per interessi e rivalutazione sui relativi ratei arretrati) per il periodo anteriore al 30 settembre 1983 e cioè all'introduzione del divieto di duplicazione, del beneficio, essendo esso del tutto estranee al novero di quelle di cui ai commi 181 e 182 della legge n.662 del 1996 ed in particolare all'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Il presente giudizio, pertanto, va certamente dichiarato estinto per quanto concerne la questione sollevata col primo motivo di ricorso circa la sussistenza del diritto alla "cristallizzazione". Per ciò che riguarda la questione della decorrenza degli interessi, sollevata col secondo motivo, si osserva che, essa, nei limiti della sua riferibilità alle prestazioni dovute in forza del diritto alla cristallizzazione, è a sua volta, colpita dalla declaratoria, di estinzione, giusta le considerazioni che precedono;
mentre nei limiti della sua riferibilità al trattamento integrativo dovuto per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, è inammissibile, perché nuova.
Come risulta dalle conclusioni formulate in appello, al giudice del merito non era stata proposta alcuna questione concernente la decorrenza degli interessi sui ratei del detto trattamento, ma soltanto quella dei limiti della cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della materia (dettata dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991): la diversità è palese, l'una concernendo i dati temporali di riferimento degli accessori ed implicando l'accertamento dei relativi presupposti di fatto, mai posti in discussione nella precorsa fase di merito, l'altra incidendo sull'identificazione dei titoli delle voci di maggiorazione: delle somme capitali, mentre è noto che nel giudizio di legittimità non sono consentite a parte le questioni rilevabilì d'ufficio - le censure che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli n diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito o prospettino comunque questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in precedenza (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 1998, n. 4910; Id., 15 maggio 1998, n. 4900; Id., 12 febbraio 1998, n. 1496). Va, poi, considerato che la disposizione che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti sopra illustrati non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella valutazione del rapporto con il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. E tale valutazione è stata negativa, a causa del vulnus all'art 24 della Costituzione, nei casi in cui la voluntas letis si è opposta alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sanciva l'estinzione, impedendo la realizzazione delle stessa (sent. n. 123 del 1987). È stata, invece, positiva, escludendosi la menomazione del diritto di azione, nei casi in cui la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, ancorché non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, in quanto coerente con il riconoscimento ex lege del diritto fatto valere giudizialmente (sentt. n. 185 del 1981, cit. e n. 103 del 1995).
L'intervento legislativo attuato prima con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183, e poi con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36 (che, come riferito, ha modificato le disposizioni contenuto nel comma 181 e sostituito quelle contenute nei commi 182 e 183 della legge precedente) è stato finalizzato ad appagare le aspettative dei pensionati al sollecito pagamento delle maggiori somme ad essi spettanti in forza delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - le quali, modificando il precedente assetto normativo, hanno determinato il sorgere del relativo diritto - e all'uopo, il comma 6 dell'art. 36 dell'ultima legge ha provveduto in merito alla copertura finanziaria dell'onere per l'erario.
Al riguardo, deve sottolinearsi come già in altre occasioni la Corte costituzionale abbia sottolineato la legittimità di previsioni che, per la concreta realizzabilità di un diritto, riconosciuto in forza di un intervento della Corte stessa, tengano in conto adeguato le scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie (sentt. n. 103 e 99 del 1995, 320 del 1994, 243 del 1993). Ai fini che qui interessano, la normativa de qua è certamente di segno positivo rispetto alle sopra indicate aspettative, le quali, in virtù delle citate sentenze costituzionali, avevano bensì assunto il rango di diritti di credito, ma restavano tali in relazione ai tempi ed ai modi dell'adempimento. L'avvenuta determinazione ex lege degli indicati modi e tempi consentiti, pertanto, alla disposizione di superare positivamente il giudizio di congruità e legittima l'estinzione dei giudizi pendenti. Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti, ma dalla legge va ritenuto altresì non irrazionale che ad essa segua la declaratoria di compensazione delle spese, atteso che, di fronte ad un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale (cfr. Corte cost. n. 103 del 1995, cit.). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione del giudizi pendenti con compensazione delle spese, impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori. del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art.36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di uffici dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame;
nonché, in generale, Corte cost. n. 185 del 1981 e n. 103 del 1995). Per quanto concerne, più in particolare, il regolamento delle spese processuali, fermo restando quanto sopra osservato sulla legittimità della previsione legale di compensazione, ritiene la Corte che questa debba. operare in riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio.
Costituisce principio incontroverso che alla liquidazione delle spese debba di norma, provvedere il giudice del processo cui queste si riferiscono, evitandone la remissione a separata sede, come si desume dall'art. 91 cod. proc. civ., ove si fa espresso riferimento al relativo potere-dovere di detto giudice, da esercitarsi "con la sentenza che chiude il processo davanti a lui" (cfr. Cass. 8 maggio 1992, n. 5504; Id., 6 febbraio 1985, n. 852). È ugualmente pacifico che il capo di sentenza contenente il regolamento delle spese processuali è sempre travolto dal venir meno anche soltanto di una delle statuizioni in relazione alle quali esso venne dettato e dalle quali in pari misura dipende: del che è indizio preciso la disposizione dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., sull'effetto espansivo interno della riforma o della cassazione parziale (cfr., fra le tante, Cass. 3 ottobre 1995, n. 10378; Id., 9 giugno 1994, n. 5601; Id., 21 ottobre 1994, n. 8662). Infine, è del pari consolidato l'orientamento per cui la sopravvenuta caducazione del capo di sentenza sulle spese processuali ne impone la rinnovazione, secondo il principio di valutazione finale e globale dell'esito della lite, senza possibilità di separata determinazione degli oneri gravanti sulle parti, in relazione agli esiti parziali delle varie fasi o dei vari gradi del processo (cfr., ex plurimis, Cass. 8 agosto 1997, n. 7354; Id., 8 gennaio 1997, n. 84; Id., 13 aprite 1996, n. 3497). Della congiunta operatività di tali principi è manifestazione espressa, con riguardo al giudizio di cassazione, l'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., che impone alla Corte di decidere (o di rimettere la decisione al giudice a quo) sulle spese di tutti i precedenti giudizi, nei casi in cui ogni statuizione resa nei precedenti gradi di giudizio resti travolta dalla pronuncia di cassazione senza rinvio, la quale esclude per definizione la deferibilità della decisione stessa al giudice di una successiva fase processuale.
Alla stregua degli stessi principi, deve ritenersi che la previsione di estinzione di officiosa dei giudizi relativi alle suddette questioni in una con quella della perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determini la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito ed al tempo stesso imponga all'ultimo giudice investito delle questioni stesse di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo ed al suo esito finale.
Quante volte questo esito comprenda una declaratoria di estinzione ex art. 36 della legge n. 448 del 1998, il regolamento delle spese non può che essere nel senso della loro compensazione, come imposto dalla testè indicata norma, a ciò non ostando il carattere parziale di tale declaratoria e la compresenza, nel medesimo processo, di statuizioni che abbiano conseguito, su altre questioni, l'efficacia del giudicato: ciò che, del resto, è coerente con la disciplina comune degli effetti dell'estinzione, la quale, all'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ., espressamente prevede che quest'anomala conclusione del processo non dia luogo a ripetibilità di spese, restando esse a carico delle parti che le hanno anticipate, sebbene quegli effetti non comportino la caducazione (art.310, secondo comma) - oltre che delle sentenze di merito rese nel corso del procedimento estinto e recanti, quindi, statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo.
In conclusione, il presente giudizio va dichiarato estinto relativamente alle .questioni concernente la "cristallizzazione" e la determinazione dei relativi accessori. Va, invece, dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, nella parte concernente gli accessori relativi ai ratei arretrati del l'integrazione al trattamento minimo riferibile al periodo anteriore al 30 settembre 1983.
Vanno, infine, interamente compensate fra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in ordine alle questioni concernenti la c.d. cristallizzazione e relativi accessori. Dichiara, nel resto, l'inammissibilità del ricorso. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1999