Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 51467
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Sentenza 14 giugno 2017

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In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro sul bene sottoposto a confisca, l'acquisizione dei crediti "in blocco" - nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dopo la trascrizione della misura ablatoria - non è sufficiente a dimostrare la buona fede del cessionario, il quale è tenuto ad un atteggiamento prudente e diligente prima di concludere l'operazione negoziale, potendo, nonostante l'acquisto dei crediti in massa, condurre indagini sulla posizione del singolo debitore ceduto, consultando i registri immobiliari e i documenti relativi alla specifica vicenda contrattuale. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della valutazione della buona fede della società cessionaria "in blocco", occorre verificare anche il rispetto delle disposizioni emanate dall'autorità preposta alla vigilanza su queste attività finanziarie e delle procedure interne finalizzate, in vista della concessione di finanziamenti, a ricostruire la capacità finanziaria del debitore nonché le finalità del negozio giuridico stipulato, l'effettiva operatività dei soggetti economici interessati e la regolarità amministrativa e penale dell'operazione in relazione alla disciplina antiriciclaggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 51467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51467
    Data del deposito : 14 giugno 2017

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