Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che tale principio opera indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
Commentari • 3
- 1. Simone Calvigionihttps://dirittopenaleuomo.org/
Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …
Leggi di più… - 2. Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018
Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
Leggi di più… - 3. NPLs: disciplina, oneri e rischi delle operazioni di cessione del creditoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2015, n. 38821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38821 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
3882 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA N. 1.328 /15 SEZ. - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO N. 49324/2014 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. avverso il decreto n. 16/1998 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 12/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; 3 Ritenuto in fatto Con il decreto impugnato il tribunale di Reggio Calabria, decidendo nel procedimento promosso da Italfondiario s.p.a. quale procuratore di Castello Finance s.r.l. sulla domanda di ammissione di credito ai sensi dell'art. 1, comma 199, I. n. 228 del 2012, ha rigettato la domanda. Nel ricorso presentato nell'interesse di Italfondiario s.p.a. si espone una critica articolata sui violazioni di legge e illogicità motivazionali in relazione ai presupposti per la tutela del cessionario di crediti in blocco, concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il sostituto procuratore generale ha argomentato, nel suo atto, la conclusione per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. Come già argomentato da questa corte, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi) (Cass. sez. II, 29.1.2015, n. 10770). In particolare si è affermato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 52 digs 159/2011, la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa posteriore al sequestro, nonchè i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicchè, essendo il creditore istante costituito automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova sulle ulteriori condizioni previste nell'art. 52/1 lett. b) digs cit.» (cfr. Cass. sez. II, 3.6.2015, n. 28842). Tale principio, come esposto nella sentenza da ultimo citata, è dovuto alla constatazione che nell'art. 52 cit. il legislatore ha preso in esame e disciplinato l'ipotesi che a proporre la domanda sia il creditore originario. Sennonché, com'è ben noto, le vicende del rapporto obbligatorio non sono statiche in quanto ben possono essere soggette a modifiche sia dal lato attivo che dal lato passivo. Limitando, per ovvie ragioni, l'analisi al caso di specie, vi è, pertanto, da chiedersi cosa il creditore deve provare, ai fini della propria buona fede, ove egli non sia il creditore originario essendogli il credito pervenuto a seguito di una o più modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio. Nel caso di specie, al ricorrente Italfondiario il credito pervenne a seguito di cessione da parte dell'originario creditore. La domanda che, quindi, occorre porsi è se il cessionario debba provare la buona fede del suo dante causa, o, avendo acquistato il credito quando risultava già la trascrizione del sequestro, non possa provare neppure la sua buon fede dovendo la domanda essergli automaticamente respinta. La risposta a questa domanda non può prescindere dalla disposizione di cui al cit. art. 52 digs che, al primo comma, in modo tassativo, dispone che La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro [...]»: quindi, qualsiasi terzo creditore e non solo il terzo creditore originario e cioè colui che mutuò delle somme di denaro al proposto. La legge, sul punto, come anticipato, non distingue e, quindi, non può prescindersi da questo inequivoco dato letterale in base al quale il terzo (sia esso il creditore originario che il creditore ad esso succeduto in virtù di negozi giuridici) che sia diventato creditore del proposto in data successiva alla trascrizione del sequestro, è costituito ipso iure in mala fede, secondo l'interpretazione che si è data dell'art. 52 digs cit. Il requisito dell'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione è nel caso di specie mancante, risalendo il provvedimento di prevenzione all'anno 1998 e la cessione in blocco dei crediti oggetto della domanda di ammissione all'anno 2005. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali e della somma di ammende. Roma, 1.7.2015 Il Consigliere est. Fabrizio Di Marzio Fahri Man Euro 1000 in favore della Cassa delle Il Presidente Antonio Esposito07 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 SET. 2015 IL DI CA CANCELLIERE Claudia Pianelli E N O 3